Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24292 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 09/09/2021), n.24292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16175-2020 proposto da:

M.A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLETTA PELINGA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 2986/2020 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 09/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona, con ordinanza n. 2986/2020, depositata il 20/2/2020, ha respinto la richiesta di M.A.B., cittadino del Bangladesh, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, i giudici hanno sostenuto che: la vicenda narrata dal richiedente (in sede di audizione in Commissione territoriale: essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, sia per i debiti contratti a seguito di un’inondazione, nel 2013, che aveva distrutto il suo negozio, aggravati da problemi famigliari per questioni ereditarie; in sede di audizione dinanzi al Tribunale: essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, per ragioni politiche, essendo militante di un partito islamista e temendo azioni giudiziarie nei suoi confronti per avere preso parte ad una manifestazione politica) non era credibile perché generica ed incoerente (sia nella prima che nella seconda versione) e non integrava quindi né i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in difetto di atti persecutori allegati, né un pericolo di danno grave ai fini della richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b) (né rilevava quanto subito dal richiedente nel Paese di transito); con riferimento ai presupposti di tutela di cui alla lett. c) della stessa legge, il Bangladesh non era interessato da violenza indiscriminata, come emergeva dai Report Human Rights 2020; non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero né rilevando una situazione di particolare integrazione in Italia.

Avverso la suddetta pronuncia, M.A.B. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese). E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in rapporto alla mancata analisi della situazione in Libia, ove lo stesso aveva vissuto per tre anni, essendo stato picchiato e maltrattato dalla Polizia; 2) con il secondo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 “(mancato riconoscimento dello status di rifugiato)”, deducendo la ricorrenza dei presupposti richiesti, stante gli atti persecutori, anche solo in senso potenziale, allegati (sia in riferimento alle minacce di morte dei parenti, per contese ereditarie, sia per le ragioni politiche esposte) e dovendosi ritenere il proprio racconto del tutto credibile; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione della normativa in materia di protezione sussidiaria, stante l’incapacità “conclamata” delle Autorità statali del Bangladesh a garantire ai propri cittadini i primari diritti fondamentali della persona; 4) con il quarto motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in ordine al mancato riconoscimento della protezione umanitaria; 5) con il quinto motivo, la “violazione della normativa ex D.L. n. 113 del 2018 converto con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132”, in quanto anche alla luce della nuova normativa, il Tribunale non avrebbe tenuto conto, ai fini della protezione umanitaria, delle sistematiche violazioni dei diritti fondamentali compiute nel Paese d’origine del richiedente.

2. La prima censura è inammissibile.

Quanto ai maltrattamenti subiti nel Paese di transito (la Libia), questa Corte (Cass. 31676/2018) ha chiarito che “nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perché l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (Dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese”.

Il motivo risulta, in ogni caso, generico: il ricorrente si è limitato a dedurre di avere, sin dall’audizione dinanzi alla Commissione territoriale, il cui racconto è stato poi in parte modificato nel corso del giudizio, narrato di essere stato fatto prigioniero in Libia, ove ha vissuto tre anni, e di avere ivi subito violenze.

3. La seconda e la terza doglianza sono inammissibili.

Il Tribunale ha esaminato puntualmente sia le dichiarazioni rese dal richiedente, sia la situazione del Paese d’origine.

Quanto alla lamentata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), (esame su base individuale della dichiarazione e della documentazione presentate dal richiedente) non può essere inteso nel senso di imporre l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto al giudicante, il quale, al contrario, è tenuto a enunciare le ragioni del proprio convincimento senza tuttavia dover passare in rassegna ciascuna delle prove offerte dal richiedente asilo ed effettuare una precisa esposizione di tutte le singole fonti di prova e del loro specifico peso probatorio; la stessa norma, al comma 5, detta i criteri della decisione in merito alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, ma non prescrive una valutazione, separata e prioritaria, dei documenti prodotti dal migrante; al contrario, il giudicante è tenuto a un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, cosicché anche in questa materia la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie ma deve soltanto fornire un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti; nel caso di specie, il giudice di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati, ha ritenuto che i molteplici aspetti di genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni del migrante pregiudicassero l’accoglimento della domanda di protezione internazionale presentata e, in questo modo, ha attribuito alla inverosimiglianza del racconto carattere determinante.

Quanto alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, vero che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534); ma il Tribunale ha attivato il potere di indagine nel senso indicato.

Inoltre, si è ulteriormente chiarito (Cass. 27593/2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati”, cosicché “la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (cfr. anche (Cass. 27503/2018 e Cass. 29358/2018).

In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo in cui la cooperazione istruttoria consiste si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata, cosicché solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 17069/2018). Sempre in tema (Cass. 29358/2018), una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente.

Nella specie, tutti gli aspetti significativi della vicenda narrata dal richiedente sono stati esaminati e si è proceduto quindi ad un approfondimento istruttorio, confermandosi, con adeguata motivazione, il giudizio di inattendibilità (a fronte di un racconto generico e stereotipato) già espresso in primo grado.

4. La quarta e la quinta censura sono inammissibili.

Il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di “seri motivi”, non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore (prima della Novella di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018), cosicché essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio:

non può essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, “perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

In conclusione, la sproporzione tra i due contesti di vita non possiede di per sé alcun rilievo, salvo emerga che essa ha determinato specifiche ricadute individuali, distinte da quelle destinate a prodursi sulla generalità delle persone provenienti dal medesimo ambito territoriale.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nelle recenti sentenze nn. 29459 e 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria “.In definitiva, il carattere “aperto” dei motivi di accoglienza tutelati con la protezione umanitaria non fa venir meno la necessità dell’effettivo riscontro di una situazione di vulnerabilità che non può non partire dalla situazione del Paese di origine del richiedente, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza.

Ora, nel ricorso, si deduce, genericamente, che la situazione del Paese d’origine è idonea a determinare la privazione dei diritti fondamentali in relazione anche ai problemi di sicurezza interna ed alla povertà estrema della popolazione.

In ordine poi al quinto motivo, in cui si richiama la nuova normativa in materia del 2018, va rammentato che le Sezioni Unite, nel recente arresto con le decisioni nn. 29459 e 29460 del 2019, hanno statuito che “il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile”, cosicché “la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dal suddetto decreto legge, art. 1, comma 9″. Va ricordato che il D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 9, convertito nella L. n. 132 del 2018, ha introdotto un’ulteriore categoria di permesso per “casi speciali”, di contenuto e durata più ampi di quelli tipizzati con la nuova legge e che può essere convertito in permesso di lavoro.

Questa Corte ha quindi successivamente precisato (Cass.7599/2020) che “per concedere il permesso di soggiorno nei casi speciali previsto dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 9, conv. con modif. dalla L. n. 132 del 2018, quando ricorrano i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, applicabile “ratione temporis” alle domande di protezione proposte prima dell’entrata in vigore del predetto D.L. n. 113 del 2018, il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata”.

Nella specie, dal riferimento a pag. 3 del ricorso, si comprende che la domanda di protezione sia stata formulata prima dei 5/10/2018.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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