Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24291 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 29/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11012/2012 proposto da:

COMUNE DI CASERTA, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAPRI 20, presso

l’avvocato ANNA RICCIARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GENNARO CICALA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI, in

persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona

del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA,

COMMISSARIO DELEGATO LIQUIDATORE PER L’EMERGENZA RIFIUTI NELLA

REGIONE CAMPANIA NOMINATO EX OPCM 3653/2008, M.F.,

M.A., M.G.,

D.L.F.G., R.G.;

– intimati –

nonchè da:

M.F. (c.f. (OMISSIS)); M.G. (c.f.

(OMISSIS)); R.G. (C.F. (OMISSIS)), M.A.

(c.f. (OMISSIS)), in persona della sua procuratrice speciale

MA.MA.TE., D.L.F.G. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2,

presso l’avvocato GIOVANNI LEONE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO VECCHIONE, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI, in

persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona

del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

COMUNE DI CASERTA, COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI NELLA

REGIONE CAMPANIA, COMMISSARIO DELEGATO LIQUIDATORE PER L’EMERGENZA

RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA NOMINATO EX OPCM 3653/2008;

– intimati –

avverso la sentenza n. 151/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

uditi, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali M. +

ALTRI, gli Avvocati LEONE GIOVANNI e VECCHIONE FRANCESCO che hanno

chiesto il rigetto;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato dello Stato VARRONE TITO

che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 31 dicembre 1997, la Ditta Plurima e M.A., M.G., M.F., D.L.F.G., R.G. ed Ecologica Meridionale srl contestarono la determinazione dell’indennità di esproprio e di occupazione di un terreno di loro proprietà (particella (OMISSIS)), ubicato in (OMISSIS), utilizzato per la realizzazione dei lavori di ampliamento di una discarica; analogo atto di citazione fu notificato il 25 giugno 1998 con riferimento ai terreni ubicati in altre particelle ((OMISSIS)).

Le cause furono riunite e decise dalla Corte d’appello di Napoli, con sentenza 23 gennaio 2012, che rigettò la domanda relativa alla prima particella, in quanto proposta esclusivamente nei confronti del Prefetto di Napoli, anzichè della Presidenza del Consiglio dei ministri cui l’attività ablatoria era riconducibile; determinò l’indennità di esproprio delle altre particelle e l’indennità di occupazione; condannò la Presidenza del Consiglio, in solido con il Comune di Caserta che aveva beneficiato dell’esproprio acquisendo la proprietà dei suoli, a versare le somme dovute presso la Cassa depositi e prestiti.

Avverso questa sentenza il Comune di Caserta ha proposto ricorso per cassazione notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri che ha resistito con controricorso e alle parti private ( M.F., M.G., M.A., D.L.F.G., R.G.) che hanno resistito con controricorso e proposto un ricorso incidentale cui ha resistito la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso principale del Comune di Caserta manca completamente l’esposizione sommaria dei fatti di causa che è requisito previsto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 3: esso è quindi inammissibile.

Ne consegue che il ricorso incidentale delle parti private è inefficace, a norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2, perchè tardivo: l’impugnata sentenza del 23 gennaio 2012 è stata notificata il 29 febbraio – 1 marzo 2012 e il ricorso incidentale è stato notificato il 23 maggio 2012, quando il termine breve d’impugnazione decorrente dalla medesima data era scaduto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna il Comune di Caserta alle spese, liquidate in Euro 4000,00, in favore di ciascun controricorrente.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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