Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24291 del 29/11/2016
Cassazione civile sez. I, 29/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24291
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11012/2012 proposto da:
COMUNE DI CASERTA, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAPRI 20, presso
l’avvocato ANNA RICCIARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato
GENNARO CICALA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore, PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI, in
persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona
del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrenti –
contro
COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA,
COMMISSARIO DELEGATO LIQUIDATORE PER L’EMERGENZA RIFIUTI NELLA
REGIONE CAMPANIA NOMINATO EX OPCM 3653/2008, M.F.,
M.A., M.G.,
D.L.F.G., R.G.;
– intimati –
nonchè da:
M.F. (c.f. (OMISSIS)); M.G. (c.f.
(OMISSIS)); R.G. (C.F. (OMISSIS)), M.A.
(c.f. (OMISSIS)), in persona della sua procuratrice speciale
MA.MA.TE., D.L.F.G. (c.f. (OMISSIS)),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2,
presso l’avvocato GIOVANNI LEONE, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FRANCESCO VECCHIONE, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore, PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI, in
persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona
del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrenti al ricorso incidentale –
contro
COMUNE DI CASERTA, COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI NELLA
REGIONE CAMPANIA, COMMISSARIO DELEGATO LIQUIDATORE PER L’EMERGENZA
RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA NOMINATO EX OPCM 3653/2008;
– intimati –
avverso la sentenza n. 151/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 23/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
uditi, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali M. +
ALTRI, gli Avvocati LEONE GIOVANNI e VECCHIONE FRANCESCO che hanno
chiesto il rigetto;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato dello Stato VARRONE TITO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31 dicembre 1997, la Ditta Plurima e M.A., M.G., M.F., D.L.F.G., R.G. ed Ecologica Meridionale srl contestarono la determinazione dell’indennità di esproprio e di occupazione di un terreno di loro proprietà (particella (OMISSIS)), ubicato in (OMISSIS), utilizzato per la realizzazione dei lavori di ampliamento di una discarica; analogo atto di citazione fu notificato il 25 giugno 1998 con riferimento ai terreni ubicati in altre particelle ((OMISSIS)).
Le cause furono riunite e decise dalla Corte d’appello di Napoli, con sentenza 23 gennaio 2012, che rigettò la domanda relativa alla prima particella, in quanto proposta esclusivamente nei confronti del Prefetto di Napoli, anzichè della Presidenza del Consiglio dei ministri cui l’attività ablatoria era riconducibile; determinò l’indennità di esproprio delle altre particelle e l’indennità di occupazione; condannò la Presidenza del Consiglio, in solido con il Comune di Caserta che aveva beneficiato dell’esproprio acquisendo la proprietà dei suoli, a versare le somme dovute presso la Cassa depositi e prestiti.
Avverso questa sentenza il Comune di Caserta ha proposto ricorso per cassazione notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri che ha resistito con controricorso e alle parti private ( M.F., M.G., M.A., D.L.F.G., R.G.) che hanno resistito con controricorso e proposto un ricorso incidentale cui ha resistito la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso principale del Comune di Caserta manca completamente l’esposizione sommaria dei fatti di causa che è requisito previsto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 3: esso è quindi inammissibile.
Ne consegue che il ricorso incidentale delle parti private è inefficace, a norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2, perchè tardivo: l’impugnata sentenza del 23 gennaio 2012 è stata notificata il 29 febbraio – 1 marzo 2012 e il ricorso incidentale è stato notificato il 23 maggio 2012, quando il termine breve d’impugnazione decorrente dalla medesima data era scaduto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna il Comune di Caserta alle spese, liquidate in Euro 4000,00, in favore di ciascun controricorrente.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016