Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24291 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/10/2017, (ud. 26/05/2017, dep.16/10/2017),  n. 24291

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14219/2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FERRANTE, che

lo rappresenta e difende in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA

PIGNATELLI 292, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO COTARDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO MAIORANO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1278/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G., debitore esecutato in una procedura di espropriazione immobiliare avvitata da C.M. con l’intervento di Equitalia Sud s.p.a., ha proposto opposizione agli atti esecutivi deducendo l’inesistenza del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento per vizio di notifica.

Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 10 marzo 2015, ha rigettato l’opposizione osservando che sebbene la nullità denunciata dall’opponente sussistesse davvero, la corretta instaurazione del contraddittorio, avutasi con la proposizione dell’opposizione, aveva sanato i vizi della notificazione dei titolo esecutivo e del precetto.

Contro tale sentenza il P. propone ricorso basato su un unico motivo. Il C. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione dedotta all’attenzione di questo Collegio è se possa ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo il vizio di notificazione di un atto di precetto, allorquando l’evento sanante si è verificato solo dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare.

La sussistenza dei vizi è incontroversa. Infatti, la nullità delle notificazioni è stata dichiarata dal giudice di merito e questo capo della sentenza non risulta oggetto di gravame.

Tanto premesso, il ricorso è fondato.

Com’è noto, l’art. 156 c.p.c., comma 3, prevede che non può essere pronunciata la nullità di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui è destinato.

Come si ricava chiaramente dall’art. 480 c.p.c., comma 1, e art. 482 c.p.c., la funzione tipica dell’atto di precetto è di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, così da prevenire l’esecuzione forzata del cui avvio altrimenti, con quello stesso atto, egli viene preavvertito. Tant’è che il creditore può essere dispensato dal termine di dieci giorni che deve intercorrere fra la notificazione dell’atto di precetto e l’inizio dell’esecuzione forzata, solamente in presenza di pericolo nel ritardo.

Del resto, la differenza fra il provvedimento di sospensione previsto dall’ultimo inciso dell’art. 615 c.p.c., comma 1, in caso di opposizione a precetto, e quello di cui all’art. 624 c.p.c., in pendenza della procedura esecutiva, sta proprio in ciò: il primo serve a prevenire l’apposizione, sui beni del debitore, del vincolo che viene attuato mediante il pignoramento; il secondo lascia integri gli effetti del pignoramento (compreso il vincolo sui beni) e ha, quale unica conseguenza diretta, che non può essere compiuto nessun altro atto esecutivo (art. 626 c.p.c.). L’estinzione della procedura esecutiva prevista dall’art. 624 c.p.c., comma 3, non costituisce effetto diretto della sospensione della procedura esecutiva, bensì dell’acquiescenza delle parti alla valutazione di probabile fondatezza dell’opposizione (fumus boni iuris) contenuta nel provvedimento giudiziario.

L’interesse dell’intimato a prevenire l’esecuzione del pignoramento mediante la sospensione pre-esecutiva è ben evidenziato anche dalla giurisprudenza di questa Corte formatasi anteriormente alla modifica dell’art. 615 c.p.c., comma 1: quando il codice di rito ancora non prevedeva uno specifico strumento volto ad inibire l’attivazione dell’esecuzione forzata, si riconosceva al precettato la possibilità di ricorrere allo strumento cautelare atipico e residuale previsto dall’art. 700 c.p.c.(Sez. 1, Sentenza n. 2051 del 23/02/2000, Rv. 534285; Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 08/02/2000, Rv. 533587).

Dunque, se lo scopo cui è preordinato l’atto di precetto è di consentire all’intimato di prevenire l’attuazione del pignoramento (mediante il pagamento spontaneo o proponendo opposizione con contestuale richiesta di sospensione pre-esecutiva), non potrà aversi sanatoria ex art. 156 c.p.c., comma 3, del vizio di notifica dell’atto se nel frattempo il pignoramento è stato già eseguito.

In simili circostanze non si può ritenere che la nullità della notifica dell’atto di precetto venga sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la sanatoria potrebbe intervenire solo qualora sia provato che l’opponente abbia avuto comunque conoscenza dell’avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese (così già Sez. 3, 23 giugno 2014, n. 14209, non massimata).

Vanno dunque affermati i seguenti principi di diritto:

“Il vizio di notificazione dell’atto di precetto è sanato – ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, – in virtù della proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione dell’intervenuta conoscenza dell’atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile per consentire all’intimato di prevenire l’attuazione del pignoramento”.

“Il vizio di notificazione dell’atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacchè lo scopo tipico dell’atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese”.

In applicazione di tali principi, il ricorso va accolto.

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti (in quanto la nullità della notificazione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto è già stata definitivamente accertata), è possibile decidere nel merito. Va dunque dichiarata la nullità dell’atto di precetto e del successivo atto di pignoramento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, anche per il giudizio di merito, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la nullità dell’atto di precetto e del successivo atto di pignoramento.

Condanna C.M. al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in Euro 1.500,00 oltre Euro 120,00 per esborsi, e del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, in favore di P.G..

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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