Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24291 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 09/09/2021), n.24291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G.

16063-2020 sollevato dal Tribunale di Torino con ordinanza cronol.

1705/2020 dell’1/04/2020 nel procedimento vertente tra:

A.M., da una parte MINISTERO DELL’INTERNO UNITA’ DUBLINO,

dall’altra;

– ricorrente –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. FRANCESCA CERONI che chiede

alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Torino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino, con ordinanza n. cronol. 1705/2020, depositata il 1/4/2020, in sede di riassunzione con ricorso di A.M., cittadino pakistano, nei confronti del Ministero dell’Interno, a seguito di declaratoria dell’incompetenza del Tribunale di Roma, inizialmente investito, avverso provvedimento dell’11/2/2019, notificato il 25/2/2019 – con il quale l’Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione costituito presso il Ministero dell’Interno, aveva disposto il suo trasferimento in Germania, ritenuto Paese competente ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, non ravvisando i presupposti di cui al Regolamento di Dublino, art. 17 – ha declinato la propria competenza, sollevando d’ufficio regolamento di competenza.

In particolare, i giudici hanno rilevato che, malgrado il ricorrente si trovasse al momento della presentazione del ricorso ospite in un centro di accoglienza ubicato presso struttura del sistema di protezione in Settimo Torinese, ora in Carmagnola (come da ricorso in riassunzione), sempre in provincia di Torino, doveva ritenersi competente, secondo orientamento di questo giudice di legittimità (Cass. nn. 1875518756-18757/2019), la Sezione specializzata nella materia immigrazione nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato e quindi la Sezione presso il Tribunale di Roma.

Il PG ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Questa Corte, con ordinanza n. 31127/2019, disattendendo la soluzione indicata nei precedenti nn. 18755-18756 e 18757 del 2019, ha affermato che “in tema di protezione internazionale, l’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, coordinato con il comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonché dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicché la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14″ (Cass. 23108/2020; Cass. 11873/2020).

Il P.G, nel presente regolamento, ha chiesto il rigetto del ricorso, condividendo l’iter argomentativo espresso da questa Corte in tali pronunce.

Va premesso che il D.Lgs. n. 25 del 2008, nel testo aggiornato dalla Riforma con D.L., prevede, al comma 3, in relazione all’individuazione delle autorità competenti all’adozione dei provvedimenti amministrativi nella materia dell’immigrazione, che “3. L’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (UE) n. 604/12013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 è l’Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell’interno, che provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” e, al comma 3 bis, che “3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall’autorità di cui al comma 3 è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea e si applicano gli artt. 737 e ss. c.p.c., ove non diversamente disposto dai commi seguenti”.

Questa Corte, nella pronuncia sopra indicata, n. 31127/2019, ha ritenuto di dare rilievo al criterio di radicamento della competenza territoriale stabilito dal D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3, (con il quale sono state istituite le Sezioni specializzate in materia di immigrazione), conv. con L. n. 46 del 2017, coordinato con il comma 1 (Art. 4, comma 1: “1. Le controversie e i procedimenti di cui all’art. 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all’art. 1. E’ competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato”; art. 4, comma 3: “4. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui al D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 1-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede”), in funzione dell’attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., ritenendo preferibile il collegamento territoriale dell’ufficio giudiziario con la struttura di accoglienza e fissandolo nella sede della sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale (competente, del D.L. n. 13 del 2017, ex art. 3, comma 1 lett. e bis), anche “per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013”) più prossima ad essa e quindi da individuarsi in quella nella cui circoscrizione ha sede la struttura ed il centro ove il cittadino straniero è ospitato.

Tale criterio è coerente anche con l’obbligo sancito dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona” ed applicabile anche in relazione alla nuova articolazione periferica dell’Unità di Dublino, introdotta con il D.L. n. 113 del 2018.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il regolamento d’ufficio proposto, con l’affermazione della competenza territoriale della Sezione specializzata per l’immigrazione presso il Tribunale di Torino, cui rimette gli atti per il seguito. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Torino, dinanzi al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 2 marzo 2021 e, a seguito di riconvocazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA