Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24290 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. I, 18/11/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 18/11/2011), n.24290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13907/2009 proposto da:

G.C. (c.f. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUINTILIO

VARO 133, presso l’avvocato GIULIANI Angelo, che li rappresenta e

difende, giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

23/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/09/2011 dal Presidente Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. G.C., + ALTRI OMESSI (ed altre sette attrici) con separati ricorsi avevano adito la Corte d’appello di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio avente ad oggetto la riliquidazione dell’indennità di buonuscita. La Corte d’appello, riuniti i giudizi in quanto attinenti allo stesso procedimento presupposto, con decreto depositato il 23 aprile 2008, liquidava a ciascuna attrice la somma di Euro 5.000,00. Liquidava complessivamente nella misura di Euro 4.920,00 con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani. G.C., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto con atto notificato il 5 giugno 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulando due motivi. La parte intimata non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ., per non essere stati liquidati gl’interessi sulla somma attribuita, come invece dovevasi stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 90-91 c.p.c., artt. 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere state le spese di causa liquidate in misura inferiore a quella di legge. Si deduce che la Corte d’appello nel decreto ha “disposto la liquidazione compelessiva delle spese del procedimento nella misura di Euro 4.920,00 di cui Euro 50,00, per spese Euro 150,00 per diritti per ciascuna delle parti ricorrenti, pari a un totale di Euro 3.800,00 ed Euro 400,00 per diritti per il primo maggiorati della somma pari al 10% per ognuno degli ulteriori ricorrenti, pari ad Euro 720,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario”. Si deduce che così facendo la Corte d’appello ha quantificato per due volte i diritti ma ha omesso di quantificare gli onorari e che, inoltre, gli onorari e i diritti andavano liquidati per intero sino al provvedimento di riunione dei procedimenti. Si deduceva che gli onorari andavano pertanto quantificati nella misura di Euro 6.000,00 e i diritti nella misura di Euro 6.828,00.

Entrambi i motivi sono accompagnati dai prescritti quesiti.

2. Il primo motivo va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, sulla somma liquidata per tale titolo vanno attribuiti anche gl’interessi legali dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382).

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, riguardante le spese. Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione alla mancata attribuzione degli interessi legali dalla domanda sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione e conseguentemente alle spese relativamente alle ricorrenti G. C., + ALTRI OMESSI .

Sussistono le condizioni per la decisione della causa nel merito, attribuendo alle su dette ricorrenti gl’interessi sulla somma liquidata dalla domanda, oltre alle spese dei due gradi di giudizio.

Dovendo il decreto impugnato essere cassato in relazione al primo motivo limitatamente alle su dette ricorrenti ed essendo state le spese liquidate nel decreto unitariamente “pro quota” in favore delle dodici ricorrenti e di altre sette parti, la cassazione travolge anche per dodici diciannovesimi detta liquidazione, che deve rifarsi in questa sede.

Quanto alle spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani, va osservato quanto segue.

Secondo quanto risulta dal ricorso, dopo un giudizio presupposto unitario, le parti hanno proposto ciascuna, con il medesimo difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte d’appello per ottenere l’indennizzo ex lege n. 89 del 2001.

Tale condotta dei ricorrenti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause destinate alla riunione in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo (Cass. 3 maggio 2010, n. 10634) contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, imponendo l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi che ne derivano, comporta la valutazione dell’onere delle spese della fase di merito come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine e cioè con la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti.

In relazione alle particolarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare per metà le spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione alla mancata attribuzione degl’interessi legali dalla domanda alle parti ricorrenti G.C., + ALTRI OMESSI nonchè per dodici diciannovesimi con riferimento alle spese in esso liquidate.

Decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dalla data della domanda giudiziale, in favore delle parti ricorrenti sopra indicate degl’interessi legali sulla somma di Euro 5.000,00 liquidata a ciascuna. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 1.600,00 per onorari, 1764,00 per diritti, Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè di metà delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura così già ridotta in Euro 800,00, di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. Spese tutte distratte in favore dell’avv. Angelo Giuliani.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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