Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2429 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2429 Anno 2014
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA

sul ricorso 10822-2008 proposto da:
IMMOBILMAGONZA SPA (già ERRE 2 S.R.L.) 01273601003,
in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e come tale legale rappresentante pro
tempore Dott.ssa EMANUELA CORSI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI 7, presso
i,2013
2412

lo studio dell’avvocato FRISINA PASQUALE, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITAL SPA 97103880585, in persona del Presidente

1

Data pubblicazione: 04/02/2014

del

Consiglio

di

Amministrazione

e

legale

rappresentante pro tempore Ing. VITTORIO MINCATO,
considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall’avvocato FIORI PUBLIO giusta delega in

– controricorrente

avverso la sentenza n. 1685/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/04/2007, R.G.N.
5194/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;
udito l’Avvocato PASQUALE FRISINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento;

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atti;

Svolgimento del processo

1. La Immobilmagonza spa (già Erre 2 srl) ricorre,
affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza
della corte di appello di Roma n. 1685 del dì 11.4.07, con
cui è stato rigettato il suo appello avverso la parziale

Italiane spa (già Ente Poste Italiane) al risarcimento del
maggior danno, ai sensi dell’art. 1591 cod. civ., per il
grave ritardo nel rilascio di un immobile a quella locato
in Roma (via dell’Impruneta, angolo via del Piano
Regolatore) in forza di contratto cessato il 31.7.90 (e di
convalida di sfratto conseguita il 28.2.93), ma rilasciato
soltanto il 3.5.94, fallite nelle more trattative per il
rinnovo a canone maggiore.
Per quel che qui ancora rileva, accolte le sole domande
di condanna di controparte al pagamento della differenza
tra importi versati e canoni originariamente pattuiti e di
risarcimento del danno ai locali, già il tribunale di Roma
in primo grado, con sentenza n. 31249 del 21.9.01, aveva
escluso la prova sul maggior danno da ritardato rilascio:
su tale punto confermato dalla corte capitolina, che ha
dato rilevanza esclusivamente alla carenza di concretezza
dell’unica fase precontrattuale di una nuova locazione dei
locali, non andata a buon fine per la mancata liberazione
di quelli.
Resiste con controricorso la spa Poste Italiane; e, per
la pubblica udienza del 12.12.13, la ricorrente deposita
altresì memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione

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reiezione della sua domanda di condanna della Poste

2. Va premesso che, essendo la sentenza impugnata stata
pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie
continua ad applicarsi, nonostante la sua abrogazione (ed
in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 58,
coma quinto, della legge 18 giugno 2009, n. 69) l’art.

interpretazione via via elaborata da questa Corte (Cass. 27
gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887;
Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079; Cass. 17 ottobre 2013, n.
23574). Pertanto:
2.1. i motivi riconducibili ai nn. 3 e 4 dell’art. 360
cod. proc. civ. vanno corredati, a pena di inammissibilità,
da quesiti che devono compendiare:
a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto
sottoposti al giudice di merito;
b)

la sintetica indicazione della regola di diritto

applicata dal quel giudice;
c)

la diversa regola di diritto che, ad avviso del

ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie
(tra le molte, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n.
2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo
2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);
d) questioni pertinenti alla ratio decidendi, perché, in
contrario, difetterebbero di decisività (sulla necessità
della pertinenza del quesito, per tutte, v.: Cass. Sez.
Un., 18 novembre 2008, n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio
2009, n. 4044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. 21
dicembre 2011, n. 27901);

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366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, la rigorosa

2.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno
poi formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono
consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo
del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente
ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo,

motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n.
16002; Cass. Sez. Un., 1 0 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30
dicembre 2009, ord. n. 27680);
2.3. infine, è sì ammessa la contemporanea formulazione,
col medesimo motivo, di doglianze di violazione di norme di
diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto alla
imprescindibile condizione che ciascuna sia accompagnata
dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (per tutte:
Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre
2011, n. 27649).
3. Ciò posto, va rilevato che la Immobilmagonza spa
articola due motivi.
3.1. Essa conclude il primo (numerato come IV, da pag.
24 a pag. 41 del ricorso, rubricato “violazione e falsa
applicazione degli artt. 1591, 1218 e 2697 c.c., nonché
degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché, per quanto di (. 1
ragione, dell’art. 1226 c.c.”) col seguente plurimo
quesito: “(A)

rif. artt. 1591, 1218, 2697 e 115 c.p.c.:

dica la ecc.ma Corte di Cassazione se il locatore è ammesso
alla tutela risarcitoria ex art. 1591 c.c. [id est, se al

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chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la

locatore è riconosciuto il diritto al risarcimento del
maggior danno ex art. 1591 c.c.] qualora alleghi e dimostri
una lesione patrimoniale, ossia, alternativamente: (i) il
riconoscimento, da parte del conduttore/occupante, del
maggior valore locativo della res, nonché il perpetrarsi,

godimento della res ed infine il mancato versamento
dell’importo corrispondente al maggior valore locativo;
(11) l’esistenza di soggetti seriamente disposti ad
assicurarsi il godimento della res locata, pure in difetto
dello scambio di proposta ed accettazione, ovvero della
prosecuzione delle trattative, purché, in tal caso, si
accerti che l’impedimento a detta prosecuzione sia
costituito dalla occupazione della res locata; (13) rif.
art. 1226 c.c.: dica la eoc.ma Corte di Cassazione se il
Giudice del merito – laddove ritenga non dimostrato 11
preciso ammontare del danno – debba, ove richiesto,
liquidare detto danno in via equitativa ex art. 1226 c.c.,
all’uopo dovendo valutare gli elementi relativi
all’ammontare

del

danno

acquisiti

agli

atti

del

procedimento.
3.2. La medesima ricorrente formula il secondo
numerato come “V”, da pag. 41 a tutta pag. 45 del ricorso;
e rubricato “omessa, insufficiente e/o contraddittoria
motivazione in ordine ad un punto decisivo della
controversia (riferimento all’articolo 360 n. 5 c.p.c.)” dolendosi di incongruità motivazionali nella esclusione
della rilevanza della trattativa con altro potenziale
conduttore e nel mancato rilievo di idonea prova sull’an

6

ancora da parte dell’occupante sine titulo, dell’illecito

debeatur,

con possibilità di colmare ex art. 1226 cod. civ.

le eventuali carenze in punto di quantum.
4. Dal canto suo, la controricorrente: del primo motivo
lamenta

l’inammissibilità,

controparte

intenderebbe

deducendo
conseguire

che
una

con

esso
diversa

l’infondatezza, per la conformità del principio di diritto
applicato dalla corte capitolina alla giurisprudenza di
legittimità e per l’inapplicabilità dell’art. 1226 cod.
civ., ove difetti l’ontologica esistenza del danno; del
secondo motivo nega la fondatezza, escludendo che gli
elementi di danno possano esaurirsi nel maggior valore di
mercato e che integri prova del maggior danno la stessa
valutazione dell’UTE, ricordando l’entità cospicua del
risarcimento già percepito e ripercorrendo la
considerazione della corte capitolina sulla prova della
trattativa nelle more condotta e fallita, della quale
esclude ogni possibilità di interpretazione in sede di
legittimità.
5. In applicazione dei principi ricordati al punto 2:
5.1. è inammissibile il primo motivo: i quesiti, benché
plurimi, non si fanno carico della necessaria
prospettazione delle peculiarità del caso concreto e della
regola di diritto che si assume malamente applicata, ma
solamente di quella prospettata come corretta; e tanto a
tacere dei dubbi sulla pertinenza dell’ultimo dei quesiti
rispetto alla

ratio decidendi,

visto che quest’ultima si

incentra in modo evidente sulla reputata insussistenza di

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interpretazione delle risultanze di causa, ma pure

una lesione patrimoniale e non sull’impossibilità di una
concreta valutazione della sua entità;
5.2. è inammissibile il secondo motivo, perché privo di
qualunque momento di sintesi o riepilogo, tanto meno dai
rigorosi requisiti sopra richiamati.

soccombente ricorrente condannata alle spese del giudizio
di legittimità in favore di controparte.
P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
Immobilmagonza spa (già Erre 2 srl), in pers. del leg.
rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità in favore della Poste Italiane spa, in pers.
del leg. rappr.nte p.t., liquidate in C 11.200,00, di cui C
200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 12 dicembre 2013.

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la

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