Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2429 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 03/02/2010), n.2429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2099/2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

P.M., M.G., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

ALBERICO II 35, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANI GIORGIO,

che li rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 90/2 002 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 26/10/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato dello Stato SANTORO, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26/10/2002 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate Firenze (OMISSIS) nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze di accoglimento dell’impugnazione proposta dai contribuenti sigg.ri M.G. e P.M. in relazione a riuniti ricorsi relativi ad avvisi di accertamento emessi a titolo di IRPEF per gli anni d’imposta 1989 e 1990, per redditi di partecipazione quali soci della società di fatto da essi costituita.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo, illustrato da memoria.

Resistono con controricorso la M. ed il P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico complesso motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 9, comma 2; D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, comma 18, (conv. in L. n. 140 del 1997); D.L. n. 564 del 1994, art. 3, (conv. in L. n. 656 del 1994); L. n. 413 del 1991, art. 57, comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (erroneamente indicato come 5); nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che il giudice dell’appello abbia ritenuto decorso il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di accertamento, non considerando che, attese le proroghe previste dalla L. n. 413 del 1991, art. 57, comma 2, primo periodo, e D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, comma 18, (conv. in L. n. 140 del 1997), essi scadevano rispettivamente il 31/12/1999 per l’anno d’imposta 1989, ed il 31/12/2000 per l’anno d’imposta 1990.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in base al l’art. 9 bis, comma 18, (aggiunto dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, di conversione), D.L. n. 79 del 1997, in ipotesi di accertamento delle imposte avente “titolo” sulla intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui al T.U. delle imposte sui redditi approvato con il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, i “termini” previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, sono “prorogati di due anni”, oltre i termini già prorogati in via generale dalla L. n. 413 del 1991, art. 57, nei confronti dei soci che non hanno presentato dichiarazione integrativa del reddito di partecipazione dichiarato (v. Cass., 8/4/2009, n. 8473; Cass., 17/4/2009, n. 9141; Cass., 176/2007, n. 12882. Contra v. peraltro Cass., 11/12/2006, n. 26375).

Si è al riguardo precisato (v. Cass., 1/6/2007, n. 12882) che, mentre la L. n. 413 del 1991, art. 57, ha prorogato di due anni i termini per gli accertamenti nei confronti di tutti i contribuenti – e quindi anche delle società e dei soci -, la L. n. 140 del 1997, art. 9 bis, ha invece prorogato di due anni unicamente i termini per l’accertamento nei confronti dei soci in ipotesi di “intervenuta definizione da parte delle società” partecipata (e, quindi, per i redditi definiti dalla società).

L”‘intervenuta definizione” della società costituisce pertanto titolo per l’accertamento, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, (e succ. modif. ed integraz.), nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata, ovverosia titolo per l’accertamento parziale.

A differenza della L. n. 413 del 1991, art. 57, l’art. 9 bis, si applica soltanto nei confronti dei soci che non hanno “definito i redditi prodotti in forma associata”.

A tale stregua, la “proroga” in questione, espressamente limitata a tale solo caso, si spiega in quanto il “titolo per l’accertamento” nei confronti del socio sorge soltanto con la presentazione della domanda di definizione della società, quindi in epoca successiva alla (presentazione della) dichiarazione dei redditi di partecipazione che la norma impone di conseguentemente rettificare.

La detta proroga si è resa quindi necessaria per attribuire all’A.F. lo spazio temporale ragionevolmente necessario per le opportune verifiche, nonchè per la successiva attivazione delle procedure di accertamento fondate sul nuovo titolo costituito dalla definizione chiesta dalla società.

L’interpretazione svincolata dalla precisa fattispecie delineata dal legislatore conduce invero all’indiscriminata ed irrazionale proroga dei termini per l’accertamento esclusivamente nei confronti dei soci di società di persone o di associazioni, senza nessuna valida ragione (v. Cass., 1/6/2007, n. 12882).

Alla stregua di quanto sopra, va pertanto osservato che il termine di decadenza dall’accertamento, in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, da individuarsi alla data del 31 dicembre 1995 per l’anno d’imposta 1989 e nel 31 dicembre 1996 l’anno d’imposta 1990, è stato dalla L. n. 413 del 1991, art. 57, comma 2, prorogato di due anni (rispettivamente, al 31 dicembre 1997 e al 31 dicembre 1998) per coloro che non si sono avvalsi del condono; e dal D.L. n. 19 del 1997, art. 9 bis, comma 18, ulteriormente prorogato di due anni (rispettivamente, al 31 dicembre 1999 e al 31 dicembre 2000) per coloro che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata.

Orbene, nell’affermare che la L. n. 448 del 1998, art. 9, comma 2, “consentiva la proroga dei sei mesi per gli accertamenti scadenti il 31.12.98 e riferiti ad annualità fino al 1993, le annualità successive fino al 1998 beneficiavano della proroga fino al dicembre 2000”, e nel concludere che pertanto “L’accertamento de quo è stato notificato in data 23.7.99 e quindi tardivamente rispetto al termine imposto dalla norma (31.12.1998)”, il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio, giacchè in applicazione del medesimo la notificazione dell’accertamento avvenuta in data 23/7/1999 deve considerarsi tempestiva in relazione ad entrambe le annualità d’imposta in considerazione.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che facendo del suindicato principio applicazione procederà a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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