Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2429 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15999-2006 proposto da:

CONSORZIO ACQUA POTABILE SAN FRANCESCO (OMISSIS), in persona del

Presidente Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio

dell’avvocato PAOLETTI NICOLO’, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati REY PIERO, MONTI PAOLO, RAZETO GIORGIO;

– ricorrente –

contro

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell’avvocato AMATO EMILIANO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 561/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato PAOLETTI Nicolò difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi alle conclusioni già depositate in atti;

udito l’Avvocato AMATO Emiliano, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del gravame ex adverso proposto.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1994, P.M. esponeva di essere proprietaria di alcuni terreni siti nel Comune di Broglio che assumeva essere stati occupati senza titolo dal Consorzio Acquedotti di S. Francesco in (OMISSIS), che vi aveva edificato un manufatto di notevoli dimensioni e fatto passare alcune tubazioni per l’erogazione e la conduzione dell’acqua; conveniva pertanto di fronte al tribunale di Biella per ottenere declaratoria di occupazione sine titulo dei suoi terreni il detto Consorzio, chiedendone la condanna al rilascio con restituzione dei beni occupati, previa eliminazione dei manufatti ivi eretti, nonchè al pagamento di un equo indennizzo d per il periodo di indebita occupazione.

Si costituiva il convenuto Consorzio, il quale chiedeva, previa reiezione della domanda attorea, in via riconvenzionale, declaratoria di intervenuta usucapione, da parte sua, dei terreni de quibus, posseduti da oltre venti anni.

Con sentenza del 2002, l’adito Tribunale accoglieva la riconvenzionale e per l’effetto respingeva la domanda attorea, regolando le spese.

Interponeva impugnazione la P., cui resisteva il consorzio e la Corte di appello di Torino, con sentenza in data 17.12.2004/7.4.2005, dichiarava l’occupazione senza titolo dei terreni della P. e condannava il Consorzio al rilascio ed alla restituzione dei terreni stessi, respingendo la domanda di usucapione di presa d’acqua proposta in via riconvenzionale e regolava le spese.

Argomentava la Corte subalpina nel senso che nella specie, per quanto qui ancora interessa, difettava, ai fini del riconoscimento dell’usucapione di servitù di presa d’acqua, unica possibile invocata dal Consorzio, il fondamentale requisito della individuazione di un fondo dominante, atteso che nessun elemento offerto consentiva una individuazione di tal fatta, a maggior ragione nella impossibilità di correlarla ai singoli fondi dei frazionisti, identificati nominativamente, peraltro senza la minima indicazione di fondo di ciascuno, anche in ragione delle disposizioni dell’atto costitutivo del Consorzio, in forza di cui poteva evincersi, relativamente all’utilizzazione dell’acqua, non già un’utilitas di natura reale, ma un mero vantaggio personale dei singoli proprietari.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria, il Consorzio; la P. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente Consorzio lamenta difetto di motivazione su di un punto decisivo della controversia e violazione del principio di accessione invertita, sostenendo che le opere site sui terreni della P. erano state ripristinate – ricostruite nell’interesse pubblico e con fondi pubblici dal comune di Broglio e pertanto costituivano un’opera pubblica appartenente al demanio comunale.

Il mezzo appare del tutto inconsistente e, comunque, travolto da un palese giudicato interno formatosi in ragione della posizione processuale assunta dal Consorzio, che, in prime cure, ebbe ad assumere una posizione di soggetto assolutamente legittimato a resistere alla domanda attorca, senza invocare in alcun modo la legittimazione del Comune, quale Ente proprietario e possessore dell’opera pubblica, esplicitando anche una domanda riconvenzionale e senza addurre, in sede di appello proposto ex adverso, alcuna eccezione relativa alla natura pubblica dell’opera ed alla conseguente legittimazione passiva del Comune, quale esecutore, con mezzi pubblici ed a fini pubblici delle opere de quibus.

Si è dunque formato giudicato interno sul punto e tanto chiude la relativa questione, anche a voler prescindere dalla carenza di un preciso titolo che attribuisca, non trattandosi di demanio cd.

necessario, l’appartenenza delle opere in questione al Comune. Il motivo non può pertanto trovare accoglimento.

Il secondo mezzo (violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. per carenza di contraddittorio e del litisconsorzio necessario oltre che dell’art. 75 c.p.c. per difetto di legittimazione processuale passiva del Consorzio e del suo Presidente, oltre che difetto di motivazione al riguardo) risulta contrastato, sotto il primo profilo, dalle considerazioni già svolte a proposito del primo mezzo, cosa questa che non consente di proporre in questa sede, una questione già coperta da giudicato; quanto al secondo profilo, afferente alla legittimazione passiva del Consorzio, basti richiamare che il Presidente del consorzio stesso, senza porre nemmeno in dubbio la propria personale legittimazione a rappresentare le istanze dell’Ente, ha proposto domanda riconvenzionale, senza poi proporre impugnazione al riguardo, di talchè anche con riferimento a tale profilo, si è formato giudicato interno e la relativa questione risulta pertanto improponibile in questa sede.

Il terzo motivo (violazione degli artt. 1027, 1031 e 1180 c.c. per la pretesa mancanza del fondo dominante) contesta la tesi su cui si basa la sentenza impugnata, in forza della quale, in ragione dell’atto costituivo stesso del Consorzio stesso, la pretesa usucapione della servitù di presa d’acqua non avrebbe potuto attuarsi per mancanza del fondo dominante; ma la doglianza, a fronte de preciso riferimento alla natura personale del diritto all’acqua spettante ai singoli consorziati (in relazione ai quali neppure erano stati riportate le porzioni di proprietà dei singoli, con ciò dando giustificato spunto alla deduzione della natura personale del diritto a ciascuno spettante), non coglie nel segno in quanto inidonea a superare l’argomentazione posta a base della sentenza impugnata, secondo cui, non di una servitù poteva trattarsi, ma di un diritto personale al godimento dell’acqua, come scaturente pianamente dalla trasferibilità ad personam del relativo godimento.

Anche tale mezzo non può pertanto trovare accoglimento.

Con il quarto ed ultimo motivo, si lamenta violazione dell’art. 936 c.c., u.c., per decadenza del proprietario dal termine di sei mesi dall1 avvenuta incorporazione delle opere sul terreno.

Tale censura viene proposta per la prima volta nella presente sede di legittimità ed è pertanto preclusa, in ragione della mancata sua proposizione in sede di merito, atteso che la stessa necessiterebbe di accertamenti in fatto preclusi nel giudizio di cassazione.

E’ appena il caso di aggiungere che latita ogni minimo richiamo a documento od attività già oggetto del giudizio di merito e questa Corte ha avuto occasione di affermare che è preciso onere del ricorrente di allegare non soltanto l’avvenuta devoluzione della questione al giudice del merito, ma anche, in ragione del principio di autosufficienza del ricorso, di indicare in quale atto del giudizio avesse provveduto a tanto (cfr. Cass. 22.112.2005, n 28480);

il motivo deve essere pertanto respinto e, con esso, il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 2.200,00 Euro, di cui 2.000,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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