Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24288 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24288 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. r.g. 12457/12, proposto da:

Massimiliano TIRELLI (c.f. :TRL MSM 67C22 F1320);
Albertina PAOLAZZI ( c.f.: PLZ LRT 38C68 A952U)
aventi causa del defunto sig. Massimo TIRELLI
parti tutte rappresentate e difese dal prof. avv. Maria Alessandra Sandulli e dall’avv.
Emilio Paolo Sandulli in forza di procura a margine del ricorso per revocazione ed
elettivamente domiciliate presso lo studio della prima in Roma, corso Vittorio Emanuele
II, n. 349
– Ricorrenti –

contro
– Domitilla CASATA in CECCATO ( c.f. CST DTL 47C58 L378Y)
rappresentata e difesa dall’avv. Stephan Vale e dall’avv. Stefano Coen, giusta procura a
margine del controricorso; elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, via
Archimede n.44
-Controlicorrente –

Data pubblicazione: 28/10/2013

avverso la sentenza n. 7266/2011 della Corte di Cassazione, pubblicata il 30/03/2011
Udito l’avv. Emilio Paolo Sandulli per le parti ricorrenti nell’adunanza del 27/09/2012, il
quale ha concluso per l’ammissibilità del ricorso;

Udito l’avv. Stefano Coen per la controricorrente, che ha chiesto dichiararsi

Udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Aurelio Golia, che ha
aderito alle conclusioni espresse nella relazione;

RILEVATO
che il consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione del ricorso in Camera di
consiglio sulla base della relazione appresso riportata:
” 1 – Massimiliano Tirali ed Albertina Paolazzi , assumendo di esser legittimati a seguito
di acquisto per donazione rogata il 12 maggio 2006, dall’originario proprietario — e parte
originaria del giudizio- Massimo Tirelli, deceduto il 16 ottobre 2008, hanno proposto
ricorso per la revocazione della sentenza n. 7266/2011 di questa Corte, facendo valere la
causa di revocazione indicata nell’art. 395 n.4 cpc

2 — La Corte era stata chiamata a decidere sul ricorso di Massimo Tirelli avverso la
sentenza n. 52/2005 della Corte di Appello di Trento — sezione distaccata di Bolzanoche aveva confermato analoga sentenza del Tribunale di Bolzano, la quale, a sua volta,
aveva respinto la domanda di negatoria servi tutis proposta dallo stesso Tirelli nei confronti
di Domitilla Casata in Ceccato, al fine di far dichiarare la inesistenza di una servitù di
passaggio a carico della particella 21 (della particella ed. 2254 in P.T. 2136/11 in Comune
di Gries) di sua proprietà, in favore della particella n. 4 di proprietà della predetta
convenuta: la prima identificava uno spazio adibito a cortile innanzi al fabbricato ove si
trovava l’immobile descritto dall’altro mappale, posto al piano terra ed adibito a negozio
— e quindi a garage-

3 — La Corte di Appello aveva in particolare ritenuto che, non essendo accessibile la
particella della resistente, né dall’interno né dall’esterno dell’edificio con altre entrate, la
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– 2 –

l’inammissibilità dello stesso;

servitù a carico del mappale del Tirelli dovesse essere considerata estesa a tutto il fronte
dell’edificio e non solo alla parte prospiciente il portone di ingresso.

3 bis — La Corte di Cassazione era pervenuta al rigetto del ricorso (principale; dichiarando
inammissibile per difetto di interesse quello della Casata) sulla base dell’interpretazione
del titolo di provenienza in cui si contemplava una “servitù di passo ed accesso a piedi, con
veicoli di qualsiasi specie per l’entrata in casa e lo scarico di mobili, derrate e merci di qualsiasi specie sul
tratto prospiciente il portone di ingresso della casa formante la p. ed 2254 c.c. Glies”, assumendo che
la convenzione non avrebbe potuto essere interpretata nel senso di limitare l’esercizio del
passaggio solo allo spazio antistante il portone di ingresso — come avrebbe suggerito il
tenore letterale della pattuizione costitutiva del peso reale- perché in tal caso il locale della
Casata, posto sullo stesso lato del portone, stante la proprietà in capo al Tirelli della
porzione di cortile ad esso fronti stante, sarebbe stato intercluso sin dal momento del
suo trasferimento alla controricorrente.

4— Con unico e variamente articolato motivo le parti ricorrenti deducono il travisamento
di un fatto determinante ai fini del decidere, in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione,
per non aver dato atto della pregressa costituzione di una servitù di passaggio pedonale
per destinazione del padre di famiglia, sullo spazio antistante il negozio della Casata, così
da falsare la percezione della Corte medesima in merito alla res controversa che non avrebbe
compreso anche il passaggio pedonale, pacificamente ammesso: tale travisamento
avrebbe determinato un irrimediabile vulnus alla tenuta logica della sentenza che si sarebbe
fondata proprio sulla necessità di non convalidare una interpretazione limitativa del titolo
costitutivo che, non comprendendo l’utilizzo per il transito del cortile sul mappale 21
neppure per uso pedonale, ne avrebbe precluso ogni sfruttamento: in altri termini,
pacifico essendo il passaggio pedonale e quindi l’accessibilità all’esercizio commerciale poi trasformato in garage- della Casata, l’interpretazione estensiva non sarebbe stata
giustificata.

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5 — La Casata si è costituita eccependo la inammissibilità del ricorso e comunque la sua
infondatezza.

RILEVA IN DIRITTO
I – E’ convincimento del relatore che il proposto ricorso non corrisponda alla fattispecie
I.a — Dalla lettura della sentenza della Suprema Corte non emerge innanzi tutto che fosse
stata fatta questione dell’accertamento, pur se solo incidenter tantum, della costituita servitù
di passaggio pedonale, costituita per destinazione del padre di famiglia, sul mappale 21 ed
in favore di quello n. 4 né tanto meno che tale circostanza risultasse dagli atti o da
documenti della causa, come imposto dall’art. 395 n.4 cpc; in secondo luogo la sentenza
oggetto di richiesta di revocazione non ha fondato la interpretazione “estensiva” del
corpus servitutis sulla presenza o meno di una interclusione assoluta di transito, e quindi
anche pedonale, sul mappale di proprietà del defunto Tirai bensì ha evidenziato
l’incisione non ragionevole sul diritto di godere del locale terraneo da parte della Casata,
le volte in cui non si fosse estesa anche alla porzione compresa tra la facciata del
fabbricato ed il frontistante marciapiede la possibilità di transito veicolare, ammettendo
in ogni caso che la Casata potesse fruire — di fatto- di un libero passaggio pedonale per
raggiungere il proprio locale terraneo ( pur incorrendo in un lapsus calami: cfr fol 9 della
sentenza: ” Ora, poiché la scrittura non distingueva tra passo pedonale e carraio, l’uso indisturbato di

quest’ultimo, già forniva una chiave di interpretazione di spiccato rilievo”).

Il — Ne consegue che il mezzo revocatorio non è stato diretto a far emergere un’erronea
percezione della realtà processuale — incontestabilmente ritenuta esistente od esclusa, in
contrasto con le emergenze di causa- bensì ad operare una critica circa í risultati valutativi
cui la Cassazione era pervenuta.

III — Si formula pertanto proposta di definizione del ricorso in termini di
inammissibilità”

RILEVATO

4

impugnatoria delineata dall’art. 395 n.4 cpc

che del collegio che pronunziò l’impugnata sentenza faceva parte il cons. dr.ssa Milena
Falaschi la quale compone il Collegio chiamato oggi a pronunziarsi sull’ammissibilità del
ricorso

RITENUTO

decisione venga adottata da Collegio i cui componenti non siano , neppure in parte, quelli
che composero il precedente consesso; che pertanto la causa va rinviata a nuovo ruolo
per la formazione di differente Collegio;

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di trasmettere gli atti al sig.
Presidente della sezione per la formazione di un diverso Collegio e per la fissazione dì
nuova adunanza per la trattazione del ricorso.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2013,
della Corte di Cassazione

a camera di consiglio della VI sezione

che sussistono ragioni di opportunità — divisate anche dal predetto Consigliere – perché la

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