Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24288 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/10/2017, (ud. 27/07/2017, dep.16/10/2017),  n. 24288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6090-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIER LUIGI DA

PALESTRINA 55, presso lo studio dell’avvocato ROSAMARIA MARIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CALANDRA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SP.AN. VED. C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. AVEZZANA 2/B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CAMMAROTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PAOLO SALINAS giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

UNICREDIT SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1555/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ROSAMARIA MARIANO per delega non scritta;

udito l’Avvocato FRANCESCO PAOLO SALINAS.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.G. convenne dinanzi il Tribunale di Palermo C.A. ed Sp.An. per sentirli condannare alla restituzione della somma di Euro 64.023 pari alle somme asseritamente versate dal dante causa dell’attore, S.G., nei confronti del Banco di Sicilia S.p.A. in qualità di fideiussore dei sigg.ri C. e Sp. che avevano contratto con l’istituto di credito un mutuo ipotecario.

Il Tribunale di Palermo accolse la domanda.

In appello i sigg.ri C. e Sp. hanno censurato la sentenza nella parte in cui aveva accolto la domanda pur in mancanza di sufficiente allegazione della prova del credito. Lo S. ha resistito all’appello proponendo a sua volta appello incidentale.

Occorre riferire che, nell’atto introduttivo del giudizio, l’attore aveva evidenziato di non essere in grado di quantificare con precisione quali fossero le somme pagate dal fideiussore ed aveva, in ogni caso, indicato una somma non inferiore ad Euro 82.000. I convenuti si erano limitati a dichiarare di aver pagato tutte le somme richieste producendo le ricevute di pagamento. Rispetto a dette ricevute di pagamento lo S. non aveva svolto alcuna contestazione. Mentre il primo Giudice ha ritenuto sufficientemente provata la domanda, la Corte d’Appello ha rigettato la domanda restitutoria in quanto indeterminata, ritenendo che, in difetto di una idonea prova documentale delle somme effettivamente anticipate dal fidejussore, i convenuti si fossero correttamente limitati genericamente a dichiarare di aver pagato tutte le somme richieste, provvedendo poi a produrre delle ricevute di pagamento relative al mutuo. Ciò ha indotto la Corte d’Appello a ritenere che le somme fossero state versate direttamente dai debitori principali non avendo l’attore provato nè allegato di aver pagato esattamente quelle specifiche somme. Ha altresì rigettato l’appello incidentale di S.G. relativo alle spese di lite ed ha condannato il medesimo a pagare in favore di C.A. ed Sp.An. le spese del primo e del secondo grado di giudizio.

Avverso la sentenza S. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste la sig.ra Sp.An., vedova C., con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo denuncia la violazione delle norme relative all’onere della prova (art. 2697 c.c.). Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione della legge e n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 111 Cost..

Censura l’impugnata sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare la confessione giudiziale spontanea e quella provocata a mezzo di interrogatorio formale relativa all’effettuazione dei pagamenti.

Ad avviso della ricorrente la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del principio dispositivo relativo ai mezzi di prova in base al quale qualunque risultanza istruttoria, comunque ottenuta, concorre indistintamente alla formazione del convincimento del giudice.

Vi sarebbe prova dell’avvenuto conferimento, da parte di S.G., dipendente della Sicilcassa, del mandato irrevocabile a trattenere sulla sua pensione, mensilmente, la somma di Lire 3.000.000, a partire dal dicembre 1993, con obbligo a carico della filiale della Sicilcassa di rilasciare, di volta in volta, ricevuta degli incassi. Vi sarebbe prova confessoria dell’avvenuto pagamento delle rate di mutuo, sia spontanea sia provocata dall’interrogatorio formale, fino al 17/12/2001, data del decesso dello S., per un importo totale di Euro 65.023, come risulta anche dalle ricevute di pagamento. Il Tribunale aveva ordinato il deposito della documentazione attestante tutti i pagamenti e tali ordinanze erano rimaste ineseguite, mentre esisteva, in ogni caso, la prova regina della confessione dell’avvenuto versamento della somma non inferiore ad Euro 64.023, attestato dalle ricevute di pagamento emesse dalla Sicilcassa e consegnate ai debitori dal fidejussore a prova dell’adempimento del suo obbligo ed al fine di ottenerne la restituzione dai garantiti. Questi ultimi, peraltro, nulla avevano provato a riguardo.

Il motivo è fondato. In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore, che agisca per l’adempimento, deve provare soltanto la fonte del suo diritto ed il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento di controparte, mentre il debitore è onerato del fatto estintivo dell’altrui pretesa costituito dall’avvenuto adempimento. Provato dunque il pagamento del mutuo, richiesto da C. e Sp., da parte dello S. dall’istruttoria orale e documentale svolta, la Corte d’Appello ha violato il principio innanzi richiamato nell’attribuire alle ricevute di pagamento del mutuo, da parte del fideiussore S., efficacia probatoria dell’estinzione del corrispondente debito da parte dei debitori principali. Pertanto il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza e rinvio per nuovo esame della causa alla luce del suesposto principio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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