Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24288 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2018, (ud. 09/04/2018, dep. 04/10/2018), n.24288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 4694 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.R., titolare dell’impresa individuale “Ristorante

L’Ancora di R.P.”, rappresentato e difeso, giusta procura

speciale a margine del controricorso, dall’avv.to Paolo Molteni e

dall’avv.to Fabio Fabbrini, elettivamente domiciliato presso lo

studio del secondo in Roma alla Via Cavour n. 221;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia n. 19/28/10 depositata in data 12 febbraio

2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

aprile 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido

di Nocera.

Fatto

RILEVATO CHE

– con sentenza n. 19/28/10 depositata in data 12 febbraio 2010, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di P.R., quale titolare dell’impresa individuale “Ristorante L’Ancora di R.P.”, avverso la sentenza n. 431/44/07 della Commissione tributaria provinciale di Milano, dichiarando, in conferma di quest’ultima, la illegittimità dell’avviso di accertamento R1U010101252 con il quale l’Ufficio, previo p.v.c., aveva contestato al contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, maggiore materiale imponibile ai fini Irpef, Iva e Irap, per l’anno di imposta 2003;

– il giudice di appello, in punto di fatto, premetteva che: 1) con l’avviso di accertamento (OMISSIS), l’Agenzia delle entrate aveva contestato a P.R., quale titolare dell’impresa individuale “Ristorante L’Ancora di R.P.”, un maggior reddito d’impresa, per il 2003, ai fini Irpef, Irap e Iva, a seguito di verifica fiscale dalla erano emersi ricavi superiori a quelli dichiarati; 2) la CTP di Milano aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il detto avviso di accertamento rilevando che “dall’analisi della documentazione bancaria prodotta era evidente l’errore commesso in sede di verifica in relazione alla quantificazione e imputazione dei bonifici ricevuti dal ricorrente nel mese di ottobre 2003”; 3) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate, mentre era rimasto contumace il contribuente;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, osservava che, avuto riguardo alla coincidenza dei “saldi” riportati nel prospetto inserito in sentenza – con quelli indicati negli estratti conto bancari, non era possibile utilizzare i dati riportati nel p.v. (di cui alla pag. 7, in particolare di cui alla colonna “cedole, dividendi, rimborso titoli e Iva”) essendo in esso risultati mancanti gli incassi per Euro 229.411,27; 3) essendo errata la base di calcolo, la pretesa impositiva dell’Ufficio non aveva fondamento; 4) quanto alla percentuale delle porzioni fornite e degli scarti dichiarati dalla contribuente in sede di verifica, si trattava di margini compatibili con i valori normali di un esercizio di ristorazione;

– avverso la sentenza della CTR, la Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui resiste, con controricorso, P.R.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO CHE

– con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per avere il giudice a quo ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento sul presupposto della erroneità della base di calcolo della pretesa tributaria, in base alle mere affermazioni del contribuente-appellato, senza argomentare alcunchè in ordine alle deduzioni svolte dall’Ufficio nell’atto di appello con riguardo a specifici elementi dai quali potere desumere l’esistenza di ricavi effettivi maggiori di quelli dichiarati;

– ad avviso dell’Agenzia, la CTR, nel ritenere erronea la base di calcolo della pretesa tributaria, non avrebbe motivato in ordine a quegli elementi evidenziati nell’atto di appello a sostegno di una redditività effettiva maggiore di quella dichiarata (quali le movimentazioni bancarie di cui agli estratti conto allegati al p.v.c. per tutto l’anno di imposta, le fatture di acquisto e il listino prezzi del 2003, la documentazione contabile, le notizie acquisite in contraddittorio con il contribuente relative alla tipologia dei pasti e delle bevande servite ai clienti, alle quantità utilizzate per ogni singola somministrazione e al relativo prezzo di vendita); peraltro, la ricorrente denuncia anche la insufficienza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice di appello ha limitato il raffronto dei dati di cui agli estratti bancari con quelli cui al prospetto a pag. 7) del p.v. relativo “alle cedole, dividendi, rimborso titoli e Iva”, senza considerare la maggiore ampiezza della dettagliata verifica fiscale riportata nelle molteplici tabelle allegate al p.v.c.;

– va preliminarmente disattesa la eccezione sollevata nel controricorso di inammissibilità del motivo per difetto di specificità, essendo nel ricorso indicati con precisione gli elementi posti a base della censura;

– peraltro, dal ricorso sono chiaramente evincibili le ragioni poste a sostegno della denuncia sia di insufficiente che di contraddittoria motivazione, cosi come, dall’argomentato del ricorso si evince la identificazione del fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di carenza motivazionale nella base di calcolo della pretesa impositiva;

– premessa l’ammissibilità, nel merito il motivo è fondato;

– il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. n. 15489 del 2007);

– in particolare, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non sussiste quando nella motivazione, sia chiaramente illustrato il percorso logico seguito per giungere alla decisione e risulti comunque desumibile la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa, senza però che il giudice abbia l’obbligo di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni (Cass. n.11193 del 2007; Cass. n. 5169 del 1997);

– la doglianza mossa in ricorso è strettamente ancorata al percorso motivazionale della sentenza impugnata, di cui viene lamentata l’illogicità delle conclusioni raggiunte in relazione agli elementi considerati o non considerati per giustificare le stesse, sicchè non si risolve in una nuova richiesta di accertamento dei fatti;

– nella specie, a fronte delle articolate deduzioni formulate dall’Ufficio nell’appello, in larga parte trascritto in ricorso, concernenti una serie di elementi, contenuti nelle tabelle (pag.7-14) allegate al p.v.c., dai quali erano stati ricostruiti, in via analitico-induttiva, i maggiori ricavi (quali le movimentazioni degli estratti conto bancari relativi all’anno di imposta 2003, in particolare, oltre alle entrate del tipo “cedole, dividendi, rimborsi titoli e Iva”, l’ammontare di accrediti del tipo “pago bancomat, bonifici, carta sì”, i prelievi di somme tramite assegni propri, il saldo di una quota minima dei costi di approvvigionamento tramite addebiti in conto corrente, etc., le fatture di acquisto, i prezzi di vendita della merce praticati al pubblico desunti dal listino 2003, le notizie acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente, nel p.v. giornaliero del 26 gennaio 2005, relative alla tipologia dell’attività svolta, alla quantità dei pasti e delle bevande serviti per ogni somministrazione, nonchè al relativo prezzo di vendita etc.), la CTR, con una motivazione insufficiente e non esaustiva, ha dedotto l’erroneità della base di calcolo della pretesa impositiva, da un lato, facendo esclusivamente riferimento ai dati ritenuti inattendibili – indicati nel prospetto a pag. 7 del p.v.c. relativo alle “cedole, dividendi, rimborso titoli e Iva” e, dall’altro, senza argomentare alcunchè in ordine alle specifiche contestazioni poste dall’Amministrazione finanziaria a fondamento dell’accertamento e senza chiarire il percorso logico-giuridico seguito per disattenderle;

– anche in ordine ai costi di produzione, il riferimento di cui in sentenza alla percentuale sia delle “porzioni fornite” che degli “scarti” effettuati, dichiarata dal contribuente in sede di verifica e ritenuta dal giudice a quo confacente ai valori normali di un esercizio di ristorazione, non è esaustivo in quanto non tiene conto nè esplicita le ragioni per le quali sono stati disattesi i diversi elementi indiziari posti dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento (quali ad es. la ricostruzione del quantitativo totale di consumo delle varie merci nel corso del 2003 in base alle fatture di acquisto);

è, infine, del tutto assente una qualsiasi valutazione globale e unitaria degli elementi indiziari da parte della CTR, necessaria in relazione al consolidato principio che il processo tributario è a cognizione piena e tende all’accertamento sostanziale del rapporto controverso, avendo il giudice di merito operato, e neppure per tutti gli indici presuntivi posti a fondamento dell’accertamento, solo una valutazione parcellizzata e superficiale;

– è evidente, pertanto, il deficiente esame da parte del giudice di appello di punti decisivi della controversia, avendo quest’ultimo, da un lato, inadeguatamente considerato e, dall’altro, invece, inspiegabilmente omesso di valutare una serie di elementi presuntivi posti dall’Amministrazione finanziaria a fondamento dell’accertamento, in tal modo venendo meno all’obbligo di motivare il proprio convincimento in maniera lineare e coerente ed esponendo perciò la decisione da esso adottata ad un vulnus motivazionale che ne giustifica la cassazione;

– in conclusione, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinchè esamini il merito della vicenda.

P.Q.M.

la Corte:

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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