Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24287 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 530/2011 proposto da:

LVM SRL (OMISSIS) in persona del suo amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 42, presso lo

studio dell’avvocato D’AMICO Attilio, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

O.V.F.L.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 196/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del

16.10.09, depositata l’11/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza in data 16.10.2009/11.1.2010 la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla società L.M.V. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo, accogliendo, nella contumacia della convenuta, la domanda di O.V.F. L., aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 31 dicembre 2003 e aveva condannato la società alla riammissione in servizio della lavoratrice, al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non percepite, nonchè al pagamento degli assegni familiari per complessivi Euro 1495,20.

Per la revocazione di tale ordinanza propone ricorso, illustrato con memoria, la società L.M.V..

Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

Il ricorso è inammissibile.

A sostegno dell’istanza, la ricorrente testualmente deduce: “a prescindere dalle valutazioni contrattuali e/o giuridiche dei fatti e/o dagli eventuali errori di giudizio e/o procedurali e/o dalle preclusioni processuali, la decisione di cui oggi si chiede la revoca si fonda su supposizioni di fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa e la percezione dei fatti stessa è del tutto travisata”.

In tali allegazioni esaurendosi i motivi del ricorso per revocazione, appare evidente come lo stesso risulti privo di ogni specificità, per l’assoluta mancanza di alcuna indicazione circa l’errore di fatto ascrivibile alla pronuncia della Corte.

Parimenti inammissibile, per difetto di rilevanza, appare la prospettata eccezione di incostituzionalità dell’art. 437 c.p.c., nella parte in cui vieta la produzione di nuovi documenti e prove nel giudizio di appello, attenendo la medesima al merito della pronuncia, ormai irrevocabile, e non anche ai motivi di revocazione, che, per come detto, risultano nel caso del tutto insussistenti.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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