Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24287 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 09/09/2021), n.24287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 35995-2019 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI 50,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DI MAGGIO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI FROSINONE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 24119/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– questa Corte, con sentenza n. 24119/2019, depositata in data 27/09/2019, nella parte dispositiva che disponeva la liquidazione delle spese, poste a carico del soccombente Prefetto di Frosinone, poneva le stesse, così come liquidate, a favore del ricorrente A.E.;

– con ricorso, ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., depositato il 9/12/2019 e notificato il 26-27/11/2019, l’Avvocato Antonia Di Maggio, quale difensore e procuratore di A.E., ha chiesto disporsi la correzione di errore materiale della predetta ordinanza nella parte in cui ha liquidato le spese di soccombenza direttamente a favore del ricorrente e non già a favore del procuratore, ex art. 93 c.p.c., stante la dichiarazione di antistarietà contenuta nel ricorso introduttivo;

– l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le altre, Cass. n. 3566 del 2016);

– l’avvocato Di Maggio, nel giudizio definito dalla ordinanza di questa Corte n. 24119 del 2019, ha chiesto la distrazione delle spese e delle competenze professionali;

– del resto, la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085 del 2006 e Cass. n. 20547 del 2009);

– non rileva in questa sede la separata questione concernente la rinuncia implicita o meno al patrocinio a favore dello Stato, cui in materia di espulsione il ricorrente straniero è ammesso ex lege D.P.R. n. 111 del 2002, ex art. 142, in conseguenza della distrazione delle spese chiesta dal difensore (la questione, stante contrasto di orientamenti di questo giudice di legittimità), è stata rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 1989 del 2020;

– l’ordinanza n. 24119/2019 va quindi corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore del ricorrente devono essere distratte in favore dell’Avvocato Antonia Di Maggio;

– nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013).

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dispone che l’ordinanza di questa Corte, n. 24119/2019, venga corretta, nel dispositivo, con l’aggiunta, “con distrazione a favore dell’avvocato Antonia Di Maggio, in qualità di procuratore antistatario”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

 

 

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