Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24287 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2018, (ud. 09/04/2018, dep. 04/10/2018), n.24287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2503 del ruolo generale dell’anno

2011, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.D.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 421/05/09

depositata in data 18 dicembre 2009, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

aprile 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido

di Nocera.

Fatto

Rilevato che:

– con sentenza n. 421/05/09 depositata in data 18 dicembre 2009, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di P.D., avverso la sentenza n. 16/07/07 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che, previa riunione, in accoglimento dei ricorsi del contribuente, aveva annullato sei cartelle pagamento emesse nei confronti di quest’ultimo, quale socio al 25% della “DUE P. di P.M. & C. s.n.c.”, per il recupero di Iva e Ilor, sanzioni e interessi, per gli anni di imposta 1992-1993 e 1996, 1997, in forza di un precedente avviso di accertamento emesso nei confronti della società partecipata;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, osservava che premessa la operatività, anche per i rapporti tributari, della responsabilità solidale e illimitata dei soci di una società in nome collettivo per le obbligazioni sociali – nella specie, come rilevato dal giudice di primo grado, l’Ufficio non aveva fornito la prova della preventiva escussione, con esito negativo, del patrimonio della società partecipata;

– avverso la sentenza della CTR, la Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo;

– rimane intimato P.D.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che:

– con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice di appello, nel pronunciarsi sull’annullamento delle cartelle di pagamento per omessa preventiva escussione del patrimonio sociale, ecceduto i limiti della domanda, per non avere il contribuente sollevato la relativa eccezione ai sensi dell’art. 2304 c.c., quale fatto impeditivo del legittimo esperimento della riscossione coattiva del debito tributario;

– il motivo è inammissibile;

– la doglianza di ultrapetizione è inammissibile, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso si evince che, con i motivi di appello, l’Agenzia delle entrate non ha censurato, sotto il profilo della extrapetizione, la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha disposto la illegittimità delle cartelle di pagamento per il mancato previo esperimento, con esito negativo, dell’escussione del patrimonio sociale;

– al riguardo, questa Corte ha affermato che il vizio di ultrapetizione in cui sia incorso il giudice di primo grado determina una nullità relativa della decisione non rilevabile d’ufficio, ma denunciabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. n. 11559 del 2000; Cass. n. 10516 del 2009). Tale vizio, pertanto, non può essere utilmente dedotto come mezzo di ricorso per cassazione, neppure se riferito alla sentenza di secondo grado confermativa della precedente, quando non abbia costituito oggetto di motivo di appello (Cass., sez. un., n. 15277 del 2001, da ultimo Cass. n. 10172);

– in conclusione, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate va dichiarato inammissibile; nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo rimasto intimato P.D..

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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