Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24287 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 03/11/2020), n.24287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18810/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l. in fallimento, in persona del curatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Napoli, via Egiziaca a Pizzofalcone n.

87, presso lo studio dell’avv. Antonio Azzariti Fumaroli, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso

domicilio in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 213/01/12, depositata il 24 aprile 2012 e notificata il

24/05/2012.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 213/01/12 del 24/04/2012, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR), decidendo in sede di rinvio disposto da Cass. n. 14368 del 15/06/2010 (che aveva rilevato l’assoluto difetto di motivazione della sentenza della CTR n. 273/32/05), rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate e l’appello incidentale proposto da (OMISSIS) s.r.l. in fallimento avverso la sentenza n. 1023/44/03 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 1997;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’effettuazione di operazioni intracomunitarie non imponibili attraverso l’erronea indicazione del codice ISO del cessionario comunitario, con conseguente presunzione di cessione delle merci nel mercato interno ed evasione dell’imposta;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello osservando che: a) l’atto impositivo era viziato in ragione della mancata allegazione “delle copie del modello Intra che esso assumeva erroneamente compilato e, soprattutto, della nota n. 34459, con la quale il dipartimento delle politiche fiscali, ufficio relazioni internazionali, aveva comunicato che il collaterale organo del Regno Unito aveva reso noto che il codice ISO indicato sulle fatture non era valido e che non risultavano esistere altri codici IVA attribuiti a ditte denominate “intermight Ltd””; b) detti atti dovevano essere allegati ovvero trascritti nella motivazione dell’avviso di accertamento nella loro parte essenziale, non semplicemente riassunti nel contesto della motivazione, potendosi altrimenti dubitare dell’attività di interpretazione effettuata dall’Ufficio; c) tali atti, inoltre, non erano stati neppure prodotti in giudizio;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. (OMISSIS) s.r.l. resisteva con controricorso e faceva pervenire in Cancelleria, via PEC, una nota con la quale evidenziava l’intervenuta chiusura del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. e la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. va, pregiudizialmente, evidenziato che l’evento rappresentato dalla controricorrente è del tutto ininfluente ai fini del presente giudizio di cassazione, correttamente instaurato tra le parti originarie;

2. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 5, e dell’art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insufficiente, ai fini della motivazione dell’avviso di accertamento, la mera riproduzione sintetica degli atti richiamati, dovendo gli stessi essere allegati o, quanto meno, trascritti integralmente nelle parti essenziali;

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta, in via subordinata, la violazione e la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, in assenza di allegazione, la riproduzione nell’avviso di accertamento degli atti richiamati deve essere limitata a quelli non conosciuti dal contribuente e rilevanti ai fini motivazionali e probatori;

4. con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente ed illogica motivazione su fatti controversi e decisivi della causa, non avendo la CTR esplicitato le ragioni per le quali fosse elemento imprescindibile della motivazione dell’avviso di accertamento la fedele trascrizione del modello INTRA compilato dalla parte e la comunicazione dell’Ufficio relazioni internazionali che ne conferma l’irregolarità;

5. i motivi possono essere trattati congiuntamente, involgendo l’esame di questioni connesse, e sono complessivamente fondati;

5.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (Cass. n. 1906 del 29/01/2008; Cass. n. 28058 del 30/12/2009; Cass. n. 6914 del 25/03/2011; Cass. n. 13110 del 25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del 11/04/2017; si veda anche Cass. n. 21066 del 11/09/2017);

5.1.1. pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto richiamato dall’avviso di accertamento non si realizza necessariamente, con la pedissequa trascrizione delle sue parti rilevanti nel contesto dell’atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, in forma riassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutato dall’Amministrazione finanziaria e, quindi, posto a sostegno della pretesa impositiva;

5.1.2. ne consegue che l’obbligo di allegazione riguarda i soli atti che non siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell’avviso di accertamento, con esclusione, altresì: a) di quelli cui l’Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur essendo considerati irrilevanti ai fini della motivazione, sono comunque utilizzabili per la prova della pretesa impositiva (Cass. n. 24417 del 05/10/2018); b) di quelli di cui il contribuente abbia già integrale o legale conoscenza (Cass. 9323 del 2017, cit.; Cass. n. 407 del 14/01/2015; Cass. n. 18073 del 02/07/2008), tra i quali rientrano certamente anche quelli comunicati al contribuente poi fallito, dovendosi presumere la conoscenza degli stessi da parte del curatore (Cass. n. 24254 del 27/11/2015; Cass. n. 20166 del 07/10/2016; Cass. n. 27628 del 30/10/2018);

5.2. la sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi di diritto;

5.2.1. sotto un primo profilo, la CTR ha illegittimamente richiesto, ai fini della validità della motivazione, l’allegazione o la trascrizione integrale dei punti salienti degli atti richiamati e, come in precedenza sottolineato, tale onere formale non è specificamente richiesto;

5.2.2. sotto un secondo profilo, la sentenza impugnata: a) richiede la necessaria allegazione o trascrizione anche di atti redatti dalla società contribuente e, quindi, dalla stessa conosciuti (modello INTRA, a nulla potendo rilevare il fallimento della società, così come già evidenziato); b) non chiarisce le ragioni della rilevanza motivazionale degli atti non allegati e non trascritti specificamente (segnatamente la nota del dipartimento delle politiche fiscali), evidentemente perchè ritenuti irrilevanti dall’Amministrazione finanziaria;

6. con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 ss. c.c. e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando la irrilevanza, a fini probatori, della nota più sopra menzionata, riguardante un fatto pacifico tra le parti, quale l’erronea indicazione del codice ISO;

7. il motivo è inammissibile;

7.1. l’affermazione della CTR, per la quale la nota del dipartimento delle politiche fiscali non è stata nemmeno prodotta in giudizio, è un argomento ad abundantiam e non assurge ad autonoma ratio decidendi della sentenza di appello, sicchè non v’è alcun interesse della ricorrente alla sua impugnazione;

8. in conclusione, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso, rigettato il quarto; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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