Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24286 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22402/2010 proposto da:

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (OMISSIS) in persona del

Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. CROCE IN

GERUSALEMME 55, presso lo studio dell’avvocato MARINUZZI Dario, che

lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., R.G. (OMISSIS), C.

G., C.A., tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato COSSU Bruno, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESTER CARLO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

R.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 121/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

3.3.09, depositata il 28/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito per i controricorrenti l’Avvocato Savina Bomboi (per delega

avv. Bruno Cossu) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 3.3/28.9. 2009 la Corte di appello di Venezia, in riforma della decisione di prime cure, accoglieva la domanda proposta da R.E., C.A., R.G., M.G. e C.G., già dipendenti di Aziende sanitarie locali, per la liquidazione dell’indennità premio di servizio con inclusione dei compensi percepiti nel periodo in cui erano stati collocati in aspettativa a seguito della nomina a direttori generali delle aziende stesse.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPDAP con un unico motivo.

Resistono con controricorso M.G., C.G., R.G. e C.A..

1. Con un unico motivo l’Istituto prospetta violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis, commi 8 e 11 al D.Lgs. 16 giugno 1999 e alla L. n. 152 del 1968) richiamando le censure già svolte nella fase di merito ed individuando, quale ragione idonea a riconsiderare l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di appello di Ancona con ordinanza n. 214 del 2009.

2. Il ricorso è manifestamente infondato in relazione alle conclusioni cui è già pervenuta la giurisprudenza di questa Suprema Corte dopo un approfondito esame di tutti gli aspetti rilevanti delle questioni ora riproposte.

Con la decisione n. 11925 del 13 maggio 2008 si è affermato, infatti, il seguente principio: “Il servizio prestato da un dipendente di ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis, come aggiunto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3, e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi di previdenza commisurati al trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito. Ne consegue che la misura dell’indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in relazione al trattamento retributivo di cui alla L. n. 152 del 1968, art. 4, fruito dal dipendente in relazione all’incarico, nei limiti del massimale di cui al D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 7”.

Ciò premesso, si deve soggiungere che la questione di costituzionalità richiamata in seno al ricorso è stata decisa dalla Corte delle leggi nel senso della infondatezza, osservandosi, fra l’altro, che il diritto a fruire di contribuzioni commisurate alla retribuzione effettiva in atto percepita, secondo un principio di tendenziale corrispondenza proporzionale fra entità della retribuzione ed entità della contribuzione, che trova attuazioni diverse secondo la specificità delle situazioni, è stato per oltre un decennio accettato senza contestazioni dall’INPDAP, il quale ha regolarmente introitato i maggiori contributi versati in relazione all’incarico, e che l’opposta opzione interpretativa determinerebbe un ulteriore squilibrio fra trattamento di quiescenza e indennità premio di servizio, sebbene la stessa abbia, per orientamento consolidato, natura previdenziale (Corte Cost. sent. n. 351 del 2010).

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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