Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24286 del 16/10/2017

Cassazione civile, sez. III, 16/10/2017, (ud. 22/03/2017, dep.16/10/2017),  n. 24286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7098-2015 proposto da:

D.L.N.N., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI RAUDINO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI

99, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO D’ALESSIO, rappresentata

e difesa dall’avvocato FIACCAVENTO MARIO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 08/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con atto di citazione notificato il 12 giugno 1996, L.R.G. evocava davanti la Tribunale di Siracusa D.L.N.N. per il pregiudizio patito a seguito della violenza sessuale subita quando era ancora minore degli anni 14, rilevando che nei confronti del convenuto si era celebrato un procedimento penale, anche per il delitto di violenza carnale, conclusosi con l’applicazione della pena richiesta dall’imputato, ai sensi dell’art. 444 c.p..

2.Con sentenza del 21 marzo 2007 il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda e condannava con dell’avvenuto al pagamento in favore dell’attrice della somma complessiva di Euro 90.000, così liquidato il danno in via equitativa, di cui Euro 40.000, per danno biologico ed Euro 50.000, per il danno morale.

3.Avverso tale decisione proponeva appello il D.L. sostenendo l’indeterminatezza della domanda, accolta senza che l’attrice avesse fornito la prova dei lamentati danni, che non avrebbe potuto essere colmata con la sentenza di patteggiamento. Infine, la liquidazione del danno risultava priva di motivazione.

4.Con sentenza del 8 gennaio 2014 la Corte d’Appello di Catania rigettava l’impugnazione condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite.

5.Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione D.L.N.N. sulla base di sette motivi. Resiste in giudizio L.R.G. con controricorso e deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico.

2.Preliminarmente la rilevato che L.R.G. ha depositato tardivamente le memorie datate 15 marzo 2017.

3.Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che le parti hanno ammesso come pacifico, in quanto la Corte territoriale avrebbe mancato di pronunziarsi sull’eccezione di nullità dell’atto di citazione per contraddittorietà e indeterminatezza.

4.Con il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, relativo alla mancata produzione della sentenza di patteggiamento, non avendo la Corte territoriale dato atto di tale mancata produzione.

5.Con il terzo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalle lettere ed alla sentenza penale resa dal Pretore di Noto, che attribuisce la paternità delle lettere non disconosciute da parte di L.R.G..

6.Con il quarto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 codice di rito per eccesso di potere del giudice in quanto, in difetto di appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato non utilizzabili le prove testimoniali di B.R. ed l’incapacità del teste L.R.A., la Corte territoriale ha utilizzato, ai fini delle decisioni, tali elementi probatori.

7.Con il quinto motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo costituito dalla mancata valutazione delle difese e violazione o falsa applicazione dell’art. 345 codice di rito, nonchè l’interpretazione scorretta data dal giudice di merito, oltre che la violazione delle norme di diritto in tema di giudicato e travisamento dei fatti e delle prove fornite, il tutto con riferimento alle dichiarazioni testimoniali oggetto del motivo precedente.

8.Con il sesto motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, violazione dell’art. 345 c.p.c. e interpretazione scorretta nella parte in cui la Corte territoriale ritiene sufficiente, ai fini della dimostrazione della responsabilità, il contenuto della sentenza di patteggiamento, senza considerare le ragioni dell’asserita costrizione alla scelta del rito alternativo in questione, sulla base dei fatti diffusamente descritti nel ricorso.

9.Con il settimo motivo deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio e violazione dell’art. 345 codice di rito con specifico riferimento alla parte della motivazione con la quale la Corte territoriale ritiene equa la liquidazione del danno sulla base di una sintetica motivazione del Tribunale.

10. I motivi possono essere trattati congiuntamente poichè strettamente connessi, attenendo alla ricostruzione in fatto della vicenda, deducendosi per tutti un vizio di motivazione sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo o dell’insufficiente o contraddittoria motivazione.

11. Va rilevato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla fattispecie in esame, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01). Pertanto, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 cod. proc. civ., n. 4) (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015, Rv. 636030).

12. Tutti i motivi dedotti consistono, al contrario, in una censura generica alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa richiedendo una diversa valutazione dei mezzi di prova sul presupposto della inappagante impostazione operata dai giudici di merito, differente ed alternativa rispetto a quella proposta dal ricorrente. Non è consentito alla Corte di legittimità di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica della coerenza logico formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, che nel caso di specie risulta assolutamente congrua e corretta. Per il resto, spetta a quest’ultimo in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere valutare le prove, di controllarne la attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complesse risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti.

13. Da ultimo le doglianze risultano, altresì, inammissibili, per violazione del criterio dell’autosufficienza, in quanto il ricorrente nel lamentare la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, non ha compiutamente riportato nella loro integralità nel ricorso tali motivi, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015, Rv. 636133).

14. Oltre a quanto detto, il primo motivo è, altresì, inammissibile poichè il ricorrente deduce il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, che si riferisce all’omessa considerazione di un fatto, mentre la censura riguarda una questione di diritto. Inoltre, la Corte d’Appello, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, esamina espressamente la questione relativa alla presunta contraddittorietà ed indeterminatezza della domanda (a pagina 8 della decisione), precisando che l’attrice aveva correttamente chiesto la condanna al risarcimento del danno con relativa immediata liquidazione.

15. Il secondo motivo è, altresì, inammissibile poichè il ricorrente non ha documentato di aver sottoposto la questione al giudice di appello, mentre dal contenuto della sentenza impugnata emerge che proprio il terzo motivo (“con il terzo motivo si sostiene la carenza probatoria dell’intrapresa azione risarcitoria che non poteva ritenersi colmata con la sentenza di patteggiamento a fronte di altre lettere…”) presuppone l’allegazione, davanti al giudice di prime cure, della sentenza di patteggiamento.

16. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza poichè il ricorrente non allega i documenti menzionati, non ne trascrive il contenuto e, soprattutto, non documenta in quale fase del giudizio sono stati prodotti al fine di dimostrarne la tempestività e la ritualità. La censura è, altresì, inammissibile poichè si richiede la Corte di riesaminare nel merito l’attività istruttoria espletata e il valore della documentazione menzionata dal ricorrente (Cass. S.U. n. 8053/14citata). Infine, la censura è manifestamente infondata poichè la Corte territoriale esamina espressamente la questione, evidenziando l’irrilevanza dei fatti successivi al compimento del 140 anno della L.R., aggiungendo che tali presunte lettere “non sono state, peraltro, prodotte in atti”.

17. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili, altresì, per difetto di autosufficienza poichè il ricorrente non deduce, non documenta e non trascrive il passaggio motivazionale con il quale il Tribunale di Siracusa avrebbe dichiarato non utilizzabili le dichiarazioni testimoniali cui il ricorrente fa riferimento. Sono, altresì, sono inammissibili anche perchè basati su doglianze di fatto e questioni di merito, tese a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti favorevole alla tesi del ricorrente.

18. Il sesto motivo è, altresì, inammissibile poichè si richiede alla Corte di legittimità di rivalutare il materiale probatorio facendo esclusivo riferimento ad una serie di circostanze di fatto che si assume essere state allegate in primo grado, deducendo che i giudici di merito avrebbero travisato i fatti posti a fondamento della difesa del ricorrente. Si tratta, con evidenza, di valutazioni che esulano dal sindacato di legittimità.

19. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

20. Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza depositata dopo l’entrata in vigore della riforma processuale introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Al presente giudizio è di conseguenza applicabile l’art. 385 c.p.c., comma 4, il quale – introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, ed applicabile ai giudizi di cassazione avverso sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. citato – consente la condanna del ricorrente che abbia agito con colpa grave al pagamento di una somma, equitativamente determinata, in favore della controparte. L’art. 385 c.p.c., comma 4, infatti, è stato abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46: tuttavia, per espressa previsione dell’art. 58, comma 1, di quest’ultima legge, le disposizioni ivi contenute che modificano il codice di procedura civile “si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, con la precisazione che per “giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore” della L. n. 69 del 2009, debbono intendersi quelli iniziati in primo grado dopo il suddetto momento. Ai fini della condanna ex art. 385 c.p.c., comma 4, ovvero ex art. 96 c.p.c., comma 3, l’infondatezza “in iure” delle tesi prospettate in sede di legittimità, in quanto contrastanti con la giurisprudenza consolidata, costituisce indizio di colpa grave così valutabile in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte. L’ipotesi ricorrente nel caso di specie di proposizione di un ricorso esclusivamente in fatto e privo di autosufficienza, così prospettando motivi inammissibili per consolidato orientamento pluridecennale, e comunque anche per la modalità di redazione dell’atto, per la errata individuazione del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 costituisce per giurisprudenza di questa Corte indice di colpa grave (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016 (Rv. 638887).

21. Il ricorrente va, pertanto, condannato al pagamento di una somma, equitativamente determinata, in favore della controricorrente. Nel caso di specie, tale somma può identificarsi col dispendio di tempo ed energie necessariamente impiegati per i colloqui col difensore e l’approntamento della difesa. Tale pregiudizio, considerati la durata del processo e l’oggetto di esso, può equitativamente liquidarsi ex art. 1226 c.c., in Euro 10.000 attuali.

22. Infine, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17: “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

23. In considerazione della qualità delle parti e della natura dei fatti oggetto del giudizio vanno oscurate le generalità e gli altri identificativi delle parti in caso di diffusione del presente provvedimento a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge e condanna, in favore del controricorrente, alla somma di Euro 10.000 ai sensi dell’art. 385 c.p.c., oltre interessi nella misura legale decorrenti dal deposito della sentenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si omettano le generalità e gli altri identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA