Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24286 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 03/11/2020), n.24286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3278/2012 R.G. proposto da:

I.I., elettivamente domiciliata in Roma, via Vittoria

Colonna n. 32, presso lo studio dell’avv. Mario Menghini, che la

rappresenta e difende, unitamente all’avv. Giovanni Maria Giudice,

giusta procura speciale in calce al ricorso e all’avv. Cinzia De

Michele, giusta procura speciale notarile del 15/07/2016;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 101/13/10, depositata il 23 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con la sentenza n. 101/03/10 del 23/12/2010, la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da I.I. avverso la sentenza n. 13/04/08 della Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno 2003, oltre alle corrispondenti sanzioni, e della conseguente cartella di pagamento;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in applicazione dello studio di settore relativo all’attività di avvocato esercitata dalla contribuente;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello di I.I. osservando che: a) l’accertamento era legittimo, in ragione dell'”antieconomicità dell’attività esercitata dalla contribuente, che non trova sufficiente giustificazione nelle motivazioni addotte”; b) la sentenza di primo grado andava confermata con riferimento alla non debenza dell’IRAP 2003, della quale non sussisteva il presupposto impositivo;

2. I.I. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso I.I. deduce la violazione e/o la falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, nonchè l’omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, evidenziando che la CTR avrebbe implicitamente e illegittimamente rigettato l’eccezione, regolarmente proposta in primo grado e riproposta in appello, in ordine al mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dalla sopra richiamata disposizione;

2. il motivo, con il quale si fa chiaramente valere una violazione di legge, è fondato;

2.1. come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, “deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva” (Cass. S.U. n. 18184 del 29/07/2013; conf. Cass. n. 1264 del 22/01/2014; Cass. n. 2587 del 05/02/2014; Cass. n. 14287 del 24/06/2014; Cass. n. 15634 del 09/07/2014; Cass. n. 22786 del 09/11/2015; Cass. n. 21815 del 07/09/2018; Cass. n. 27623 del 30/10/2018);

2.1.1. la menzionata disposizione è, poi, applicabile anche in tema di tributi cd. armonizzati e, dunque, anche in tema di IVA, senza che sia necessaria la cd. prova di resistenza (Cass. n. 701 del 15/01/2019; Cass. n. 22644 del 11/09/2019; le predette sentenze specificano il principio espresso da Cass. S.U. n. 24823 del 09/12/2015);

2.2. nel caso di specie, la CTR precisa, nella parte relativa allo svolgimento del processo, che la ricorrente ha proposto in primo grado una formale eccezione di illegittimità dell’accertamento L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, eccezione riproposta in appello; peraltro, detta eccezione è stata implicitamente rigettata, senza alcuna specifica motivazione;

2.3. il rigetto non è, peraltro, conforme ai principi di diritto più sopra enunciati, avendo la ricorrente specificato – con affermazione ampiamente autosufficiente – che l’avviso di accertamento è stato notificato in data 20/06/2006, cioè a distanza di soli trentadue giorni dall’accesso eseguito in data 19/05/2006 presso lo studio legale della contribuente, con conseguente redazione di regolare processo verbale di constatazione;

2.4. l’avviso di accertamento notificato ante tempus è, pertanto, illegittimo e va annullato, unitamente alla conseguente cartella di pagamento: invero, “(…) qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata” (Cass. S.U. n. 758 del 13/01/2017);

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 39, comma 1, lett. d), artt. 42, 54 e 56 nonchè del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies conv. con modif. nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, evidenziando la mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a giustificare l’accertamento;

4. con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 2697 c.c. e l’omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, evidenziando che la CTR avrebbe implicitamente e illegittimamente rigettato l’eccezione, regolarmente proposta in primo grado e riproposta in appello, in ordine alla mancata notificazione della cartella di pagamento emessa a seguito dell’avviso di accertamento, cartella impugnata unitamente a quest’ultimo;

5. i due motivi restano assorbiti, in quanto sono venuti meno, a seguito dell’accoglimento del primo motivo, da un lato, l’interesse a ottenere una pronuncia di annullamento dell’avviso per una ragione diversa da quella dedotta con il primo motivo e, dall’altro, l’interesse ad ottenere una pronuncia in ordine alla nullità di una cartella di pagamento già annullata;

6. con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, con conseguente violazione del giudicato interno, avendo la CTR confermato la sentenza di primo grado in punto IRAP con riferimento al solo anno 2003;

7. il motivo è infondato;

7.1 è vero che la motivazione della sentenza della CTR fa riferimento esclusivo all’IRAP relativa all’anno d’imposta 2003, tuttavia il dispositivo è chiaro nel confermare integralmente la sentenza di primo grado, sicchè non può dirsi esservi alcuna ultrapetizione o violazione del giudicato interno;

8. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il quarto, assorbiti il secondo e il terzo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente;

8.1. in ragione della soccombenza, l’Agenzia delle entrate va condannata al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore di lite dichiarato di Euro 6.016,87; sussistono giusti motivi, in ragione dell’applicazione di un orientamento giurisprudenziale formatosi successivamente alla proposizione del ricorso originario, per compensare le spese dei gradi di merito.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il quarto e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente; condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge; dichiara compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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