Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24284 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/10/2017, (ud. 16/03/2017, dep.16/10/2017),  n. 24284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17840-2015 proposto da:

SOCIETA’ IMMOBILGEST RE SRL, in persona del Custode e Amministratore

Giudiziario pro tempore, Sig. D.D., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio

dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

STAR CITY SOC COOP;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2478/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La società Immobilgest Re s.r.l. ha proposto ricorso con tre motivi avverso alla sentenza della Corte d’appello di Bologna dell’8 gennaio 2015.

Non ha presentato difese l’intimata STAR CITY SOC. COOP..

Il Collegio invita a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte osserva che non risulta notificato il ricorso introduttivo del giudizio alla intimata STAR CITY SOC. COOP..

Infatti la notifica è stata effettuata per posta, ma manca agli atti la cartolina di ritorno attestante l’avvenuta notifica alla controparte.

Di conseguenza ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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