Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24284 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 03/11/2020), n.24284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22491/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrente –

contro

P.V. e P.M., rappresentati e difesi dall’Avv.

Francesco De Santis, con domicilio eletto in Roma, Viale Cortina

d’Ampezzo, n. 269, presso il suo studio, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

E

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 252/17/2011, depositata il 16 settembre 2011.

nonchè sul ricorso iscritto al n. 10594/2013 R.G. proposto da:

P.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco De

Santis, con domicilio eletto in Roma, Viale Cortina d’Ampezzo, n.

269, presso il suo studio, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 189/44/2012, depositata il 26 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre

2019 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con ordinanza della Cassazione n. 14720/2010 veniva respinto l’appello proposto dalla società Stock House di P.V. & C sas, oltre che dai soci P.V., P.L., P.M. e P.F., avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 321/07, che aveva respinto l’appello da essi proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale, che aveva rigettato il ricorso proposto contro gli avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle entrate per Iva e Irap, in relazione a fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, per gli anni 1998 e 1999.

2.A seguito degli avvisi di accertamento Irpef, emessi in base al principio di trasparenza di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 nei confronti dei soci, non impugnati, veniva notificata agli stessi cartella di pagamento per l’importo iscritto a titolo provvisorio. Successivamente veniva notificato ai soci un’ulteriore cartella iscritta dopo la pronuncia della Commissione tributaria regionale della Campania.

3.Con riferimento alla cartella relativa alla prima iscrizione provvisoria la Corte di Cassazione, in relazione al solo P.F., con ordinanza n. 13318/10, depositata in data 1-6-2010, annullava la sentenza n. 322/07 della Commissione regionale della Campania, per difetto di contraddittorio nei confronti degli altri soci, sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario, rimettendo le parti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento.

4.Nel procedimento n. 22491/2012 i soci P.V., socio al 97%, secondo la tesi dei contribuenti, P.L. e P.M., tutti soci all’1%, come da scrittura privata di scioglimento e liquidazione della sas in data 4-9-1999, impugnavano le cartelle di pagamento (OMISSIS) e (OMISSIS) per Irpef 1998 e 1999, deducendo che le percentuali di ripartizione interna del debito Irpef (dovuto al maggior reddito da partecipazione societaria) erano state erroneamente conteggiate dalla Agenzia delle entrate, che aveva addebitato il 33% a ciascuno dei fratelli F., L. e M. e l’1% al padre V..

4.1. L’Agenzia delle entrate deduceva che le cartelle di pagamento erano legittime, non essendo stati impugnati gli avvisi di accertamento a monte delle stesse.

4.2. La Commissione tributaria provinciale di Benevento, con sentenza 25-32007, rigettava il ricorso dei contribuenti.

4.3. A seguito del decesso del difensore dei contribuenti il giudizio di appello veniva dichiarato interrotto in data 23-4-2010, con comunicazione agli stessi in data 11-2-2011. Il 19-5-2011 gli appellanti depositavano istanza di riassunzione.

4.3. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 252/17/2011 accoglieva l’appello, determinando la quota di partecipazione di ciascuno dei soci accomandanti nell’1%. Pertanto, benchè l’Agenzia delle entrate, una volta divenuti definitivi gli avvisi di accertamento Irpef, avesse correttamente emesso le relative cartelle, tuttavia le stesse dovevano rispettare l’effettiva partecipazione al reddito degli accomandanti, pari all’1% per ciascuno.

4.4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

4.5. Resistono con controricorso P.V. e P.M., depositando anche memoria scritta. Resta intimato P.L..

5. Nel procedimento n. 10594/2013 il solo socio P.F., evidenziava che l’Agenzia delle entrate di Benevento aveva emesso due cartelle di pagamento distinte, una prima cartella (OMISSIS), che faceva riferimento agli avvisi di accertamento per il 1998 ed il 1999, con la richiesta di Euro 302.156,81 (per Irpef) a titolo provvisorio in presenza di ricorso presentato dinanzi alla Commissione provinciale, e la seconda, n. (OMISSIS), quale iscrizione effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 dopo la sentenza della Commissione tributaria regionale 321/07, impugnata presso la Corte di Cassazione (che sarà poi confermata dalla ordinanza 14720/10 della Cassazione). Le due iscrizioni, quindi, si integravano l’una e con l’altra e riportavano l’intera pretesa fiscale.

Quanto alla cartella provvisoria emessa nei confronti di P.F. la Cassazione con ordinanza 13318/10 aveva dichiarato la nullità dell’intero giudizio per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci accomandanti litisconsorti e dell’accomandatario (il padre V.), rimettendo gli atti dinanzi alla CTP di Benevento.

5.1.La seconda cartella, quindi, quella relativa alla iscrizione definitiva, veniva impugnata da P.F., evidenziando che la prima cartella era stata annullata dalla Cassazione con ordinanza n. 13318/2010.

5.2. La CTP di Benevento con sentenza 101/2011 rigettava il ricorso, in quanto l’iscrizione era legittima per la sentenza della CTR 321/07, relativa agli avvisi di accertamento e non per la sentenza della CTR 322/07, cassata dall’ordinanza di questa Corte n. 13318/10.

5.3. La Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza 189/12, depositata il 26-10-2012 rigettava l’appello del contribuente, in quanto la sentenza della CTR 321/07 era stata confermata dalla sentenza della Cassazione 14720/10. La questione sollevata per la prima volta in secondo

grado sulla esatta determinazione della sua quota, all’1% e non al 33%, era nuova e quindi inammissibile, oltre ad essere sfornita di prova.

5.4.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione P.F., che deposita anche memoria scritta.

5.5.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Anzitutto, deve procedersi alla riunione del giudizio n. 10594/13 al giudizio n. 22491/2012, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., applicabile anche nel giudizio di legittimità, in quanto sussiste il litisconsorzio necessario tra i tre soci accomandanti P.F., L. e M. e il socio accomandatario P.V..

1.1.Con l’unico motivo di impugnazione nel procedimento 22491/2012 l’Agenzia delle entrate deduce “Violazione dell’art. 19, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 43 e 45 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto le cartelle di pagamento sono state precedute dagli avvisi di accertamento notificati ai soci della Stock House s.a.s.. Gli avvisi di accertamento sono divenuti definitivi, sicchè i soci non potevano impugnare le cartelle di pagamento emesse a seguito della definitività degli avvisi.

2.Con il primo motivo di impugnazione nel procedimento 10594/13, il contribuente P.F., in relazione alla cartella di pagamento relativa alla seconda iscrizione definitiva, deduce “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti; omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5)”, in quanto il giudice di appello non ha tenuto conto dell’inscindibile legame tra le due cartelle di pagamento, provvisoria la prima, e definitiva, la seconda. La Cassazione, con l’ordinanza 13318/2010, avrebbe ritenuto che la quota di P.F. era dell’1%, dichiarando poi la nullità dell’intero giudizio per difetto di contraddittorio con tutti gli altri soci. Il giudice di appello, poi, ha fondato la sua decisione sull’ordinanza della Cassazione 14720/10, che ha confermato la sentenza della CTR Campania 321/07, mentre, in realtà, non ha considerato in alcun modo l’ordinanza della Cassazione 13318/10, che ha annullato la sentenza della CTR Campania 322/07, in relazione alla iscrizione a ruolo “provvisoria” della prima cartella n. (OMISSIS), impugnata da P.F.. La pronuncia della Corte di legittimità n. 14720/10, invece, aveva ad oggetto solo il maggior reddito di impresa della società, ma non la ripartizione interna in percentuale in conseguenza del maggior reddito di partecipazione dei soci ai fini Irpef. Sia la prima cartella di cui alla iscrizione provvisoria, sia la seconda, relativa alla iscrizione definitiva, oggetto quest’ultima del presente giudizio, attengono alla medesima pretesa tributaria. La Commissione regionale non ha considerato il vincolo tra le due cartelle nè che l’ordinanza della Cassazione 14720/10 non era in alcun modo intervenuta sulla questione relativa alle percentuali di partecipazione societaria.

3.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente P.F. deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., anche in rapporto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, in quanto il giudice di appello avrebbe dovuto sospendere questo giudizio (concernente la seconda cartella di pagamento relativa alla iscrizione definitiva) con l’altro giudizio (relativo alla cartella per la prima iscrizione provvisoria), su cui si era pronunciata la Cassazione con l’ordinanza n. 13318/10, che era in corso, dopo l’annullamento e la rimessione delle parti in primo grado per il riscontrato difetto del contraddittorio, dinanzi alla Commissione provinciale di Benevento, sempre in relazione alla determinazione della quota di partecipazione di P.F. alla società. 4.Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, in quanto il giudice di appello ha ritenuto questione nuova, e quindi inammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 quella relativa alla determinazione della effettiva quota di partecipazione alla società di persone. In realtà, sin dal primo grado il ricorrente ha citato proprio la Cassazione n. 13318/10 sul riparto interno delle quote societarie.

5.Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta “omessa pronunzia su un motivo d’appello (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), con riferimento all’art. 112 c.p.c.)”, in quanto il giudice di appello ha omesso di pronunciare sul terzo motivo di appello, in ordine alla dedotta questione della ripartizione interne delle quote societarie nella misura dell’1% e non del 33%).

6.Va dichiarata la nullità dell’intero giudizio, per entrambi i procedimenti, per il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci accomandanti e del socio accomandatario, sussistendo il litisconsorzio necessario tra gli stessi, per l’applicazione del principio di trasparenza di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5. La questione oggetto dei giudizi, infatti, attiene alla determinazione della ripartizione interna delle quote della società di persone.

7. In particolare, si rileva che nel procedimento 22491/2012 sono presenti i soci P.V., P.L. e P.M., ma non è presente il socio accomandante P.F..

Nel procedimento n. 10594/2013 è, invece, presente solo il socio accomandante P.F..

8.Invero, per la Suprema Corte, a sezioni unite, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. Civ., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass. Civ., 25 giugno 2018, n. 16730; Cass. Civ., 11 giugno 2018, n. 15116).

9.Nè può applicarsi la giurisprudenza di questa Corte per cui, in tema di rettifica del reddito di una società di persone e di quello di partecipazione dei soci, le pronunce riguardanti la società ed i soci adottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima circostanza e nel contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria, implicano la presunzione che si sia realizzata una vicenda sostanzialmente esonerativa del litisconsorzio formale (Cass., 12375/2016).

Nella specie, le due pronunce della Commissione regionale della Campania, impugnate dai contribuenti, sono state pronunciate da due collegi diversi, in anni differenti e con esiti opposti, sicchè sussiste la violazione del contraddittorio per il mancato rispetto del litisconsorzio necessario tra tutti i quattro soci, che impone pertanto la declaratoria di nullità di ciascun intero giudizio, come da dispositivo.

P.Q.M.

Riunito il procedimento n. 10594/13 al procedimento n. 22491/12, pronunciando sugli stessi, cassa le sentenze impugnate e dichiara la nullità di ciascun intero giudizio, con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

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