Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24283 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 09/09/2021), n.24283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Giudo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16248-2020 proposto da:

L.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato BEATRICE RIGOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4120/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

FIDANZIA.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto da L.H., cittadino della Nigeria, affidandolo a due motivi, ricorso avverso il decreto della Corte d’Appello di Venezia del (OMISSIS), il quale ha rigettato l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 26.01.2018 che aveva respinto la domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, umanitaria;

– che il Ministero intimato si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, sul rilievo che il giudice di merito non aveva applicato gli indici legali di affidabilità di cui alla citata legge, art. 3, comma 5, nel valutare la non credibilità del suo racconto (costui aveva riferito di essere fuggito dal paese di provenienza per la paura di rimanere vittima di un sacrificio umano);

che il giudice di merito non aveva inoltre svolto alcun approfondimento sulla possibilità del richiedente di ricevere protezione da parte dello Stato, limitandosi a riportare informazioni sulla situazione generale del paese;

2. che il motivo è inammissibile nonché manifestamente infondato;

– che, in particolare, la valutazione con cui il ricorrente è stato ritenuto non credibile dalla Corte d’Appello – vedi le articolate argomentazioni della sentenza impugnata a pagg. da 6 e 8 in cui è stata evidenziata l’incoerenza interna ed esterna del racconto, mettendo in luce, in ordine a quest’ultimo profilo, la circostanza che la diffusione di culti che prevedevano il sacrificio umano di ben sette persone all’anno non aveva trovato alcun riscontro nelle fonti internazionali consultate – costituisce apprezzamento di fatto che è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019);

– che, nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure lamentato la grave anomalia motivazionale del decreto impugnato (nei termini sopra illustrati), svolgendo mere censure di merito in ordine ai fatti ricostruiti dalla Corte d’Appello;

che, il ricorrente ha lamentato che il giudice di merito è venuto meno all’obbligo di cooperazione istruttoria, non considerando che questa Corte ha più volte statuito che qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine – analogo discorso vale per il pericolo di “danno grave” – salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. ancora, fra le altre, Cass. 31 maggio 2018, n. 13858 e n. 14006; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, per non avere la Corte d’Appello esaminato la richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria, adottando una motivazione apparente/inesistente;

che, in particolare, il ricorrente lamenta l’apparenza della motivazione, sul rilievo che la Corte non è entrata nel merito della sua vicenda, dolendosi, inoltre, che non è stata considerata la sua integrazione sociale e non è stata effettuata la valutazione comparativa tra i contesti di vita nel paese di accoglienza e di provenienza;

4. Il motivo è inammissibile nonché manifestamente infondato; che va preliminarmente osservato che se è pur vero che il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni vulnerabilità che ne integrano i requisiti, non potendo il suo diniego conseguire automaticamente dal rigetto delle domande di protezione internazionale (vedi Cass. n. 28990 del 2018), tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito viene meno se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (vedi Cass. n. 13968 del 2019; Cass. n. 16025 del 2018 e Cass. n. 28862 del 2018);

che, nel caso di specie, il ricorrente, nell’invocare la condizione di vulnerabilità, non ha fornito elementi individualizzanti riguardanti la sua persona suscettibili di esame, se non con riferimento alla propria vicenda già ritenuta non credibile dai giudici di merito, così non consentendo di porre in essere la valutazione comparativa di cui lamenta la mancanza;

che, infine, in ordine alla dedotta integrazione, il ricorrente non considera che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, tale elemento può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi Cass. n. 4455 del 23/02/2018);

– che non si liquidano le spese di lite in ragione della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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