Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24283 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 03/11/2020), n.24283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26271/2014 proposto da:

TG1 DI A.E. & C. s.a.s., rappresentata e difesa,

dall’avv. Fabio Pagnozzi del Foro di Roma, con domicilio eletto in

Roma, Via Pietro della Valle, n. 4, presso lo studio del difensore

anzidetto;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i

cui uffici è domiciliata ope legis in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 239/17/13, emessa in data 21.6.2013 e depositata il

20.9.2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23.10.2019 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La TG1 di A.E. & C. s.a.s., ha proposto ricorso affidato a tre motivi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 239/17/13, emessa in data 21.6.2013 e depositata il 20.9.2013, concernente l’impugnativa degli avvisi con cui l’Ufficio di Nola dell’Agenzia delle Entrate aveva accertato il reddito di impresa di Euro 62.212,00 con rideterminazione di IRAP, IVA e relativi accessori.

2. La C.T.R. anzidetta aveva confermato la decisione dei giudici di primo grado i quali avevano ritenuto non provata nè verosimile la denunciata perdita di esercizio di Euro 405.074,00, corrispondente all’importo delle rimanenze, per l’anno 2004, in assenza della dimostrazione di condotte positive quali verbali di distruzione o di cessione di stock a prezzi di svendita, considerato inoltre che la rimanenza di tale entità di merce costituisse condotta irragionevole che legittimava l’accertamento induttivo effettuato.

3. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23.10.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentando che la motivazione della sentenza risulterebbe fondata su una semplice e sommaria deduzione, scaturente da un’analisi non precisa e puntuale della fattispecie in oggetto, essendosi la C.T.R. limitata a ritenere legittimo l’accertamento effettuato per mancanza di “un plausibile comportamento della società”, che avrebbe lasciato un enorme quantitativo di merce in deposito, senza aver proceduto ad emettere fatture di stock o verbali di distruzione.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla ricorrente nel giudizio; omessa motivazione circa le censure mosse alla consulenza tecnica d’ufficio; violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4 assumendo al riguardo che la sentenza sarebbe priva di motivazione su di un punto decisivo della controversia in quanto i giudici di secondo grado si erano limitati a riportare i dati quantitativi espressi nel processo verbale di constatazione, senza verificarne le incongruenze, malgrado la Guardia di Finanza, in violazione del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, comma 1, avesse effettuato una ricostruzione induttiva errata che prescindeva dalla “rilevazione fisica dei beni” all’atto dell’accesso.

3. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mancato esame di un fatto decisivo per la controversia; omessa motivazione su di un punto decisivo del giudizio; violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 lamentando che la C.T.R. avrebbe omesso di motivare in ordine alla eccepita violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto che impone all’Amministrazione il dovere di consentire al contribuente di presentare osservazioni e richieste.

4. Con i tre motivi anzidetti la ricorrente deduce vizi motivazionali ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i quali, suscettibili di trattazione congiunta per connessione, appaiono inammissibili.

4.1. Va osservato, infatti, che a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, relative alla portata operativa della disposizione anzidetta, hanno enunciato i seguenti principi:

a) che le disposizioni di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv. in L. n. 134 del 2012) si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie regionali e ciò sia per quanto riguarda la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sia per quanto riguarda l’u.c., dell’aggiunto art. 348-ter c.p.c.;

b) che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – secondo cui è deducibile esclusivamente “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” – deve essere interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;

c) l’art. 360, nuovo testo n. 5 introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultati dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

d) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

e) la parte ricorrente dovrà indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

4.2. Venuta, dunque meno la possibilità di demandare a questa Corte il controllo in ordine alla sufficienza della motivazione, appare evidente come il vizio prospettato dalla parte contribuente nei tre motivi di gravame risulta per più aspetti inammissibile involgendo, per stessa ammissione del ricorrente, una omessa e insufficiente motivazione – non vertendosi in tema di motivazione inesistente o apparente – e in ogni caso non contenendo gli elementi necessari indicati sub punto e).

4.3. Nel caso in esame la ricorrente non denuncia alcun omesso esame di un fatto storico, ma limitandosi a ribadire le medesime doglianze formulate nel giudizio di merito, censura globalmente ed indistintamente la motivazione, denunciandone sostanzialmente l’insufficienza (vizio non più deducibile secondo il “riformato” art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ovvero sollecitando questa Corte a sostituirsi al giudice di merito nell’esame complessivo delle risultane probatorie, in tal modo formulando censure di merito non ammesse nel giudizio di legittimità.

4.4. Nella fattispecie, peraltro, il giudice del gravame ha motivato ampiamente su ogni singolo punto delle questioni dedotte, chiarendo le ragioni per cui aveva disatteso le doglianze della ricorrente, muovendo dalla presunzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53 secondo cui “si presumono ceduti, se non risulta che sono stati utilizzati per la produzione o distrutti, beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, nè presso suoi rappresentanti o presso sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell’impresa”. Al riguardo correttamente i giudici di appello non hanno dato alcun seguito all’affermazione della ricorrente secondo cui la merce non rinvenuta si sarebbe trovata presso un deposito tardivamente indicato, ma del quale non era stata data alcuna comunicazione all’amministrazione finanziaria ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35. Elemento che aveva giustificato l’accertamento induttivo dei redditi, consentito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili che secondo la C.T.R. avevano evidenziato sufficienti indici di inattendibilità e la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, oltre alla incongruenza ed antieconomicità delle perdite dedotte dal contribuente, non contrastata da alcuna prova, a fronte dell’indicazione di ingenti riserve di magazzino in una sede non dichiarata.

5. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio sostenute dall’Agenzia delle Entrate che liquida in 4.100,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA