Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24282 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 16/10/2017, (ud. 16/03/2017, dep.16/10/2017),  n. 24282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25015-2014 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENZO DA CERI

195, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PUGLIESE, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3232/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da G.M., conduttore di un immobile ad uso abitazione,concessogli in locazione da P.E., volto a sentir dichiarare la nullità di due clausole contenute nel contratto di locazione stipulato ai sensi della legge sui patti in deroga (L. n. 359 del 1992): art. 5 che prevedeva un aggiornamento annuale del canone nella misura del 10% ed art. 11 che escludeva la debenza degli interessi legali sul deposito cauzionale.

Di conseguenza ha condannato P.E. a restituire al conduttore la somma di Euro 16.002,62, oltre accessori.

La Corte di appello di Roma, provvedendo su rinvio dalla cassazione, con sentenza pubblicata il 15 maggio 2014, ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso questa sentenza propone ricorso P.E. con due motivi.

Non presenta difese l’intimato.

Il Collegio ha invitato a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Col primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello si è pronunziata ultra peiftita dichiarando la nullità dell’art. 5 del contratto di locazione, mentre l’eccezione era stata sollevata in relazione all’art. 4.

2.Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha affermato che la menzione nel ricorso introduttivo dell’art. 4 invece dell’art. 5 era un semplice refuso che non pregiudicava l’esatta comprensione della domanda, relativa alla nullità della clausola avente ad oggetto la misura dell’aggiornamento.

I giudici di merito non hanno pronunziato ultra petita, in quanto hanno identificato la domanda in base al petitum, nullità della clausola di aggiornamento del canone, ed alla causa petendi, la contrarietà della previsione sull’aggiornamento alla L. n. 359 del 1992, art. 11, comma 2.

La pronunzia ha riguardato esattamente la domanda proposta e, come affermato dalla Corte d’Appello, l’indicazione errata del numero dell’art. del contratto che statuiva sull’aggiornamento non ha inciso in alcun modo sulla possibilità del giudice di qualificare esattamente la domanda e di provvedere sulla stessa. Il profilo della censura di vizio di motivazione è inammissibile in quanto al procedimento si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 che restringe la possibilità del ricorso al giudice di legittimità per vizio di motivazione solo alle ipotesi dell’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La censura come proposta dalla ricorrente non risponde ai requisiti di ammissibilità alla luce della nuova norma.

3.Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Sostiene la ricorrente che la Corte ha errato nell’affermare che gli interessi sul deposito cauzionale maturano nel corso del rapporto e che vanno corrisposti dal conduttore alla fine di ogni anno.

Infatti gli interessi anatocistici sugli interessi del deposito cauzionale ben possono essere dal locatore corrisposti alla fine del rapporto di locazione,unitamente alla restituzione del deposito.

4.Il motivo è inammissibile in quanto non congruente con la motivazione della sentenza.

Infatti il giudice d’appello ha valutato il motivo di impugnazione come proposto dalla locatrice, che aveva dedotto che la richiesta di interessi legali sul deposito cauzionale non era tempestiva, poichè l’art. 11 del contratto stabiliva che il deposito cauzionale sarebbe stato restituito solo a seguito di regolare consegna dell’immobile,circostanza che non si è ancora verificata.

A fronte di tale motivo di impugnazione la Corte d’appello, dichiarando la nullità dell’art. 11 del contratto di locazione che prevedeva la non debenza degli interessi sul deposito cauzionale, ha correttamente argomentato che gli interessi maturano ogni anno e che vanno corrisposti ogni anno dal locatore, indipendentemente dalla restituzione del deposito cauzionale,che è cosa diversa dalla corresponsione di interessi sullo stesso deposito.

Il profilo del vizio di motivazione,neanche argomentato nel corpo del motivo, è inammissibile per la stessa motivazione di cui al rigetto del motivo numero 1 del ricorso.

Nulla spese stante l’assenza dell’intimato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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