Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24282 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/10/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 04/10/2018), n.24282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 18724 del ruolo generale dell’anno

2011 proposto da:

C. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore

C.F., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine

del ricorso, dall’avv.to Davide Druda e dall’avv.to Stefano Coen,

elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore in

Roma, Piazza Priscilla n. 4;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Nomos s.p.a. in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Veneto n. 53/1/10 depositata in data 26 maggio 2010,

non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 marzo 2018 dal Relatore Cons. Dott.ssa Putaturo Donati Viscido di

Nocera Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO CHE

– con sentenza n. 53/1/10 depositata in data 26 maggio 2010, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Veneto respingeva l’appello proposto dalla C. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, nei confronti dall’Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 41/09/2009 della Commissione tributaria provinciale di Treviso che aveva rigettato il ricorso della società contribuente avverso diversi avvisi di accertamento – e relative cartelle esattoriali – con i quali l’Ufficio aveva contestato, per gli anni (OMISSIS) l’indebita detrazione di Iva e deduzione di costi in relazione a fatture emesse per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, osservava che:

1) in base ai rilevi formulati nei p.v.c. della Guardia di finanza,-espletati dapprima nei confronti della ditta individuale, poi della società di capitali e successivamente della società in liquidazione – l’Ufficio aveva dimostrato che trattavasi di operazioni soggettivamente inesistenti con interposizione fittizia di società “cartiere” nell’attività di importazione intracomunitaria di autovetture da parte della società contribuente; 2) l’antieconomicità delle operazioni di vendita delle autovetture a prezzi sottocosto era indice del meccanismo fraudolento in materia Iva; 3) la corrispondenza come assunto dalla contribuente – dei prezzi di acquisto delle autovetture a quelli di listino, non sarebbe valsa ad escludere tale antieconomicità, in quanto tali ultimi prezzi non erano comprensivi dell’allestimento dei singoli veicoli e delle loro condizioni specifiche che ne facevano lievitare il prezzo di vendita; 4) la interposizione fittizia tra la ricorrente e i cedenti effettivi era avvalorata dal pagamento dei beni in data antecedente alla loro consegna che avveniva direttamente presso la sede della contribuente-cessionaria; 5) non era mai esistita la buona fede della società contribuente, intesa come inconsapevolezza della frode altrui, non potendo essere invocata da parte di chi sfrutti gli effetti favorevoli di operazioni accertate come inesistenti; 6) la ricorrente andava condannata alla rifusione delle spese di lite che – in base al criterio della soccombenza – venivano liquidate in Euro 80.000,00 in favore dell’Agenzia dell’entrate e in Euro 10.000,00 in favore della Equilatia Nomos s.p.a.;

– avverso la sentenza della CTR, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la Agenzia delle entrate;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO CHE

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la carenza di motivazione della sentenza impugnata circa fatti controversi e decisivi per il giudizio quali l’inesistenza soggettiva delle fatture emesse dai fornitori della società contribuente e l’esistenza dell’accordo simulatorio, per non avere il giudice di appello motivato, incorrendo in una motivazione apparente o di mero stile, in tema di collegamento tra le premesse probatorie e metodologiche offerte dall’Ufficio e le conclusioni di indetraibilità dell’Iva versata dalla contribuente cessionaria;

– ad avviso della società contribuente, la CTR avrebbe omesso di spiegare le ragioni per le quali, da un lato, aveva ritenuto rilevanti le indagini della Guardia di Finanza svolte per anni di imposta diversi, per fattispecie diverse (fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e indebito utilizzo del regime del margine) e inerenti un soggetto diverso (la ditta individuale e non la società di capitali), e, dall’altro, aveva posto i rilievi formulati nei p.v.c. a fondamento della propria decisione, senza peraltro, motivare in ordine alla ritenuta provata esistenza di un accordo fraudolento tra le parti coinvolte nell’operazione;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso quale l’antieconomicità delle operazioni, ritenuta dapprima indizio di frode e successivamente irrilevante al fine di offrire la prova contraria;

– in particolare, la ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione che, da un lato, ancorava la prova dell’accordo simulatorio all’acquisto delle autovetture da parte della società contribuente a prezzi inferiori a quelli di mercato e, dall’altro, dava atto dell’acquisto, da parte della ricorrente, dei veicoli ai normali prezzi di mercato risultanti dai listini di settore;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere il giudice di appello omesso di motivare su di un fatto decisivo e controverso quale la ritenuta irrilevanza della consulenza tecnica prodotta dalla società contribuente per dimostrare l’assenza di antieconomicità e, in ultima analisi, l’assenza di un accordo simulatorio;

– in particolare, la ricorrente deduce la omessa motivazione della CTR in merito agli elementi istruttori in base ai quali la stessa aveva tratto la prova degli allestimenti o delle condizioni specifiche delle autovetture importate, tali da influire sui rispettivi prezzi di vendita e da non rendere possibile il raffronto tra i prezzi di acquisto e quelli di listino;

– con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per carenza di motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza dei tempi dei pagamenti e dei luoghi di consegna dei beni onde dimostrare la presenza di accordo simulatorio nonchè in ordine alla ritenuta assenza di buona fede in capo alla società contribuente;

– i primi quattro motivi – da trattare congiuntamente per connessione – sono infondati;

– in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, questa Corte ha affermato che spetta all’amministrazione finanziaria, che contesti che la fatturazione attenga ad operazioni (solo) soggettivamente inesistenti e neghi il diritto del contribuente a portare in detrazione la relativa imposta, di provare che la prestazione non è stata resa dal fatturante, anche in via indiziaria, quindi, “non necessariamente con prova certa ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purchè dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sull’inesistenza sostanziale del contraente” (cfr. Cass. n. 10414 del 2011; conf. n. 23560 del 2012 e n. 17818 del 2016), spettando, poi, al contribuente l’onere “di dimostrare, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all’attività professionale svolta, di non essere stato in grado di superare l’ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti. Nè, a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poichè trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un’operazione soggettivamente inesistente” (Cass. n. 20059 del 2014; id. n. 10939 e n. 20060 del 2015, n. 17818 del 2016), ovvero, “di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perchè relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sè a dimostrare l’estraneità alla frode” (Cass. n. 17377 del 2009; id. n. 867 e n. 5912 del 2010; n. 12802 del 2011; n. 428 del 2015). E, con specifico riferimento all’evasione dell’IVA a mezzo di frodi carosello, questa Corte ha recentemente ribadito che “quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa nè assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta” (Cass. n. 958 del 2018; n. 10120 del 2017);

– il ricorso per Cassazione, ove venga dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata per omessa o errata valutazione delle prove, conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale bensì il potere di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove, controllandone attendibilità e concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il preteso vizio di motivazione può legittimamente dirsi sussistente solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame dei punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione (v., tra le tante, Cass. n. 9716 del 2000); tanto più che, al fine della congruità della motivazione è sufficiente che da questa risulti che i vari elementi probatori acquisiti siano valutati nel loro complesso, anche senza una esplicita confutazione di altri elementi non menzionati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati (Cass. n. 2399 del 2004);

– in particolare, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sussiste quando nella motivazione, sia chiaramente illustrato il percorso logico seguito per giungere alla decisione e risulti comunque desumibile la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa, senza però che il giudice abbia l’obbligo di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni (Cass. n. 11193 del 2007; Cass. n. 5169 del 1997); pertanto, si ha carenza di motivazione soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un’approfondita disamina logico-giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte (Cass. n. 22338 del 2009);

– nella sentenza impugnata, il giudice di appello ha fatto correttamente applicazione dei suddetti principi;

– la CTR, con una motivazione congrua e scevra da vizi logici-giuridici, ha desunto l’assolvimento dell’onere probatorio in capo all’Ufficio in ordine alla fittizietà della fatturazione dalle risultanze dei vari p.v.c. – redatti nel corso di una verifica pluriennale espletata dapprima nei confronti della ditta individuale, poi della C. s.r.l. e infine della C. s.r.l. in liquidazione – dai quali era emersa la “interposizione fittizia” (“per le cause meglio indicate nei processi verbali ricordati”) di alcune società e ditte nella importazione intracomunitaria di autovetture da parte della contribuente; “interposizione fittizia” avvalorata – secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede – dalla riscontrata antieconomicità delle operazioni e dal pagamento dei beni in data antecedente alla loro consegna che avveniva direttamente presso la sede della contribuente-cessionaria;

– quanto all’accordo simulatorio tra le parti coinvolte nelle operazioni – il giudice di appello nel ritenere che, nella specie, “non era mai esistita la buona fede della società” ha correttamente compiuto quella valutazione di fatto in ordine alla sussistenza, in capo alla società cessionaria, della consapevolezza di partecipazione al meccanismo fraudolento allestito dalle società “cartiere” fatturanti, ciò in base ad una serie di elementi oggettivi, anche presuntivi prodotti dall’Ufficio (quali le risultanze del p.v.c., l’antieconomicità delle operazioni; il pagamento dei beni in data antecedente; la consegna delle autovetture direttamente presso la sede della contribuente-cessionaria);

– quanto alla ritenuta “antieconomicità” delle operazioni, per essere le autovetture vendute alla società contribuente ad un prezzo inferiore a quello di mercato – dei veicoli con le stesse caratteristiche – alcuna contraddizione è ravvisabile nella motivazione della CTR, avendo quest’ultima, da un lato, ravvisato nella antieconomicità delle operazioni un elemento indiziario del meccanismo fraudolento e, dall’altro, precisato che la corrispondenza – come assunto dalla contribuente – dei prezzi di acquisto delle autovetture a quelli di listino, non sarebbe valsa ad escludere tale antieconomicità, in quanto tali ultimi prezzi non erano comprensivi dell’allestimento dei singoli veicoli e delle loro condizioni specifiche che ne facevano lievitare il prezzo di vendita;

– quanto alla assunta carenza di motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità della consulenza tecnica, la CTR, nel ritenere irrilevante – per le ragioni sopra precisate – la corrispondenza dei prezzi di acquisto delle autovetture con quelli di listino – ha, con una argomentazione scevra da vizi logici-giuridici, disatteso le risultanze della consulenza tecnica, spettando al giudice del merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove, controllandone attendibilità e concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi;

– infine, la CTR ha ritenuto non assolta da parte della cessionaria contribuente la prova contraria, in quanto la buona fede, intesa come inconsapevolezza della frode altrui, non poteva essere meramente invocata da parte di chi sfruttava gli effetti favorevoli di operazioni accertate come inesistenti; e che, a tal fine, non era sufficiente dedurre che la merce era stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, trattandosi di circostanze non decisive in rapporto alla peculiarità del meccanismo Iva e dei relativi possibili abusi;

– con il quinto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla quantificazione delle spese di lite ancorata al criterio della soccombenza, senza una adeguata motivazione in ordine ai criteri seguiti per la quantificazione delle stesse;

– il motivo è inammissibile;

– in difetto del principio di specificità del motivo, la ricorrente – pur precisando che la liquidazione delle spese fosse avvenuta secondo il principio della soccombenza – non ha illustrato con precisione gli elementi posti a base della censura e, dunque, quali altri criteri il giudice di appello avrebbe dovuto seguire, nè ha dedotto una eventuale liquidazione in eccedenza rispetto alla nota spese presentata dalla controparte o una specifica violazione del tariffario professionale;

– in conclusione, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

la Corte:

rigetta il ricorso; condanna C. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 10.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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