Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24282 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 03/11/2020), n.24282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16994/2014 proposto da:

FORUM 91 S.r.l., rappresentata e difesa, dall’avv. Fabrizio Biancardi

del Foro di Roma, con domicilio eletto in Roma, Via Anastasio II, n.

274, presso lo studio del difensore anzidetto;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici è domiciliata ope legis in Roma, Via dei Portoghesi,

n. 12;

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 430/22/13 pronunciata il 4.12.2013 e depositata il 19.12.2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 ottobre 2019 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La FORUM 91 S.r.l., ha proposto ricorso affidato a tre motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 430/22/13, pronunciata il 4.12.2013 e depositata il 19.12.2013, concernente l’impugnativa degli avvisi di accertamento relativi ai redditi recuperati a tassazione per l’anno 2006, con cui le erano stati attribuiti ricavi non certificati e non contabilizzati per Euro 40.000,00, più Euro 8.000,00 per Iva al 20%; costi dedotti in violazione del principio di inerenza per Euro 65.955,54 e relativa Iva indetraibile per Euro 13.191,00; quota di ammortamento dedotta per Euro 488,00.

2. Con la sentenza impugnata, la C.T.R. del Lazio, premesso in motivazione di voler confermare la decisione di accoglimento parziale della C.T.P. di Roma, nel dispositivo attestava di accogliere parzialmente l’appello come in motivazione.

3. L’Agenzia delle entrate non si è costituita in giudizio, riservandosi di partecipare all’eventuale pubblica udienza.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23.10.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce “nullità della sentenza della commissione tributaria regionale per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, atteso che la Commissione, “conferma la sentenza di primo grado” nella parte motivazionale della decisione, mentre nel dispositivo “accoglie parzialmente l’appello come in motivazione”.

1.2. Detto motivo è fondato.

1.3. Come reiteratamente affermato da questa Corte, il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo che incida sulla idoneità del provvedimento nel suo complesso, rendendo incomprensibile il contenuto della statuizione giudiziale, determina la nullità della sentenza; ipotesi che viceversa non ricorre nel caso di mero errore materiale suscettibile di semplice correzione (Cass. n. 33538/19 e n. 26074/2018).

Invero nel caso di specie la C.T.R. dopo alcune affermazioni generiche e incomprensibili in ordine alle questioni dedotte dalle parti, si è limitata ad affermare che l’Agenzia aveva “contestato certe voci contabili seppur discutibili, ma la parte non ha provato il contrario con prove documentali”, confermando la sentenza di primo grado, salvo poi ad attestare nel dispositivo di accogliere “parzialmente l’appello come in motivazione”.

Dall’esame della sentenza impugnata la motivazione appare sfavorevole alla tesi di parte ricorrente che, secondo i giudici di appello, non aveva allegato prove documentali sufficienti a contrastare le contestazioni dell’Agenzia, mentre non è dato comprendere in quale parte l’appello venga poi accolto.

Ne discende che la sentenza in esame, apparendo inidonea a rendere comprensibile il contenuto della statuizione giudiziale, integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, rendendola affetta da nullità ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (Cass. n. 33650/19).

Va pertanto, accolto il primo motivo del ricorso principale, restando assorbiti gli altri. La sentenza va quindi cassata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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