Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24281 del 29/11/2016

Cassazione civile sez. I, 29/11/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4109-2011 proposto da:

P.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA M. PRESTINARI 15, presso l’avvocato PATRIZIA MARINO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CORSICA 6, presso l’avvocato DOMENICO BADOLATO,

rappresentato e difeso da sè medesimo unitamente all’avvocato

NUNZIO SIGILLO’, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 170/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CARDINO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza 10 luglio 1991, dichiarò il fallimento di P.A. e, con sentenza 20 luglio 1999, la Corte d’appello della stessa città lo revocò; il curatore del fallimento, avv. S.F., presentò il rendiconto della gestione che fu approvato dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza 24 febbraio 2010 n. 170; avverso questa sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione, notificato al S., e istanza di ricusazione dei giudici del collegio chiamati a deliberare sul ricorso, deducendo che uno di essi (il cons. D.) aveva fatto parte del collegio che aveva deliberato la sentenza n. 6151 del 2012 relativa ad altra causa, avente ad oggetto una domanda proposta dallo stesso P. contro l’Istituto autonomo case popolari della provincia di Catanzaro (poi Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica ATERP) per il risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di appalto avente ad oggetto il restauro di un fabbricato ubicato in Catanzaro; in particolare, l’istante ha imputato a quel collegio plurime violazioni di diritto processuale e sostanziale: di avere violato il principio secondo cui i contratti in cui è parte la p.a. devono essere interpretati per “ciò che nel contratto è detto e non è consentito indagare su fatti presuntivi”, nonchè il principio di precauzione e quello che impedisce di essere giudicati da chi sia stato querelato, nonchè di avere violato gli artt. 3 e 97, in tema di affidamento e certezza del diritto, e art. 54 Cost. in tema di funzioni pubbliche da adempiere con “disciplina e onore”; di avere ritenuto insussistente l’illogicità della citata sentenza n. 6151 del 2012 per non avere sanzionato l’appropriazione indebita realizzata dall’ATERP, l’omessa tenuta della contabilità dell’appalto, l’omesso collaudo dei lavori, la consegna e ripresa fittizia e la sospensione dei lavori.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’istanza è inammissibile: essa si risolve in una diffusa critica della sentenza n. 6151 del 2012 relativa ad un vicenda contrattuale del tutto diversa e deliberata, tra l’altro, da un collegio di questa Corte del quale faceva parte solo uno dei giudici ricusati dal P.. L’istante non individua alcuna situazione nemmeno astrattamente inquadrabile tra le ipotesi di ricusazione previste dal combinato disposto degli artt. 51 e 52 c.p.c., nei confronti dei giudici del collegio di questa Corte chiamati a decidere sul ricorso per cassazione avverso l’impugnata sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 170 del 2010.

PQM

La Corte dichiara l’istanza inammissibile.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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