Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24280 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 03/11/2020), n.24280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2194/2014 proposto da:

G.A.N., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco

Marullo di Condojanni del foro di Messina, con domicilio eletto in

Roma, Piazza di San Lorenzo in Lucina 26 presso lo studio dell’avv.

Sergio Marullo di Condojanni;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, Sezione staccata di Messina n. 130/27/13 pronunciata il

28.1.2013 e depositata il 31.5.2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23.10.2019 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. G.A.N. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina n. 130/27/13, pronunciata il 28.1.2013 e depositata il 31.5.2013, concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento relativo a maggiore IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno 2004, con il quale gli erano stati attribuiti induttivamente e sulla base degli studi di settore di categoria maggiori ricavi.

2. Con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Sicilia, Sezione staccata di Messina, aveva parzialmente confermato la decisione della C.T.P. adita in quanto, pur non ravvisando una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli accertati nello scostamento dai parametri degli studi di settore assestato intorno al 7%, aveva rilevato varie anomalie nel quadro contabile offerto dal contribuente, tra cui la mancata indicazione dei valore complessivo dei beni strumentali, la presenza di un magazzino ben fornito di prodotti e pezzi di ricambio necessari per le riparazioni delle autovetture, la presenza di un non esiguo numero di dipendenti (4-5) in una realtà descritta come modesta, la tenuta del registro dei cespiti ammortizzabili in una contabilità semplificata e tutta una serie di anomalie riscontrabili nella posizione contabile del contribuente, il quale dal canto suo, nè in fase di esibizione della documentazione richiesta, nè successivamente, in sede di adesione, aveva fornito alcun elemento idoneo a confermare quanto sostenuto.

3. L’Agenzia delle entrate resiste in giudizio con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23.10.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

5. In data 10.10.2019 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al

ricorso, notificato alla controparte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. La rinunzia al ricorso per cassazione ha carattere meramente recettizio, in quanto ai sensi dell’art. 390 c.p.c. esige che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), mentre non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).

2. Conseguentemente, in difetto dei requisiti previsti dall’art. 390 citato, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo; tuttavia, essendo tale atto indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (v. Sez. Un. Sentenza n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 – 01).

3. Le spese processuali possono essere compensate in adesione al principio enunciato da questa Corte con sentenza n. 10198 del 27.4.2018 in base al quale in tema di definizione agevolata, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente costituisce un’eccezione alla previsione di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, ed implica la necessaria compensazione delle spese di lite.

4. Va infine precisato che trattandosi di rinuncia al ricorso non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità, improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 12087/2019; n. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

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