Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2428 del 31/01/2017
Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 04/11/2016, dep.31/01/2017), n. 2428
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. ACETO Aldo – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27779/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 3, presso
lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ETTORE BONTEMPI, ELISA FAENZA, giusta
delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 117/2014 della COMM. TRIB. REG. delle MARCHE,
depositata l’08/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta ai motivi
di ricorso e chiede l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato AURELI che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’improcedibilità e in
subordine inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 24 novembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 117/04/14 dep. 8.4.2014, che in controversia sull’impugnazione di avviso di accertamento sintetico in applicazione del c.d. redditometro, notificato ai fini dell’Irpef per anno 2004 (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, commi 4 e 5), ha rigettato l’appello dell’Ufficio.
La CTR in particolare ha considerato assolto l’onere della prova da parte del contribuente, avendo egli dimostrato con idonea documentazione bancaria di avere avuto nell’anno 2004 la disponibilità di somme per far fronte ai bisogni familiari e alle rate di mutuo, provenienti dalla vendita di due immobili avvenuta nel 2003: somme “sufficienti al rimborso delle rate di mutuo scadenti nel 2004”.
B.L. si è costituito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese del giudizio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Pregiudiziale all’esame del ricorso è la verifica della sua tempestività, in relazione alla data di notifica della sentenza impugnata che, come dichiarato dalla stessa Agenzia ricorrente, risale al 21.7.2014. Orbene, rispetto a tale data, il ricorso, notificato il 24 novembre 2014, è tardivo, essendo stato proposto dopo il decorso il termine di sessanta giorni, previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2 e dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51, comma 1 (per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali).
2. Peraltro si riscontra il mancato deposito della copia dell’atto impugnato con la relata di notifica nel termine prescritto dall’art. 369 c.p.c., previsto a pena di improcedibilità. Non avendo l’Agenzia delle entrate ottemperato a tale onere discende l’improcedibilità del ricorso, il cui riscontro precede quello dell’eventuale inammissibilità (cfr. Cass. n. 20883 del 15/10/2015).
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro. 2.200,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017