Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2428 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. II, 03/02/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 03/02/2021), n.2428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23455/2019 proposto da:

M.T.D., rappresentato e difeso dall’avv. MARCO

FERRERO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

e contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2698/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.T.D. propose, innanzi alla Commissione Territoriale di Verona, domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario.

1.1. Il ricorrente espose di essere stato reclutato da alcuni componenti della jihad per finalità terroristiche e, dopo aver fatto finta di aderire, si era rifiutato apertamente di farne parte e si era rivolto alla polizia, che era rimasta inerte poichè lo stesso non era stato in grado di dare alcuna indicazione sui nomi e sulle persone facenti parte dell’organizzazione terroristica. Riferiva di temere per la propria incolumità in caso di rientro nel proprio Paese.

1.2. La domanda venne rigettata in sede amministrativa; l’opposizione fu respinta dal Tribunale ed il provvedimento di diniego venne confermato dalla Corte d’Appello di Venezia.

1.3. La Corte territoriale aderì alla motivazione del primo giudice, che aveva ritenuto il racconto poco credibile in quanto, pur avendo il ricorrente riferito di aver fatto parte del gruppo jihaidista, non era stato nemmeno in grado di indicare i nomi dei suoi appartenenti, se non di uno di essi e con la sola formulazione dell’atto d’appello, nè aveva fornito altri elementi rilevanti sul gruppo terroristico, a cominciare dai luoghi in cui tenevano gli incontri.

1.4. La Corte d’appello rigettò la richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto, secondo le stesse asserzioni del ricorrente, non vi era in atto, nello Stato del Benin, una situazione di conflitto o guerriglia generalizzata rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Quanto alla protezione umanitaria, ritenne che il richiedente non versasse in condizioni di vulnerabilità e non avesse raggiunto un adeguato livello di integrazione sociale.

2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso M.T.D. sulla base di cinque motivi.

2.1. Il Ministero dell’interno ha depositato un “atto di costituzione”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere la Corte di merito formulato un giudizio negativo sulla credibilità in modo apodittico, omettendo di applicare gli indici di valutazione normativamente previsti e facendo ricorso alla motivazione per relationem, senza la specifica condivisione delle argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado. Il ricorrente lamenta, inoltre, che il giudice d’appello avesse dato rilevanza ad aspetti secondari e marginali del racconto, mentre le dichiarazioni sarebbero state coerenti ed univoche, come del resto risulterebbe dal modello C3 e dal verbale della Commissione territoriale. La Corte di merito non avrebbe, infine, tenuto conto delle informazioni sul Paese di origine circa lo stato di insicurezza che caratterizza il Benin che avrebbe legittimato l’accoglimento della richiesta della concessione della protezione sussidiaria.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), in quanto la Corte d’appello non avrebbe considerato che la persecuzione potesse provenire anche da organizzazioni non statuali.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 118 c.p.c., in quanto la Corte di merito non avrebbe illustrato, neppure sinteticamente, le ragioni per le quali aveva disatteso i motivi d’appello, limitandosi a riprodurre le ragioni della sentenza di primo grado.

3.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

3.2. In primo luogo, è inammissibile la doglianza relativa alla nullità della sentenza perchè motivata per relationem con riferimento alla sentenza di primo grado, avendo la Corte d’Appello esaminato i motivi di gravame, condividendo le motivazioni espresse dal primo giudice, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello, attraverso, quindi, un’autonoma valutazione critica delle risultanze processuali (Cassazione civile, sez. un., 04/06/2008, n. 14814; Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, n. 22022).

3.3. La carenza di credibilità intrinseca delle dichiarazioni è stata valutata dal giudice di merito con riferimento ad elementi essenziali del racconto: il ricorrente, pur avendo riferito di aver fatto parte del gruppo jihaidista, non era stato in grado di indicare nessun nominativo dei suoi appartenenti – se non di uno di essi, ma solo in grado d’appello – e non aveva fornito altri elementi rilevanti sul gruppo terroristico, a cominciare dai luoghi in cui tenevano gli incontri. L’assenza di credibilità intrinseca delle dichiarazioni, che è stato genericamente censurato attraverso l’affermazione apodittica della veridicità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, rende inoperante il dovere di cooperazione istruttoria (Cassazione civile, sez. I, 30/08/2019, n. 21889; Cassazione civile sez. I, 22/02/2019, n. 5354).

3.4. Trattandosi di racconto non veritiero, non può ipotizzarsi la sussistenza di un danno grave, ai sensi dell’artt. 14, lett. a) e b), che legittima la concessione della protezione sussidiaria. Quanto all’esistenza di una situazione di conflitto generalizzato, che rende operante d’ufficio il dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito, la censura è inammissibile in quanto, su tale punto, lo stesso ricorrente non aveva proposto specifico motivo di gravame, riconoscendo che il Benin era in una condizione di stabilità nell’ambito dei Paesi dell’Africa, fatta eccezione per la zona ai confini con il Mali, che, tuttavia, non integrava una situazione di violenza generalizzata, come dimostrato dal fatto che il ricorso non richiama fonti successive e di segno contrario atte a smentirne l’assunto (Cassazione civile, sez. I, 21/10/2019, n. 26728).

4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame della documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa e la conoscenza della lingua italiana, rilevante ai fini del riconoscimento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. In disparte il difetto di specificità del ricorso che non indica i documenti su cui lo stesso si fonda, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, osserva il collegio che il giudice d’appello ha avuto ben presente il “suo iniziale inserimento sociale o lavorativo”, ritenendolo inidoneo al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

4.3. La corte di merito ha fatto applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui deve tenersi conto, ai fini della protezione umanitaria, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione (Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 – 01). Ai fini della valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, non è sufficiente il livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed

astrattamente considerato (Cassazione civile, sez. un., 13/11/2019, n. 29459).

5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per avere la Corte d’appello revocato il gratuito patrocinio in assenza di malafede o colpa grave.

5.1. Il motivo è inammissibile.

5.2. Il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio deve essere impugnato con il mezzo di impugnazione suo proprio, che è l’opposizione, da proporsi al capo dell’ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca (ex multis Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2018, n. 5535).

5.3. La revoca del gratuito patrocinio non attiene, infatti, al merito della causa, ma alla verifica delle condizioni personali e patrimoniali per ottenere il beneficio delle spese a carico dello Stato, sicchè non integra un autonomo capo della decisione. E’ compito del giudice dell’opposizione, da promuovere ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, verificare la sussistenza delle condizioni della revoca, che postula l’accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell’azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda (Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2020).

5.4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

5.5 Non deve provvedersi sulle spese non avendo il Ministero svolto attività attraverso la notifica del controricorso, ma tramite un “atto di costituzione” inidoneo a tal fine.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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