Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2428 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A. (C.F. (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avv. Manzi Luigi in unione all’avv. Dal Lago Ugo di Vicenza ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via

Confalonieri n. 5, giusta procura a margine del ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

s.r.l. D.B.D. SOLUTIONS, già s.r.l. SERRAMENTI BORRIERO (C.F.

(OMISSIS)); in persona dell’amministratore delegato e legale

rappresentante pro tempore B.G.; rappresentata e difesa

dagli avv.ti Calgaro Mario e Fontana Francesco, del Foro di Vicenza,

nonchè dall’avv. Panariti Benito ed elettivamente domiciliata presso

lo studio di quest’ultimo in Roma, via Celimontana n. 38, come da

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2137/2004

pubblicata il 17/12/2004 e notificata il 1 aprile 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2010 dal consigliere Bruno BIANCHINI;

udito l’avv. Emanuele Coglitore, con delega dell’avv. Manzi Luigi;

difensore del ricorrente; udito l’avv. Benito Panariti per la

controricorrente che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Fucci

Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A., con atto notificato il 29 giugno 1998, citò innanzi al Tribunale di Vicenza la s.r.l. Serramenti Borriero chiedendo che venisse pronunziata sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo, relativo ad un immobile promessogli in vendita dalla convenuta, giusta contratto preliminare del 31 agosto 1994, avendo adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico, ad eccezione di quella con la quale si era impegnato ad ottenere, dal mutuante Italfondiario, la liberazione dei fideiussori della promittente venditrice e ciò a causa dell’immotivato rifiuto da parte del predetto Istituto di credito di accedere alla modifica soggettiva dell’obbligazione di garanzia.

La convenuta, costituendosi, contestò l’affermazione del P. secondo cui la clausola della liberazione dei fideiussori sarebbe stata di impossibile realizzazione e, dando atto del tempo trascorso dalla stipula del preliminare senza che tale essenziale obbligazione fosse stata soddisfatta, chiese che il preliminare fosse dichiarato risolto di diritto per aver azionato la clausola risolutiva espressa prevista nel negozio e comunque per il perdurante inadempimento, pur dopo la comunicazione di formale diffida ad adempiere.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 1064/2001, respinse la domanda del P. e, in accoglimento della richiesta della Serramenti Borriero, dichiarò risolto il contratto.

La Corte d’Appello di Venezia, pronunziando sentenza n. 2137/2004, respinse il gravame dello stesso P., statuendo, da un lato, che dal tenore delle pattuizioni contenute nel preliminare, era emersa l’esistenza di un’obbligazione (quella appunto relativa alla liberazione dei fideiussori) che le parti stesse avevano qualificato come “essenziale”; dall’altro che, essendosi promesso il fatto del terzo, pur avendo l’Italfondiario rifiutato di accedere alla richiesta, tuttavia sarebbero esistite valide alternative economiche al fine di ottenere la liberazione in questione, così che la prestazione non poteva considerarsi impossibile.

Contro tale decisione ha proposto ricorso in sede di legittimità il soccombente P., svolgendo cinque motivi; si è costituita la srl D.B.D. SOLUTIONS – che affermò la propria continuità soggettiva con la srl Serramenti Borriero – resistendo all’impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’erronea interpretazione dell’art. 1455 cod. civ., avendo la Corte territoriale rinvenuto un inadempimento di non scarsa importanza nel sol fatto che non sarebbero state soddisfatte le obbligazioni da qualificarsi essenziali nell’economia del contratto, facendo rientrare in tale novero quella attinente la liberazione dei fideiussori: per contro osserva il P. che pure in tal caso, residuerebbe il potere-dovere del giudice di valutare la persistenza, in concreto, di uno squilibrio rilevante nel sinallagma per effetto della mancata prestazione naturaliter essenziale, indagine non compiuta dal giudice dell’appello.

1/a – Il motivo – che riproduce le censure che già formarono oggetto del primo motivo di appello, pur con qualche maggiore approfondimento – non è fondato in quanto la Corte di Appello, analizzando proprio il contenuto della clausola prevedente la liberazione dei fideiussori, rimarcò che le stesse parti avevano pattuito di ritenere essenziale l’adempimento di tale obbligazione: la scelta interpretativa della Corte distrettuale è stata congruamente motivata, sottraendosi quindi a censura in sede di legittimità, non essendosi fatta valere la violazione delle regole di ermeneutica negoziale.

2 – Le considerazioni appena esposte consentono di ritenere superato il secondo e connesso motivo, con cui il P. lamenta la mancata considerazione della permanenza dell’interesse della controparte a basare la richiesta di risoluzione solo su tale obbligazione, rimasta non soddisfatta, non valutando che, alla data di introduzione del giudizio di primo grado, per effetto del sostanziale accollo del mutuo – in realtà il P. aveva fornito la provvista per il pagamento delle rate – e del versamento degli acconti, sarebbero risultati pagati oltre L. 450 milioni, rispetto ai 522 che costituivano il prezzo totale.

3 – Con il terzo motivo, il P. denunzia la mancata od insufficiente motivazione da parte della Corte territoriale in merito al rilievo da attribuire alla condotta tenuta dalla Serramenti Borriero successivamente alla conclusione del preliminare – qualificata dal giudice di merito come espressione di tolleranza e quindi non significativa al fine di escludere la scarsa rilevanza della prestazione rimasta inadempiuta.

3/a – Il lamentato vizio non sussiste sia per quanto sopra osservato in merito ai primi due motivi sia perchè la Corte di appello ha comunque adeguatamente motivato sul punto ed ogni ulteriore indagine sarebbe inammissibile in quanto involgente non più la logica del ragionamento giudiziale, bensì l’oggetto della decisione della Corte territoriale.

4 – Con il quarto motivo il ricorrente censura la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1381 cod. civ.” non avendo la Corte veneziana rilevato che l’obbligazione assunta non riguardava un risultato – liberazione dei fideiussori – quanto piuttosto un’attività di sollecitazione del terzo – Italfondiario – affinchè quel risultato facesse conseguire: da ciò sarebbe derivata l’erroneità di non ritenere realizzate le condizioni per la liberazione del promittente, sulla base della mera constatazione che la prestazione promessa sarebbe stata possibile al momento della proposizione della domanda.

5 – Con il quinto e connesso motivo il P. deduce l’omessa o l’insufficiente motivazione in ordine all’interpretazione della clausola relativa alla sostituzione dei fideiussori, assumendo che non sarebbero state valutate circostanze decisive circa il proprio adempimento sul punto, quali la sottoposizione all’Italfondiario di un elenco di sei persone che si erano dichiarate disposte a sottoscrivere la fidejussione; deduce altresì il ricorrente l’erroneità della motivazione del giudice d’appello là dove presupponeva che la liberazione dei fideiussori – e quindi l’accettazione dell’Italfondiario alla loro sostituzione o quanto meno il venir meno dell’interesse a rifiutarla – potesse conseguire solo a seguito dell’estinzione del mutuo.

6 – Le censure sopra esposte, congiuntamente esaminate, non sono meritevoli di accoglimento.

6/a – Va innanzi tutto messo in rilievo che – come risulta dalla lettura dello svolgimento del processo contenuta nella sentenza della Corte veneziana – il P. sostenne, sia in primo che in secondo grado, la non decisività dell’inadempimento dell’obbligazione relativa all’esclusione degli originari fideiussori, in quanto la stessa, per fatto dell’Italfondiario, sarebbe divenuta impossibile:

dunque patrocinando una tesi che presupponeva che fosse stato promesso il fatto proprio e non del terzo.

6/b – Non sussiste poi il vizio di motivazione lamentato in quanto la Corte veneziana – per contrastare la dedotta impossibilità di adempimento – prospettò il pagamento diretto da parte del P. all’Italfondiario solo come uno dei modi per poter addivenire alla liberazione dei fideiussori, non tipizzando tale condotta in termini di adempimento: tale motivazione è congrua e non suscettibile di riesame in sede di legittimità.

6 – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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