Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24277 del 28/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24277 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 7064-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione Sp_A in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZENIERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 28/10/2013

- ricorrenti contro
IANNONE ANTONIO;

– intimato –

Sezione Distaccata di MERCATO SAN SEVERINO, depositata il
20/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELIA
L_ANZILLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI che ha concluso per raccoglimento del ricorso dal 1° al 6°
motivo, assorbito il 7°.
Svolgimento del processo
1.- Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di SalernoSez. dist. di Mercato S. Severino, ha respinto l’appello proposto dalla
s.p.a. Enel Servizio Elettrico contro la sentenza del Giudice di pace di
Mercato S. Severino, che ha condannato la società appellante al
risarcimento dei danni in favore di Antonio Iannone, per essersi resa
inadempiente all’obbligo di garantire alla clientela almeno una modalità
gratuita di pagamento delle bollette, come disposto dall’Autorità
Garante per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), all’art. 6 comma 6.4
della delibera n. 200/1999.
Ha ritenuto il giudice di appello che l’obbligo di cui alla predetta
delibera è da ritenere automaticamente inserito nei contratti di
somministrazione dell’energia stipulati dall’Enel con la clientela, ai
sensi dell’art. 1339 cod. civ., e che le modalità di pagamento

Ric. 2012 n. 07064 sez. M3 – ud. 04-07-2013
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avverso la sentenza n. 281/2011 del TRIBUNALE di SALERNO –

concretamente offerte dall’Enel non contemplano alcuna possibilità di
pagamento delle bollette senza spese aggiuntive.
L’Enel propone ricorso per cassazione.
L’intimato non ha depositato difese.
Motivi della decisione

novembre 1995 n. 481 e di varie norme del codice civile, nonché
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere il
giudice di appello (g.a.) ritenuto che l’AEEG abbia il potere di
determinare il contenuto dei contratti tramite i quali il servizio è reso.
Assume che l’eventuale violazione delle prescrizioni dell’AEEG ha il
solo effetto di consentire l’irrogazione di specifiche sanzioni, senza
nulla disporre in ordine alla possibilità che dette prescrizioni siano
automaticamente inserite nei contratti.
2.- Le censure sono manifestamente fondate, alla luce della consolidata
giurisprudenza di questa Corte, che ha già avuto più volte occasione di
esaminare la questione (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 27 luglio 2011 n. 16401;
Cass. civ. Sez. 6-3, 12 dicembre 2011 n. 26610; Idem, ord. 7 febbraio
2012 n. 1734, fra le tante).
La citata giurisprudenza ha rilevato che la legge n. 481 del 1995
dispone, all’art. 2, comma 12 lett. h), che l’A.E.E.G. emana le direttive
concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei
soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli
generali di qualità delle prestazioni; che ben può ritenersi, in linea di
principio, che le prescrizioni dell’AEEG possano comportare anche
l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 cod. civ.
c.c., ma che ciò non può dirsi del caso in esame, poiché l’art. 6, 4 °
comma, della delibera n. 200 del 1999 – che impone all’esercente di
offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
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2.- La ricorrente denuncia violazione degli art. 1 e 2 legge 14

bolletta – costituisce prescrizione inidonea ad integrare una clausola di
contenuto determinato: ciò sia perché lascia al concessionario il potere
di scegliere l’una fra le tante possibili modalità; sia perché lo autorizza
ad individuare egli stesso i termini della modalità gratuita.
Né la prescrizione integra una clausola il cui contenuto sia

poiché la modalità gratuita di pagamento non è stata prevista come
esclusiva.
Va poi considerato che l’esercizio del potere di determinazione delle
modalità di pagamento da parte del concessionario deve muoversi
nell’ambito delle norme del codice civile, secondo cui le spese del
pagamento sono a carico del debitore (art. 1196 c.c.), ed il pagamento
di somma di denaro a contenuto determinato deve essere eseguito nel
domicilio del creditore (art. 1182 c.c.).
Ciò comporta che l’utente di energia sarebbe tenuto, in linea di
principio, a recarsi a pagare presso il domicilio dell’ente fornitore del
servizio, e che — trattandosi della modalità di adempimento prevista
dalla legge – la relativa spesa dovrebbe restare a suo carico.
Pertanto, in mancanza di un’espressa deroga all’art. 1196 c.c., la
previsione di una modalità gratuita di pagamento non può implicare
che l’utente debba essere esentato da qualunque spesa; ma solo che
l’esercente non possa imporre – in caso di pagamento al suo domicilio
– un addebito ulteriore.
In questa situazione la prescrizione dell’art. 6, 4 0 comma, non ha
neppure un contenuto tale da poter essere mutuato come clausola a
contenuto determinabile (anche ammesso che l’integrazione dei
contratti individuali ai sensi dell’art. 1339 c.c. sia possibile con
riferimento a tal genere di clausole, in particolar modo nei casi in cui
la determinabilità sia affidata alla discrezione di una sola parte: cfr.
Ric. 2012 n. 07064 sez. M3 – ud. 04-07-2013
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determinabile e rimesso all’individuazione dello stesso concessionario,

ampiamente, sul tema, Cass. civ. Sez. 3, 27 luglio 2011 n. 16401;
Cass. civ. Sez. 6/3, Ord. 12 dicembre 2011 n. 26610; Mem, 7 febbraio
2012 n. 1734, cit.).
2.- In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa

L’appello proposto dall’Enel deve essere accolto, con il rigetto di tutte
le domande attrici.
Considerata la novità della questione e la mancanza di precedenti
giurisprudenziali alla data in cui il giudizio è stato iniziato e si è svolto,
le spe s e dei gradi di merito si compensano interamente fra le parti.
5.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la
soccombenza.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, accoglie l’appello proposto da 1- 7_,nel Servizio
Elettrico e rigetta tutte le domande attrici.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimato a pagare
le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in C
600,00, di cui C 200,00 per esborsi ed € 400,00 per compensi; oltre agli
accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, in data »neit~
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