Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24277 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20426/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6492/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

25.9.08, depositata il 18/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 25.9.2008/18.8.2009 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di prime cure, dichiarava sussistere fra le Poste Italiane e P.A. un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in conseguenza della nullità della clausola di durata apposta al contratto stipulato per il periodo dall’1 luglio 2000 al 30 settembre 2000, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le Poste Italiane con un motivo.

Non si è costituita P.A..

E’ stata depositata copia del verbale di conciliazione sindacale stipulato fra le parti il 15.11.2010.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformità alle previsioni degli accordi collettivi in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del Giudice del lavoro, in esito al quale la P. è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonchè ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la società, seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341).

Nulla in ordine alle spese, stante la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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