Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24276 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20046/2010 proposto da:

F.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente pro

tempore e REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope

legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1849/2010 del TRIBUNALE di ROMA del 26.1.2010,

depositata il 27/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 26/27.1.2010 il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza territoriale in ordine alla domanda proposta da F.G. per far accertare nei confronti della Repubblica italiana, ed in conseguenza del mancato tempestivo recepimento da parte della stessa della direttiva CEE n. 93/16 del 5 aprile 1993, il proprio diritto alle differenze stipendiali maturate rispetto alla borsa di studio percepita quale medico specializzando ed al risarcimento dei conseguenti danni.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza F.G..

Ha depositato memoria l’Avvocatura Generale dello Stato.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non avendo il ricorrente provveduto a depositarlo nella cancelleria della Corte, per come prescritto dall’art. 369 c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 1.500,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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