Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24275 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24275 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 13412-2011 propose da:
TRINCHESE ANTONIA (TRNNTN46S41H533S) elettivamente
domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso
lo studio dell’avvocato SCIARRA NICOLINO, che la rappresenta e
difende, giusta procura ad litem in calce à ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente avverso la sentenza n. 117/22/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 23.4.2010, depositata il 24/05/2010;

Data pubblicazione: 28/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relato re Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Nicolino Sciarra che si riporta agli
scritti.

IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

Ric. 2011 n. 13412 sez. MT – ud. 10-10-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 13412/11
Ricorrente: Antonia Trinchese
Controricorrente: agenzia entrate
Oggetto: opposizione avviso accertamento,
Ordinanza

1. Antonia Trinchese propone ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 117/22/10, depositata il 24 maggio 2010, con
la quale, rigettato l’appello della medesima contro la decisione
di quella provinciale, l’opposizione, relativa ad un avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap inerenti al 1999, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il
metodo induttivo seguito era stato regolare, atteso che si basava
su presunzioni costituite dalle rilevazioni amnicolate dei verificatori erariali, che avevano riscontrato ricavi non contabilizzati
ed oneri non inerenti, come le spese di ristrutturazione di altro
immobile non destinato allo svolgimento dell’attività di estetista
della contribuente, ma da adibire a sua abitazione, senza che
l’appellante, che ne aveva l’onere, avesse fornito la prova dei
suoi assunti, peraltro in difformità anche rispetto alle affermazioni rese agli stessi operatori finanziari a suo tempo. L’

zia

delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione

IfrO4′

17.Con i due motivi la ricorrente deduce violazion
legge ed omessa motivazione, in quanto la CTR non con

ava che

ormai l’agenzia era decaduta dalla facoltà di emettere l’avviso di
accertamento dopo quattro anni da quello della dichiarazione. Inoltre il giudice di appello non indicava le ragioni, per le quali
non riconosceva la deduzione del compenso corrisposto a tale Silvia Miele, collaboratrice, con cui prima era stato stipulato un
contratto di associazione in partecipazione nella ditta.
2. Pregiudizialmente va rilevato che il ricorso è inammissibile, perché confezionato col sistema c.d. dell’assemblaggio, essen-

Svolgimento del processo

2

do in esso riportati per intero parecchi atti dei giudizi di merito, come ricorso introduttivo; memorie, atti di controdeduzioni,
appello e quant’altro, che ne appesantiscono non poco l’esame e la
piana intelligibilità delle doglianze enunciate. Infatti, com’è
noto, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di

ne dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per
un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che
si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda
processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso,
come nel caso in esame (V. pure Cass. Sez. U, Sentenze n. 5698 del
11/04/2012, n. 16628 del 2009). Ma a parte tale rilievo, di carattere assorbente, gli stessi motivi come confezionati sono di per
sé inammissibili, giacchè sono generici, posto che con essi non
sono stati riportati i tratti del ricorso introduttivo e di quello
in appello, con cui le censure sarebbero state prospettate. Inoltre il secondo in particolare è redatto sotto la forma dell’omessa
motivazione, e non piuttosto della pronuncia ente
alla deducibilità del compenso a Miele.
4. Ne deriva che va emessa declaratoria

l sen

5. Quanto alle spese del giudizio, esse seguon

icato.
occomben-

za, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al
rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in €4.000,00(quattromila/00) per onorario, oltre a
notate a debito.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

pre-

cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzio-

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