Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24275 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 03/11/2020), n.24275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13482-2014 proposto da:

MONDI GRADISAC SRL, MONDI IPI SRL, elettivamente domiciliati in ROMA

PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell’avvocato VANIA PETRELLA,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO DE

BIASI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA. GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GORIZIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 108/2013 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE,

depositata il 18/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 108/01/13, pubblicata il 18 novembre 2013 la Commissione Tributaria Regionale del Friuli – Venezia Giulia ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia n. 47/01/12, pubblicata il 18 novembre 2013, che aveva accolto i ricorsi proposti dalla Mondi Gradisac s.r.l., e dalla Mondi Services Italia S.r.l., già Mondi Packaging Services Italia S.r.l., società consolidante che aveva optato per la tassazione di gruppo, includente la prima società consolidata, avverso gli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) ai fini IRES in regime di consolidato fiscale rispettivamente per gli anni 2006 e 2007 e nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) ai fini IRAP per gli stessi anni d’imposta, questi ultimi notificati alla sola consolidata ed oggetto d’impugnazione da parte di quest’ultima, notificati dall’Agenzia delle Entrate alle contribuenti con il recupero a tassazione della complessiva somma di Euro 260.698,33 (Euro 131.692,76 per l’anno 2006 ed Euro 129.005,57 per l’anno 2007) corrispondente alla differenza fra la provvigione calcolata nella misura del 4% riguardo ai clienti procacciati dal proprio agente A.R. operante sui mercati esteri di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Serbia e le provvigioni fatturate dallo stesso, differenza riconosciuta quale costo non deducibile.

La Commissione Tributaria Regionale ha considerato che tale differenza provvigionale, di gran lunga superiore a quella contrattualmente prevista (oltre che a quella corrisposta ad altro agente operante sul mercato dell’Austria, come contestato dall’Ufficio), non è deducibile, osservando che nella documentazione della contribuente, sui punti rilevati dall’Ufficio non fosse stata opposta adeguata prova contraria, se non considerazioni meramente teoriche.

Avverso detta sentenza della CTR la Mondi Gradisac S.r.l. e la Mondi IPI S.r.l., che ha fuso per incorporazione la Mondi Services Italia S.r.l., hanno proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso, deducendone l’infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione ai principi elaborati da questa Corte riguardo al riparto dell’onere della prova in materia tributaria, ex art. 360 c.p.c., n. 3 In particolare si assume che la pronuncia impugnata sarebbe in contrasto con l’affermazione di questa Corte secondo cui l’onere di provare il difetto del requisito dell’inerenza sarebbe a carico dell’amministrazione finanziaria allorchè le spese sono strettamente collegate alla produzione del reddito ed inerenti all’attività d’impresa come nel caso delle spese per provvigioni.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione ai principi elaborati da codesta Corte in tema di inerenza di un componente negativo di reddito in materia tributaria, essenzialmente con riferimento alla mancata valutazione, nella comparazione dei compensi corrisposti per provvigioni ad agenti operanti su mercati diversi (quelli fatturati dallo A., operante sul mercato dell’ex Jugoslavia, rispetto a quelli corrisposti, peraltro con riferimento al solo anno 2006, al Moser, operante sul mercato austriaco).

3. Con il terzo motivo si lamenta ancora, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione ai principi elaborati da codesta Corte in tema di inerenza di un componente negativo di reddito in materia tributaria, nella parte in cui si sono ritenuti da parte della CTR non giustificati ai fini della loro deducibilità i maggiori compensi corrisposti all’agente A. rispetto alle previsioni contrattuali scritte.

4. Appare opportuno premettere l’esame del secondo motivo.

4.1. Esso è inammissibile.

Nella deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto parte ricorrente, oltre ad individuare la norma che assume essere stata violata o falsamente applicata nell’interpretazione fattane dal giudice di merito, ha l’onere di specificare la relativa statuizione che sia incorsa nel detto vizio.

Le uniche parti della sentenza impugnata in proposito richiamate, nell’articolazione della censura, dalle ricorrenti, attengono in effetti alla differenza riscontrata nei diversi ambiti territoriali esteri dei due agenti, ciò che è chiaro indice rivelatore del fatto che la sproporzione tra i compensi loro corrisposti non è stata assunta dalla CTR come concorrente ratio decidendi dell’affermata legittimità della ripresa a tassazione da parte dell’Ufficio in ordine alle maggiori provvigioni corrisposte all’agente A. rispetto alla previsioni contrattuali.

5. Il primo ed il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto tra loro connessi, sono infondati.

5.1. Va innanzi tutto premesso che, diversamente da quanto addotto dalle ricorrenti nel primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata, laddove ha affermato che incombe alla parte contribuente l’onere probatorio in tema d’inerenza dei costi, ha fatto applicazione di principio costantemente affermato in materia dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 27 dicembre 2018, n. 33504).

5.2. Va inoltre chiarito che non è qui in discussione il principio secondo il quale “In tema di reddito d’impresa, il requisito dell’inerenza dei costi deducibili attiene alla compatibilità, coerenza e correlazione dei detti costi non ai ricavi in sè, bensì all’attività imprenditoriale svolta, idonea a produrre a reddito”, quanto piuttosto – essendo certamente l’attività svolta dall’agente Rado A. intesa a procacciare clienti nell’ambito del conseguimento dell’oggetto sociale e dunque i costi per essa sostenuti ad essa riferibili – in che termini, ai fini dell’inerenza, residui il giudizio sull’antieconomicità.

5.3. In proposito si è ormai più volte affermato che sebbene l’antieconomicità non costituisca espressione del principio d’inerenza, nondimeno possa rappresentare un indice rivelatore della mancanza della stessa (si vedano, tra le molte, con specifico riferimento alle imposte dirette, Cass. sez. 5, ord. 11 gennaio 2018, n. 450; Cass. sez. 5, 6 giugno 2018, n. 14579; Cass. sez. 5, ord. 30 luglio 2018, n. 20113; nonchè, in tema di IVA, ai fini della detraibilità dei relativi costi, cfr. Cass. sez. 5, 17 luglio 2018, n. 18904 e Cass. sez. 5, 28 dicembre 2018, n. 33574, laddove si è precisato che la macroscopica antieconomicità dell’operazione che sia dimostrata dall’amministrazione costituisce elemento sintomatico dell’assenza di correlazione dell’operazione stessa con l’esercizio dell’attività d’impresa).

5.4. Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata ha ritenuto che la pronuncia resa dalla CTP, in parte qua, non fosse meritevole di conferma, “essendosi valorizzato solo il comportamento concludente della fatturazione e come se gli altri profili documentali (quali gli accordi scritti, peraltro privi di data certa), potessero essere del tutto irrilevanti e quindi da trascurare”, avendo quindi la CTR ritenuto ex se illogica, perchè in palese contrasto con elementi certi e precisi (le pattuizioni scritte autonomamente definite dalle parti contrattuali), l’onerosa deroga (provvigioni pagate nella percentuale del 14,51% e 14,03% per gli anni 2006 e 2007) rispetto alla percentuale del 4h, prevista dagli accordi, già integrativi, intervenuti nel 2004, dell’originario compenso per provvigioni.

5.5. Ne consegue che la decisione resa dalla CTR, mediata dalla valutazione da parte del giudice di merito delle risultanze istruttorie e peraltro non censurata dalle ricorrenti nei limiti consentiti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis al presente giudizio, avente ad oggetto ricorso per cassazione avverso sentenza Di Commissione tributaria regionale depositata successivamente all’11. settembre 2012, non incorre nel vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto denunciato dalle ricorrenti.

6. In conclusione il ricorso va pertanto rigettato.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

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