Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24274 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24274 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 13256-2011 proposto da:
CODENOTTI GIUSEPPE (CDNGPP67P19B157S) elettivamente
domiciliato in ROMA, V.LE DEI PARIOLI 76, presso lo studio
dell’avvocato DEL VECCHIO ALFREDO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CATALANO ANTONIO giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
EQUITALIA NORD SPA, (quale incorporante Equitalia Esastri spa)
Agente della riscossione per la provincia di Milano, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, P.ZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato
VISENTINI GUSTAVO, che la rappresenta e difende unitamente

780V

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Data pubblicazione: 28/10/2013

all’avvocato PAPA MALATESTA ALFONSO giusta procura speciale
in calce al controricorso;

– controricorrend nonchè contro

di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA BARBERINI 12, presso
lo studio dell’avvocato VISENTINI GUSTAVO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PAPA MALATESTA ALFONSO
giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 239/64/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO, SEZIONE

DISTACCATA di BRESCIA

dell’ 1 1 /05/2010, depositata il

10/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott.

SALVATORE

BOGNANNI;
udito l’Avvocato Papa Malatesta Alfonso

difensore del

controricorrente che si riporta agli scritti e condivide la relazione;
Ric. 2011 n. 13256 sez. MT – ud. 10-10-2013
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EQUITALIA ESATRI SPA, Agente della riscossione per la provincia

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso principale e per

l’assorbimento dell’incidentale.

Ric. 2011 n. 13256 sez. MT – ud. 10-10-2013
-3-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 13256/11

Ricorrente: Giuseppe Codenotti
Controricorrente e ric.te incid.le condizionato: agenzia delle

Controricorrente: Equitalia Nord Spa.
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. Giuseppe Codenotti propone ricorso per cassazione, affidato
ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. stacc. di Brescia, n.
239/84/10, depositata il 10 novembre 2010, con la quale, rigettato
l’appello del medesimo contro la decisione di quella provinciale,
l’opposizione inerente alla cartella di pagamento, relativa alle
imposte Irpeg, Irap ed Iva per l’anno 2004, emessa a seguito di
liquidazione automatica ex art. 36 bis Dpr. n. 600/73, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado oss
la notifica della cartella esattoriale nell’indirizzo indic-o dal
contribuente per il tramite di persona dichiaratasi addet a ricevere il plico per conto dell’interessato era da ritenersi regolare, posto che era stata effettuata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale con il previsto avviso di ricevimento, senza necessità di apposita relata, posto che
non c’era stato l’intervento di ufficiale giudiziario ovvero di
messo comunale, trattandosi di disciplina particolare rispetto a
quella ordinaria. Pertanto l’opposizione proposta con ricorso del
23.12.2008 rispetto alla data di notifica dell’atto esecutivo, effettuata il 19.4.2008 era tardiva, e quindi il ricorso introduttivo era stata dichiarato inammissibile. L’agenzia delle entrate e
la società Equitalia Nord Spa., che nel frattempo ha incorporato
la originaria Equitalia Esatri Spa., resistono con separati con-

entrate

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troricorsi, mentre la prima a sua volta ha svolto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo.
Motivi della decisione

2. Innanzitutto va rilevato che entrambi i ricorsi vanno riuniti ex art. 335 cpc., essendo stati proposti avverso la medesima

3. Inoltre va esaminata la questione pregiudiziale di carenza
di legittimazione passiva proposta dall’agenzia delle entrate, secondo cui si controverte in ordine alla inesistenza o nullità della notifica della cartella di pagamento, per la quale essa sarebbe
estranea al relativo contenzioso.
L’eccezione è inammissibile, perché inerente a questione nuova,
dal momento che l’ente impositore, nel cui interesse peraltro
l’agente della riscossione opera, non aveva mai sollevato la relativa questione, deducendola soltanto per la prima volta in sede di
legittimità.
A) Ricorso principale
4. Tutto ciò premesso, col motivo addotto a sost

1 ricor-

so il ricorrente denunzia violazione di norme di legge, giacché la
CTR non considerava che la cartella di pagamento non poteva ritenersi notificata legittimamente, dal momento che il relativo procedimento notificatorio non era stato seguito anche dalla prescritta relata dell’agente della riscossione incaricato, al pari
dell’ufficiale giudiziario o del messo comunale, come pure di
quello dell’agenzia delle entrate, ormai prescritta a seguito della riforma dell’art. 26 Dpr. n. 602/73 ad opera dell’art. 12
D.lgs. n. 46/99.
Il motivo è inammissibile per genericità, posto che il ricorrente non ha specificato in concreto le ragioni delle doglianze
prospettate col riportare integralmente il contenuto della relata
di notificazione della cartella, né i tratti del ricorso in appello con cui avrebbe addotto la relativa censura, sicchè anche
l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata
dalla società Equitalia risulta fondata.
2

sentenza.

3

Tuttavia – “ad abundantiam” – si osserva che la doglianza è infondata, atteso che in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni
amministrative, trova applicazione l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del
1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche me-

avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data
indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e
dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata
di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo
comma del citato ‘art. 26, secondo il quale l’esattore è obbligato
a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella
con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine
di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione
(Cfr. anche Cass. Sentenze n. 14327 del 19/06/2009, n. 14
2000).
Dunque sul punto la sentenza impugnata risAta m

in mo-

do giuridicamente corretto.
B) Ricorso incidentale condizionato
5. Esso rimane assorbito dal principale, poiché è condizionato.
6. Ne discende che il ricorso principale va rigettato, mentre
l’altro incidentale condizionato va dichiarato assorbito.
7. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Riuniti i ricorsi, rigetta quello principale; dichiara assorbito l’altro incidentale condizionato, e condanna il ricorrente al
rimborso delle spese a favore delle controricorrenti, e che liquida in €6.000,00(seimila/00) quale onorario per ciascuna, oltre a
quelle prenotate a debito per l’agenzia; nonché in euro

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diante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con

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100,00/cento/00) per esborsi, oltre lle generali ed accessori a
favore di Equitalia Nord.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

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