Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24274 del 18/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24274
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18173/2010 proposto da:
P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato
ISABELLA PARISI, rappresentata e difesa dagli avvocati STENDARDO
Giovanni, PRAGLIOLA ORIANA, PASSONI LUCA, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA in persona del
Ministro pro tempore e DIREZIONE DIDATTICA CASTIGLIONE DEL LAGO in
persona del Dirigente Scolastico pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 279/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
12.5.2010, depositata il 20/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. P.F., dipendente del Ministero dell’istruzione, adiva il giudice del lavoro al fine di far valere il suo diritto al pieno riconoscimento dell’intera anzianità maturata in base ai pregressi servizi di ruolo e non di ruolo, in occasione del passaggio dalla qualifica di responsabile amministrativo di un istituto di istruzione al superiore profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).
Il Tribunale adito rigettava la domanda con sentenza che veniva confermata dalla Corte d’appello.
2. La Corte di merito ha ritenuto non applicabile la normativa generale in materia di inquadramento del personale di ruolo, di cui al D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, ma la speciale disciplina contrattuale (invocata dall’amministrazione datrice di lavoro) dettata dai c.c.n.l. del 2001 e del 2003 in materia di inquadramento ai fini giuridici ed economici del personale, già in possesso della qualifica di responsabile amministrativo, a cui era stata attribuita la qualifica di nuova istituzione di DSGA a seguito della partecipazione ad un corso di formazione non selettivo.
3. Il ricorso per cassazione (a cui resiste il Ministero dell’istruzione), deducendo con due motivi violazione degli artt. 8 e 19 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001, degli artt. 87 e 142 del CCNL 24 luglio 2003, dell’art. 66, comma 6, del CCNL 4 agosto 1995, degli artt. 38 e 48 del CCNL 26 maggio 1999, nonchè vizio di motivazione, ripropone in sostanza le medesime questioni di diritto e di interpretazione dei contratti collettivi nazionali dibattute in sede di merito.
4. E’stato depositato atto di “rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.” con il quale la ricorrente dichiara di “rinunciare agli atti del giudizio …pendente innanzi alla Ecc.ma Corte di Cassazione ma non al diritto”; atto di rinuncia che (per come risulta anche dalla comunicazione dei suoi procuratori) non è corredato dalla accettazione della controparte.
5. Ciò premesso, deve osservarsi che la rinuncia agli atti del giudizio prevista dall’art. 306 c.p.c., non appare applicabile al giudizio di cassazione (cfr. SU n. 3876/2010) e che, peraltro, la rinuncia nel caso formulata – oltre che essere condizionata – nemmeno è stata accettata dalla controparte – il ricorso deve, dunque, esaminarsi nel merito e va dichiarato manifestamente infondato in relazione alle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte dopo un approfondito esame di tutti gli aspetti rilevanti delle questioni ora riproposte.
Più precisamente, Cass. 2.12.2010 n. 24431, confermando la soluzione cui la Corte era già pervenuta con la sentenza 1.3.2010 n. 4885, ha concluso il suo articolato esame enunciando il seguente principio:
“In tema di personale del comparto scuola, la specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9 marzo 2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per il predetto personale, la regola generale più favorevole in tema di computo dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica superiore, senza che sia configurabile alcun contrasto con le norme imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento”.
6. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del Ministero, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011