Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24274 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 03/11/2020), n.24274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21017-2013 proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato, con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.p.a.;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 21/30/13 depositata il 15/02/2013;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3.12.2019 dal

Consigliere Dott. Catello Pandolfi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale. Dott.ssa Sanlorenzo Rita che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso;

Udito per l’Avvocatura Erariale l’avv. Andrea Giordano.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 21/30/13 depositata il 15.2.2013.

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento relativo alla dichiarazione, per l’anno 2008, presentata ai fini IRES, IRAP e IVA, dalla società (OMISSIS) s.p.a., operante nel settore della componentistica per automobili. Società posta in amministrazione straordinaria, poi convertita dal tribunale di Torino in fallimento D.Lgs. n. 270 del 1999, ex artt. 71 e 87.

La contribuente ha opposto l’avviso di accertamento innanzi alla CTP di Torino che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Ufficio è stato rigettato con la sentenza impugnata in questa sede, mediante il ricorso basato su tre motivi.

Non ha resistito il Fallimento (OMISSIS) s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l’Amministrazione ravvisa violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 41bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25, del D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1,2,3 e 4 degli artt. 2697, 2727 e 2728 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il suddetto motivo l’Amministrazione censura la parte della decisione in cui il giudice regionale ha escluso che le scritture contabili fossero tenute in maniera irregolare dalla società (OMISSIS).

L’Amministrazione ne ha invece ravvisato l’irregolarità per il fatto che. dal confronto, operato dai verificatori, tra le immobilizzazioni materiali indicate nello stato patrimoniale del bilancio al 31.12.2008 e l’inventario fisico di beni strumentali (in particolare, prese) esistenti in loco, era emerso che i macchinari elencati nella fattura n. (OMISSIS) del (OMISSIS), emessa nei confronti della società (OMISSIS) r.l., risultavano, alla data del 17.02.2010 giacenti Presso i locali della (OMISSIS) s.p.a..

Nondimeno, il giudice regionale aveva ritenuto che tale censura non potesse essere mossa in quanto il passaggio di proprietà dei macchinari (di cui alla fattura n. (OMISSIS) del 30.11.2009) alla Saturno Due srl, era comunque suffragata dalla relativa bolla di accompagnamento, pur se il bene risultava ancora presente nel magazzino della società cedente.

Al riguardo è da ritenere che la Commissione regionale abbia errato in tale valutazione in quanto l’addebito di irregolare tenuta della contabilità era conseguente alla circostanza oggettiva della riscontrata giacenza in magazzino di un bene risultante formalmente ceduto ad altra società, ma rimasto giacente nei locali della cedente. In base a tale circostanza l’Ufficio aveva ravvisato irregolarità della tenuta delle scritture contabili al (solo) fine dell’applicazione delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 9, commi 1 e 3. Sanzioni applicate, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, nella misura rilevabile dal prospetto A dell’avviso di accertamento trasfuso, per autosufficienza, nel corpo del ricorso a pag. 12 e 14.

Peraltro, la motivazione della sentenza impugnata rende palese che il Giudice regionale abbia escluso l’irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, anche in base al D.P.R. 10 ottobre 1997, n. 441, art. 4. Ciò si rileva dall’uso dell’avverbio “inoltre”, con cui, nel richiamare tale normativa, conferisce continuità e unitarietà alle argomentazioni con le quali ha negato le irregolarità mosse dall’avviso di accertamento.

In definitiva, la CTR ritiene che, sia l’addebito di irregolare tenuta delle scritture contabili, quanto l’applicazione alla società della presunzione di cessione o acquisto di beni, urtino con la circostanza che il contrasto inventariale riscontrato (tra la fattura n. (OMISSIS) e la perdurante giacenza dei beni presso la cedente) non riguardi l’anno in cui l’accesso per l’accertamento ha avuto inizio, cioè il 2010, ma l’anno d’imposta 2008 oggetto della verifica.

Per tale circostanza – ritiene la Commissione regionale – l’avviso di accertamento sarebbe in radice illegittimo in quanto “non ricorrerebbero le condizioni per applicare le presunzioni legali recate dal D.P.R. n. 441 del 1997”. Ora, tale motivazione della CTR si comprende solo se fondata su (e correlata a) quanto previsto dall’art. 4 del citato decreto, comma 1 laddove dispone che “le presunzioni di cessione e di acquisto conseguenti alla rilevazione fisica dei beni operano al momento dell’inizio degli accessi, ispezioni e verifiche”. Le presunzioni troverebbero applicazione, quindi, con esclusivo riferimento al 2010, anno in corso al momento dell’accesso e non anche al 2008, anno a cui risaliva la differenza inventariale riscontrata.

Per contro, l’avviso di accertamento, da cui è sorta la controversia, contesta alla contribuente la violazione non del comma 1, ma del comma 2 del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4.

Il riferimento ad esso si desume chiaramente dall’esame dello stralcio dell’atto impositivo, riportato a pag. 21 del ricorso, ove si legge: “La parte non è stata in grado di fornire risposte e/o documenti utili, in merito a tale ultima richiesta (relativa alle movimentazioni positive e negative riscontrate, al fine di superare le presunzioni ex D.P.R. n. 441 del 1997 n.d.r.), pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4 le differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliari di magazzino, o della documentazione contabile obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze finali registrate, determinano l’operatività delle presunzioni”.

Da tale stralcio, che riproduce testualmente il comma 2, discende che la contestazione è necessariamente riferita ad esso, in base al quale sono operative le presunzioni di cessione e acquisto relative a “il periodo d’imposta oggetto del controllo”.

La CTR ha, dunque, errato nel ritenere illegittimo l’atto impositivo, facendo venir meno tutti i rilievi contestati dall’Ufficio, sul fallace presupposto che, nel caso in esame, trovasse applicazione del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 4, il comma 1 per cui le “presunzioni” potevano operare solo se riferite a divergenze inventariali emerse da rilevazioni fisiche, al momento dell’inizio degli accessi.

Il primo motivo è pertanto fondato.

Il secondo e terzo motivo possono ritenersi assorbiti in quanto si basano sulle stesse circostanze, esaminate con riferimento al primo, ma prospettate sotto la diversa angolazione della carenza motivazionale, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione per il riesame nei limiti del motivo accolto, oltre che per la definizione sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione per il riesame della controversia nei termini indicati in motivazione ed anche per la definizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

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