Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24273 del 28/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24273 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 13171-2011 proposto da:
CONTI LUCA RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DI ME0
STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TOVAZZI PATRIZIA, giusta procura speciale ad litem in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (063633910011 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/10/2013

avverso la sentenza n. 131/27/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 22.10.2010, depositata 11 25/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;

ricorso e alla memoria.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 13171 sez. MT – ud. 10-10-2013
-2-

ott.

udito per il ricorrente l’Avvocato Stefano di Meo che si riporta al

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 13171/11

Ricorrente: Luca Riccardo Conti
Controricorrente: agenzia delle entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. Luca Riccardo Conti propone ricorso per cassazione, affidato
a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 131/27/10, depositata il 25 novembre
2010, con la quale, rigettato l’appello del medesimo contro la decisione di quella provinciale, la sua opposizione, relativa
all’avviso di accertamento concernente Irpef, Irap ed Iva per
l’anno 2003, ed emesso a seguito di verifica di funzionari erariali, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado
osservava che l’atto impositivo si basava sugli studi di settore,
che costituivano prova presuntiva, senza che il contribuente, che
si era discostato parecchio da esso, avesse fornito 9e,
prova sul suo assunto, se non in modo generico,
stato instaurato il preventivo contraddittorio, in vir
anzi il ricarico dei vari componenti del paniere, riguardante la
gestione del bar-tavola calda, era rimasto piuttosto ridotto con
la media ponderata, a fronte di una contabilità che in sostanza
non era del tutto attendibile, sulla scorta delle varie fatture di
acquisto e della registrazione dei componenti ceduti. Peraltro il
dedotto sfrido di merci e materie prime non poteva avere riflessi
negativi ai fini della ricostruzione dei ricavi, dovendo semmai
riconnettersi a criteri di non oculata gestione dell’impresa. In
definitiva i moltiplicatori gli venivano applicati con margini ragionevoli, tenuto conto delle deduzioni ed osservazioni addotte in
sede di contraddittorio. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,

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2. Col primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione e
-violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che
i parametri applicati dall’ufficio sono astratti, e dovevano essere contemperati dalle effettive condizioni in cui l’attività di
gestione dell’esercizio commerciale veniva svolta, con la vendita

solo di presunzioni semplici, per le quali l’agenzia invece dov va
fornire la prova della sua pretesa.
Il motivo è infondato, in quanto, com’è noto, i t a d accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione finnzi la può ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 – fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i
ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili «dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio
dell’attività svolta>>, sia sugli studi di settore, come nella
specie, nel quale ultimo caso l’Ufficio non è tenuto a verificare
tutti i dati richiesti per uno studio generale del comparto merceologico, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti
sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente
(Cfr. anche Cass. Sentenza n. 16430 del 27/07/2011). Del resto in
tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento
del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni
una “grave incongruenza”, espressamente prevista dall’art. 62sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, aggiunto dalla legge di
conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell’avvio della procedura finalizzata all’accertamento, deve ritenersi implicitamente
confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata
al rispetto del principio della capacità contributiva, dall’art.
10, comma l, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il quale, pur richiamando direttamente l’art. 62-sexies cit., non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento, come
nel caso in esame, in cui comunque il divario con quanto indicato
in dichiarazione era abbastanza rilevante (V. pure Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009).
2

prevalente di cibi solidi piuttosto che delle bevande, trattandosi

3

Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo
-giuridicamente corretto ed adeguato.
3. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di norme di legge, giacché il giudice di appello non considerava che dai
ricavi non potevano non essere dedotti gli sfridi della merce non

costi di mantenimento dei componenti l’impresa familiare, come pure quelli attinenti ai dipendenti, senza che peraltro i giudici
avessero tenuto conto di tali elementi.
La censura rimane assorbita da quanto enunciato rispetto al motivo come prima esaminato, anche se tuttavia appare opportuno rilevare che anch’essa è priva di pregio, ove si consideri che la
CTR applicava i coefficienti, tenendo conto delle contestazioni e
osservazioni svolte dal contribuente in sede di contrad tri io.
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, essec/seguon

soccomben-

za, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle
spese a favore della controricorrente, e che liquida in
C3.000,00(tremila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

venduta; quella andata a male, come carne, pesce e quant’altro; i

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