Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24272 del 28/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24272 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 10311-2011 proposto da:
SF,PI SPA – STUDI E PROGETTI DI INFORMATICA SPA
03459520726 in persona dell’amministratore unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NIZZA 92 (Palazzo Tettamanti), presso lo studio dell’avvocato
COSIMO DAMIANO FABIO MASTROROSA, rappresentata e
difesa dall’avvocato PASTORE SUSANNA, giusta mandato in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE( 06363391001 ) in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

oo

Data pubblicazione: 28/10/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 28/9/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI del 28.1.2010, depositata P1/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

BOGNANNI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Gigliola Matarrese (per delega avv.
Susanna Pastore) che preliminarmente fa presente un errore materiale
nella stesura della relazione e nel merito si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del ott.
IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il rigetto del ricorso
come da relazione scritta.

Ric. 2011 n. 10311 sez. MT – ud. 10-10-2013
-2-

10/10/2013 dal Consigliere Relato re Dott. SALVATORE

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 10311/11

Ricorrente: società Sepi – Studi e Progetti d’Informatica Spa.
Controricorrente: agenzia delle entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. La società Sepi – Studi e Progetti d’Informatica Spa. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia n.
28/09/10, depositata 1’1 marzo 2010, con la quale, accolto in parte l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione della società Sepi – Studi e Progetti
d’Informatica Spa., inerente all’atto di recupero del credito
d’imposta per gli anni 2001 e 2002, ed alla cartella di pagamento
relativa anche all’Irap e all’Iva per le stesse annualità, già
proposta con due separati ricorsi, i cui procedimenti poi venivano
riuniti, era ritenuta fondata solo parzialmente. In partic
giudice di secondo grado osservava che la contribuente
in errore materiale nella compilazione della dichia

del

reddito soltanto per l’Iva, come del resto anche la stessa amministrazione già aveva riconosciuto, sicché la maggiore pretesa per
tale imposta non andava avanzata. Invece l’agevolazione del credito d’imposta non poteva esserlo, giacché si trattava di beni, costituiti da prodotti informatici, dati in locazione a terzi in
leasing, esattamente alle aziende Ausl FG/1 e FG/2, e dismessi dopo appena tre anni dall’affidamento, giusta le clausole del relativo contratto, come pure le altre imposte andavano pagate, il
tutto con gli accessori previsti. L’agenzia delle entrate resiste
con controricorso, mentre la ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di
legge, in quanto la CTR non considerava che il credito d’imposta
1

Oggetto: impugnazione cartella pagamento,

2

doveva essere riconosciuto per l’acquisto di beni, che non erano
stati ceduti a terzi, ma solo affidati in locazione.
Il motivo è infondato, dal momento che in tema di agevolazioni
fiscali per le aree svantaggiate, il credito d’imposta previsto
dall’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i soggetti

effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali, materiali e immateriali, aventi il requisito della novità e che siano ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sempre che siano utilizzati nell’azienda, e
non siano ceduti a terzi entro il quinto anno successivo, mentre
invece il contratto di locazione prevedeva espressamente la cessione dei medesimi al terzo anno del leasing nel caso in esame
(Cfr. anche Cass. Sentenza n. 21411 del 30/11/2012). Peraltro si
tratta di norme agevolative, e quindi di stretta interpretazione,
oltre che di valutazione di elementi probatori devoluta soltanto
al giudice di merito, e non suscettibile di diversa prpe azone
in sede di legittimità.
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta mo in modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, giacché il giudice dì appello non considerava che la
cartella di pagamento era carente di motivazione; inoltre non era
stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità o dall’invito
al pagamento, con conseguente violazione dei diritti previsti dallo Statuto del contribuente.
La censura è generica, e quindi inammissibile, dal momento che
la ricorrente non ha riportato il tratto delle controdeduzioni,
con cui avrebbe addotto la questione al giudice di secondo grado,
né la parte motiva della cartella di pagamento. Inoltre già la
stessa CTR rilevava che la doglianza era nuova in appello, e comunque infondata. Peraltro – solo “ad abundantiam” – si rileva
che, com’è noto, in tema di riscossione delle imposte, l’art. 6,
comma quinto, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non impone l’ob2

titolari di reddito d’impresa che, nel periodo indicato, abbiano

3

bligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si
debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 bis
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi sog-

trollo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del
resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio
preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla
liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso, come invece
nella specie, in cui l’iscrizione a ruolo scaturiva dalla liquidazione della dichiarazione della parte stessa (V. pure Cass. Sentenze n. 8342 del 25/05/2012, n. 7536 del 2011).
Perciò pure su tale punto la decisione impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, esse seguo o la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese
a favore della controricorrente, e che liquida in
C20.000,00(ventimila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

getti alla disposizione appena indicata, la quale implica un con-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA