Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24272 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.A. (o N.), in qualità di curatore fallimentare

della Edilsalzillo s.n.c. e di F.F.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 154/46/06, depositata il 7 novembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

ottobre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’Avvocato dello Stato Letizia Guida per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della s.n.c. Edilscavi di Fontana Francesco e C. e del socio F.F., dichiarato fallito quale socio della s.n.c. Edilsalzillo.

Il giudice a quo ha ritenuto che gli atti della società Edilscavi, ancorchè il socio F.F. sia stato dichiarato fallito per effetto del fallimento della società Edilsalzillo, non sono opponibili alla curatela e che la Edilscavi, società oggetto di accertamento, è soggetto giuridicamente diverso rispetto al fallito, al quale non sono quindi riconducibili le vicende reddituali di cui agli avvisi impugnati.

L’intimato N.A., curatore del fallimento della Edilsalzillo s.n.c. e di F.F., non si è costituito.

2. All’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 3 dicembre 2010, per la quale il ricorso era stato originariamente fissato, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso (con i quali, rispettivamente, si denuncia la violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. e dell’art. 81 c.p.c.) appaiono inammissibili per assoluta genericità dei relativi quesiti di diritto (“dica codesta Corte se gli atti tributari siano impugnabili da soggetto diverso dal destinatario, titolare del rapporto fiscale”; “dica codesta Corte se sia ammissibile il ricorso proposto da un soggetto diverso dal titolare della posizione giuridica controversa”).

2. Il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, del R.D. n. 267 del 1942, art. 43 e art. 2288 cod. civ., appare anch’esso inammissibile perchè il quesito (“dica codesta S.C. se sia legittimo l’accertamento di redditi di partecipazione emesso nei confronti del socio fallito di una società di persone, che abbia di fatto continuato a far parte della società”) si basa su una circostanza di fatto – quella indicata nell’ultima parte del quesito non risultante dalla sentenza impugnata.

3. Infine, è inammissibile anche l’ultimo motivo (“insufficiente motivazione”) per genericità della censura e mancanza del prescritto momento di sintesi.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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