Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24272 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. III, 03/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 03/11/2020), n.24272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22804/2017 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 5,

presso lo studio dell’avvocato ETTORE TRAVARELLI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, UNICREDIT SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 8151/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

21/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

R.G., creditore nel procedimento esecutivo n. 24420/14 del Tribunale di Roma, propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione con cui gli erano state liquidate le spese processuali; per quanto emerge dalla narrativa della sentenza impugnata, lamentò che il G.E. aveva illegittimamente indicato le spese senza specificare le singole voci (compensi, spese generali, C.P.A. e I.V.A.) e, tenuto conto che le spese vive si attestavano intorno a 110 Euro, richiese la modifica dell’ordinanza con assegnazione “di congrue spese processuali con riferimento alla procedura intrapresa, nella misura equa e di giustizia”;

decidendo sull’opposizione, il Tribunale di Roma l’ha rigettata, rilevando che:

“il motivo di opposizione, concernente la mancata specificazione delle singole voci dei compensi liquidati, deve essere rigettato” in quanto “il R. non ha depositato alcuna nota spese (…) ed ha ulteriormente indicato vagamente le spese vive (allorquando verbalizza di aver sostenuto circa Euro 100,00 a tale titolo)”; al riguardo, ha richiamato giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19269/2005 e Cass. n. 6338/2008) secondo cui, in mancanza di deposito di notula, non può rimettersi al giudice l’onere della specifica indicazione delle singole voci prese in considerazione;

ha aggiunto, “peraltro”, che l’azione esecutiva era stata promossa per un credito di Euro 218,56, che l’importo onnicomprensivo liquidato a titolo di spese processuali era di 380,00 Euro e che, occorreva “valutare, ai fini della congruità delle predette spese di lite, (…) il peso sostanziale dell’esecuzione azionata”, dovendosi “aver riguardo al principio di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato in relazione all’opera professionale effettivamente prestata”;

tanto premesso, ha affermato che il G.E. aveva correttamente ritenuto di ridurre i compensi del 50% rispetto ai valori medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e che “lo scaglione applicabile (…) prevederebbe quindi una retribuzione, al minimo tariffario (parametro medio ridotto del 50%) pari ad Euro 52,50 per la fase di studio, Euro 112,50 per la fase di trattazione, Euro 24,00 per spese generali, Euro 140,00 per spese vive (peraltro ben superiori a quelle indicate dal R.) che le àncora ad Euro 100,00 circa (…), Euro 7,90 per c.p.A., Euro 43,41 per IVA, per un totale di Euro 380,00”, cosicchè “la determinazione dei compensi (…) si palesa anche nel merito più che congrua”;

ha proposto ricorso per cassazione il R., affidandosi ad un unico articolato motivo illustrato da memoria; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’unico motivo di ricorso denuncia “violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e segg., L. n. 794 del 1942, D.M. n. 55 del 2014, erroneità, illegittimità, “globalità” della liquidazione dei compensi, artt. 3,24,28,97 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione”: il ricorrente lamenta che il Tribunale ha ritenuto legittima la liquidazione globale di spese e compensi, in “violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, che richiedono la distinzione tra spese e compensi ogni qualvolta vi sia una liquidazione di somma da parte del giudice”; assume che “il giudice a quo avrebbe dovuto semplicemente rilevare la correttezza dell’opposizione ed emendare il vizio dell’ordinanza attraverso la facile distinzione di un importo a titolo di compensi e uno a titolo di spese, all’interno degli Euro 380,00 liquidati”; rileva, infine, che la sentenza è “contraddittoria, da una parte distinguendo gli importi a titolo di spese e di compensi, e dall’altra, contestualmente, rigettando inspiegabilmente (…) la domanda dell’opponente che proprio a quello mirava (e di fatto accolta)”;

il ricorso è inammissibile;

deve considerarsi, infatti, che:

a fronte della deduzione della inconferenza delle affermazioni del Tribunale rispetto al tenore dell’opposizione (che si sarebbe limitata a contestare la mancata indicazione separata di importi specifici per compensi e per spese), il ricorrente ha omesso di trascrivere il contenuto dell’atto di opposizione e della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 (che pure ha richiamato più volte) al fine di far constare che l’opposizione concerneva effettivamente soltanto la mancata indicazione separata degli importi;

nulla ha poi dedotto il R. in merito al fatto – riportato in ‘virgolettatò dalla sentenza – che, con l’opposizione, fosse stata richiesta la riforma dell’ordinanza, mediante assegnazione “di congrue spese processuali con riferimento alla procedura intrapresa, nella misura ritenuta equa e di giustizia”;

a fronte, dunque, della circostanza (affermata dalla sentenza e non adeguatamente contestata) che l’opposizione era volta a conseguire congrue spese processuali, deve ritenersi – per un verso – che la doglianza relativa alla mancata indicazione separata degli importi fosse finalizzata a sollecitare un controllo della correttezza e congruità della liquidazione e – per altro verso – che il Tribunale abbia affrontato e definito questa seconda questione accertando la rispondenza degli importi ai criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e la piena congruità dei compensi liquidati;

tanto premesso, deve ritenersi che, una volta accertata detta rispondenza, il Tribunale abbia correttamente rigettato l’opposizione, quale esito correlato alla domanda di verifica di congruità delle spese riconosciute dal G.E.;

non può pertanto riconoscersi al R. – che non ha censurato l’affermazione della congruità degli importi così come specificamente indicati dal Tribunale – un concreto interesse ad impugnare la sentenza in relazione ad un profilo (quello della originaria illegittimità dell’ordinanza per non avere distinto compensi e spese) che risulta comunque superato dall’accertamento della correttezza degli importi liquidati a titolo di spese processuali e dalla loro distinta indicazione;

in difetto di attività difensiva da parte delle intimate, non deve provvedersi sulle spese di lite;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

 

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA