Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24271 del 28/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24271 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 7054-2012 proposto da:
SOCIETA’ AGRICOLA GIOVANNI DI BERARDINO FUINA .& C.
S.N.C. C.F. 00365350776, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio del Dott.
PLACIDI ALFREDO, rappresentata e difesa dall’avvocato
2013

CIPRIANO MARIA ROSARIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2674

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F.

80078750587,

in persona del legale

Data pubblicazione: 28/10/2013

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati SGROI ANTONINO, D’ALOISIO CARLA, MARITATO
LELIO, giusta delega in calce alla copia notificata

resistente con mandato

avverso la sentenza n. 184/2011 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 06/04/2011 R.G.N. 16/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato CIPRIANO ANNA LUCIA per delega
CIPRIANO MARIA ROSARIA;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, cheha conclusc per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso,
assorbimento degli altri motivi.

del ricorso;

RG 7054-12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

– La Corte di Appello di Potenza, con la sentenza di cui si chiede la
cassazione,in riforma della sentenza del Tribunale di Matera, accoglieva, la

l’altro, della società Agricola Giovannidi Berardino Fuina & C.,
condannando quest’ultima al pagamento di Euro 1.470.220,17 per pretese
contributive oltre sanzioni ed interessi.

La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, nella
contumacia della predetta società, la condannava, condividendo gli
accertamenti espletati dal consulente tecnico d’ufficio nominato nel corso
del giudizio di secondo grado, al pagamento in favore dell’INPS appellante
della precitata somma a titolo di contributi omessi trovando i rispettivi
crediti fondamento nelle denuncie trimestrali presentate dallo stesso datore
di lavoro.

Per l’annullamento di tale sentenza la società anzidetta propone ricorso
affidato a tre motivi.

L’INPS deposita delega in calce al ricorso notificato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso la società in epigrafe, denunciando,

ex art.

360 n.4 cpc, nullità del processo di appello e nullità derivata della
sentenza, deduce di non aver avuto contezza dell’appello proposto dall’INPS
essendo stato il relativo atto notificato ( in data 18 aprile 2008)al

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domanda, proposta in via riconvenzionale, dall’INPS, nei confronti, tra

procuratore costituito in primo grado quando questi ( in data 21 dicembre
2007) era già deceduto.

Prospetta al riguardo la società, richiamando la sentenza n. 12060 del 1998

‘ delle Sezioni Unite di questa Corte, la violazione del diritto di difesa non

La censura è fondata.

E’ oramai acquisito alla giurisprudenza di questa Corte l’orientamento
interpretativo secondo il quale la morte del procuratore determina sempre
l’effetto interruttivo del processo, rendendo irrilevante il fatto che
l’evento morte riguardi il procuratore di una parte costituitasi nel
precedente grado di giudizio, ma non ancora del nuovo, in quanto il
requisito della già avvenuta costituzione rileva solo in relazione alla fase
processuale del precedente giudizio ( Cass. S.U. 27 novembre 1998 n. 12060).
Ciò proprio in considerazione della priorità dei valori costituzionali
garantiti dall’art. 24 Cost., i quali conducono a ritenere che nelle fasi
dinamiche del processo, caratterizzate da cogenti termini di decadenza, deve
essere attribuita efficacia interruttiva ad ogni evento, di natura
involontaria, in grado di alterare l’effettività dell’esplicarsi delle
possibilità dell’esercizio del diritto di difesa della singola parte ( Cfr
Cass. S.U. 8 febbraio 2010 n. 2714).

Né può non venire in considerazione, con riferimento al caso in esame,
l’affermazione della Corte costituzionale

secondo cui il diritto alla

difesa tecnica non è tutelabile solo all’interno delle singole fasi
processuali ma si estende, sotto il profilo specifico della continuità

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avendo, tra l’altro, essa società potuto proporre impugnazione incidentale.

dell’assistenza tecnica anche nelle fasi di quiescenza, o più esattamente,
di passaggio da un grado all’altro del giudizio, in quanto scandite da
adempimenti assoggettati a preclusioni ed esposte al rischio, non più
soltanto endoprocessuale, del giudicato (sentenza n. 41 del 1986).

una interpretazione funzionale alla priorità dei valori costituzionali
garantiti dall’art. 24, rispetto ad ogni altro possibile modello, nel senso
del principio generale di “responsabilità” delle parti e dei loro oneri di
attivazione, “consolidando il risultato di far corrispondere – nell’ambito
delle fasi “dinamiche” del processo, caratterizzate da cogenti termini di
decadenza – l’effetto interruttivo ad ogni evento, di natura involontaria,
in grado di alterare la effettività dell’esplicarsi delle possibilità di
esercizio del diritto di difesa della singola parte” ( Cfr. sent., S.U. 27
novembre 1998 n. 12060 e 8 febbraio 2010 n. 2714 cit.).

Avuto riguardo al caso di cui trattasi, nel quale il decesso del difensore
dell’attuale ricorrente è intervenuto dopo il deposito nella cancelleria
della Corte di Appello di Potenza dell’atto di appello proposto dall’INPS ed
in epoca antecedente al decreto di fissazione dell’udienza di discussione ex
art. 435 cpc, non vi è dubbio che la notifica del detto atto di appello e
del relativo precitato decreto notificato al difensore deceduto
dell’appellato non

può essere considerato idoneo

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una regolare

instaurazione del contraddittorio.

Invero, trattandosi di controversia soggetta al rito del lavoro il cui
processo di appello s’instaura con il deposito del ricorso presso la

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Ed è innegabile che questa Corte è tendenzialmente orientata a privilegiare

cancelleria della Corte di appello, il decesso del procuratore della parte
già costituita nel precedente grado di giudizio determina l’interruzione del
processo – di appello- in senso proprio.

‘ Diversamente il diritto di difesa dell’appellato rimarrebbe vulnerato

dell’avvenuta impugnazione e della necessità od opportunità di costituirsi
in giudizio approntando, se del caso, un’impugnazione incidentale.

Del resto la morte del procuratore, a mezzo del quale la parte è costituita
in giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se
il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza e tale
interruzione preclude ogni ulteriore attività processuale, la quale, se
compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza ( Cfr.
per tutte Cass. S.U. 8 febbraio 2010 n. 2714 cit.).
Trattasi ovviamente di nullità che può essere fatta valere secondo il
principio di cui all’art. 161 cpc, per il quale i motivi di nullità della
sentenza si convertono in motivi di gravame.

La sentenza impugnata va, pertanto annullata, con rinvio , anche per le
spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello indicata in
dispositivo.

Le altre censure,relative rispettivamente alla denuncia di violazione degli
artt. 424 e 441 cpc nonché degli artt. 434,436, 437 cpc e 3 della legge
n.333 del 1995 rimangono assorbite.

P.Q.M.

4

risultando impedito l’adempimento del dovere di informare la parte

La Corte

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli

altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Salerno.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 settembre 2013

Il Presidente

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