Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24271 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/09/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 09/09/2021), n.24271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13007-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LUDOIL ENERGY SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA

5, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FRUSCIONE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 10861/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 03/12/2015; udita la relazione della causa svolta

nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott.

GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 10861/47/2015 del 3/12/2015, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato alla Ludoil Energy srl in recupero di Ires 2010 (per maggiori ricavi e minori perdite di impresa).

Ludoil Energy srl ha resistito con controricorso; ha inoltre proposto ricorso incidentale condizionato.

p. 2. In data 21.12.2020 la società contribuente ha formulato istanza di estinzione del giudizio a spese compensate, allegando la domanda di definizione e la prova del versamento di quanto a tale titolo dovuto; ciò D.L. n. 119 del 2018, ex artt. 6 e 7, conv. c.m. in L. n. 136 del 2018.

Nessun provvedimento di diniego di definizione risulta essere stato notificato dall’agenzia delle entrate.

Trattandosi di lite definibile ex D.L. n. 119 del 2018 cit., perché relativa ad atto impositivo di natura tributaria e proposta nei confronti dell’agenzia delle entrate, sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di estinzione del processo a spese compensate.

PQM

la Corte:

– V.to il D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, conv. c.m. in L. n. 136 del 2018;

– Dichiara estinto il processo;

– Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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