Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24270 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/09/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 09/09/2021), n.24270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15803/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.O., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale

in calce al controricorso, dagli Avvocati Roberto Rossi e Damiano

Comito, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo

in Roma al viale Parioli n. 63;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1526/01/16 della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte – Torino, depositata in data 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 maggio 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, tenutasi mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

Il Sig. V.O. è proprietario di una unità immobiliare censita al catasto fabbricati al fl. (OMISSIS) p.lla (OMISSIS) subalterno (OMISSIS), sita in (OMISSIS).

In relazione a detta unità immobiliare venne presentata una dichiarazione di variazione Docfa in data 8/2/2007, ché propose per l’immobile in questione la categoria A/1, classe 1, consistenza 9,5 vani, con rendita catastale 1.570,03, proposta poi validata dall’Ufficio in data 19/2/2007.

In data (OMISSIS) il V. presentò una domanda di variazione catastale mediante modello Docfa n. 885.1/2013 per “diversa distribuzione degli spazi interni”, con proposta di classamento in categoria A/2 di terza classe in luogo della precedente categoria A/1 di prima classe.

L’Agenzia del Territorio, Ufficio di Vercelli, ritenne inaccoglibile la proposta di variazione catastale del V. e, con atto notificato al contribuente in data (OMISSIS), ripristinò il precedente classamento in categoria A/1.

Contro tale atto il V. propose ricorso alla CTP di Vercelli, che lo respinse.

Su appello del contribuente, la CTR del Piemonte riformò la sentenza di prime cure, annullando l’atto impugnato.

Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il V., che ha anche depositato una memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

In primo luogo, deve dichiararsi l’inammissibilità del controricorso proposto dal V., non essendovi prova, agli atti, del buon esito della notifica di esso all’Avvocatura generale dello Stato, eseguita a mezzo posta. L’inammissibilità del controricorso comporta l’inammissibilità della memoria difensiva depositata dallo stesso V..

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 156c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., comma 1, e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (vizio di motivazione apparente)”, l’Agenzia delle Entrate si lamenta della contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello, che da una parte ha affermato che “dall’effettuazione di lavori di ristrutturazione dovrebbe derivare una miglioria dello stato dell’immobile e di conseguenza quantomeno la conferma della classazione in essere, cioè nel caso di specie A/1”; dall’altra ha aggiunto che “va accolta la domanda del contribuente ed il classamento in categoria A/2, tenuto conto delle sue caratteristiche, dell’anzianità dell’immobile (anni 60 del secolo scorso) dell’area in cui è ubicato”.

La motivazione della sentenza impugnata poggerebbe su affermazioni generiche ed apodittiche, inidonee a spiegare le ragioni concrete poste a sostegno della attribuzione all’immobile in questione della categoria A/2.

La CTR, inoltre, non avrebbe tenuto in considerazione fatti addotti dall’Ufficio a sostegno delle sue tesi.

L’affermazione del giudice di appello, secondo la quale nello stabile in cui si trova l’immobile del V. si trovano altre unità immobiliari, simili a quella dell’odierno contribuente, cui è stata attribuita la categoria catastale A/2, non avrebbe portata decisiva, in quanto nello stabile vi sarebbero altre unità abitative, simili o addirittura di minor pregio rispetto a quella del V., cui è stata attribuita la categoria A/1; circostanza che sarebbe stata dedotta nelle controdeduzioni “in primo grado”.

Inoltre, secondo l’Agenzia ricorrente, non potrebbe assumere rilievo decisivo la circostanza che la controversia tributaria instaurata dalla proprietaria di un appartamento simile sito nello stesso stabile in cui si trova l’abitazione del V. si sia conclusa con l’attribuzione a quella diversa unità immobiliare della categoria catastale A/2. Tale diversa unità immobiliare non potrebbe assurgere a tertium comparationis, sia per i limiti all’estensione del giudicato formatosi tra diverse parti, sia per le diversità esistenti tra le unità immobiliari poste a raffronto.

1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

1.2. Innanzitutto, non sussiste la contraddittorietà della motivazione rilevata dall’Agenzia.

La CTR ha affermato che, nel caso sottoposto al suo esame, nonostante l’avvenuta ristrutturazione dell’immobile in questione, a quest’ultimo il V. avesse correttamente attribuito, mediante Docfa, la categoria catastale A/2, che si giustifica per le condizioni non di particolare pregio in cui versa l’intero stabile, oltre che per il fatto che ad immobili similari situati nello stesso stabile è stata attribuita la stessa categoria (A/2).

La similarità tra due o più immobili, peraltro, compreso quello della contribuente il cui contenzioso è stato definito con una sentenza a lei favorevole, attributiva della categoria A/2, è l’esito di un giudizio di fatto al cui riesame questa Corte non può essere chiamata.

Ne’, al fine di addurre l’immobile della detta contribuente quale tertium comparationis, sono di ostacolo i limiti soggettivi del giudicato, in quanto la CTR non ha inteso estendere al V. il giudicato favorevole alla contribuente condomina, ma solo giustificare la correttezza dell’attribuzione della categoria catastale A/2 all’immobile del V. assumendo quale termine di confronto un immobile ritenuto simile.

Inoltre, la portata concludente dell’affermazione della CTR secondo la quale “nel 2014 su 42 unità abitative complessive ben 26 erano passate alla categoria A/2 e ciò per un progressivo decadimento del complesso immobiliare” non è smentita dalla considerazione, resa dall’Agenzia, che tale “passaggio” alla categoria A/2 della maggior parte degli immobili insistenti nello stabile potrebbe essere avvenuto non “in peius”, bensì “in melius”, partendo cioè da una categoria più bassa ed approdando alla categoria A/2 in seguito ad una riqualificazione dell’immobile o della zona in cui essi si trovano.

La considerazione rassegnata dall’Agenzia, infatti, si risolve in una mera congettura che, come tale, non è idonea ad inficiare l’excursus argomentativo della CTR, sufficiente a far comprendere l’iter logico seguito dalla Commissione d’appello ai fini della decisione da essa pronunciata.

Inoltre, il fatto che nell’edificio di (OMISSIS) vi siano immobili in categoria catastale A/1 con caratteristiche simili a quelle dell’immobile del V. non è idoneo, in questa sede di legittimità, ad incrinare la tenuta dell’apparato argomentativo della sentenza qui impugnata: innanzitutto perché, come si diceva poco supra, la similarità è l’esito di un giudizio di fatto non rivedibile da questa Corte; in secondo luogo, perché l’ipotetica esistenza nello stesso stabile di immobili simili in categoria A/1 non sarebbe idonea di per sé a giustificare la disparità di trattamento che, se fosse attribuita all’immobile in questione la categoria divisata dall’Agenzia delle Entrate, si verrebbe a creare rispetto agli altri immobili, reputati simili dalla CTR, cui è stata attribuita la categoria A/2; in terzo luogo, perché, in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, l’odierna ricorrente non indica in quale atto del giudizio di appello abbia rappresentato al giudice del merito, oltre che provato, l’esistenza, nello stabile di (OMISSIS) di (OMISSIS), di “numerose unità immobiliari con classamento in categoria A/1, che presentano caratteristiche omogenee a quella oggetto di causa” (all’inizio di pag. 8 del ricorso si dice che tale rappresentazione sia stata fatta “nelle controdeduzioni in primo grado”, che però non rilevano all’uopo, in quanto l’Agenzia avrebbe dovuto farla in grado di appello ed indicare precisamente non solo l’atto processuale contenente tale rappresentazione, ma anche, quantomeno, la sua allocazione nell’ambito del fascicolo di merito, in alternativa alla trascrizione nel corpo del ricorso o alla sua allegazione al ricorso per cassazione).

2. Con il secondo motivo, rubricato “Omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5”, l’Agenzia si lamenta che la sentenza di appello sarebbe priva della indicazione degli elementi caratterizzanti che avrebbero determinato l’attribuzione all’immobile in questione della categoria catastale A/2.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. In realtà, sebbene sotto una rubrica diversa, l’Agenzia ripropone la stessa censura precedentemente formulata, incentrata sulla carenza di motivazione.

Senonché, come si è spiegato in relazione alla disamina del primo motivo, l’apparato motivazionale della sentenza impugnata risulta congruo ed idoneo a far comprendere le ragioni dell’attribuzione all’immobile del V. della categoria catastale A/2.

3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

4. L’inammissibilità del controricorso comporta che il V. deve essere considerato intimato non ritualmente costituito, sicché, pur essendo egli risultato vincitore nel giudizio di cassazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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