Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2427 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2427 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FEDERICO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso 23293-2014 proposto da:
BONOTTO ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell’avvocato FABIO
GULLOTTA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANDREA BUFFOLO;
– ricorrente contro

EDELWEISS DI MENEGOZZO FERNANDA & C SAS in persona del
2017
2912

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso
lo studio dell’avvocato FILIPPO CASTELLANI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA LISA
SANTINI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/01/2018

nonchè contro

AVE ANTONIO, SCODRO PIERANTONIO, MENEGOZZO FERNANDA,
ANDREATTA EDOARDO, ANDREATTA DANTE, ANDREATTA
ANTONELLO, ANDREATTA ORLANDINA;
– intimati

avverso la sentenza n. 1461/2013 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/11/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
Lette le conclusioni scritte del P.M.,

Sostituto

Procuratore Generale CORRADO MUSTRI che ha chiesto il
rigetto del ricorso proposto da Angela BONOTTO.

di BOLOGNA, depositata il 22/08/2013;

Fatto
La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n.997/2003 rigettava il
gravame proposto da Angela Bonotto avverso la sentenza del Tribunale
di Bassano del Grappa che ne aveva rigettato la domanda di rescissione
per lesione, del contratto di compravendita intercorso tra la stessa

Questa Corte con la sentenza n.513312007, esaminati, per quanto qui
ancora interessa, il ricorso principale della Bonotto e quello incidentale
delle Edelweiss, dichiarava inammissibile il ricorso incidentale della
Edelweiss, accoglieva il terzo motivo del ricorso principale e per
l’effetto cassava la sentenza impugnata e rinviava innanzi alla Corte
d’Appello di Bologna per nuovo esame, sulla fondatezza della domanda
di rescissione proposta dalla Bonotto.
Riassunto ex art. 392 cpc dalla Bonotto il giudizio di appello averso la
sentenza del tribunale di Bassano del Grappa, la Corte d’Appello di
Bologna, in accoglimento dell’eccezione preliminare di prescrizione,
rigettava il gravame.
Avvero detta sentenza ha proposto ricorso, con due motivi, la Bonotto.
Edelweiss sas resiste con controricorso.
Il P.G. dott. Corrado Mistri ha concluso per il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’odierna adunanza la Bonotto ha depositato memorie
illustrative ex art. 378 cpc.
Considerato in diritto
Con il primo motivo di ricorso la Bonotto denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt.112, 329, 371 e 394 codice di rito per non avere la
Corte d’Appello di Bologna dichiarato improponibile l’eccezione di
prescrizione della domanda sollevata nel giudizio di rinvio, a fronte della
pronuncia di inammissibilità, per tardività, del ricorso incidentale per
cassazione, in cui detta eccezione era stata sollevata dalla Edelweiss.

Bonotto e la Edelweiss sas e di risarcimento dei danni.

L’inammissibilità del ricorso incidentale avrebbe determinato, secondo la
prospettazione della ricorrente, la preclusione alla riproposizione della
medesima eccezione nel successivo giudizio di rinvio, nel quale essa era stata,
invece, presa in esame ed accolta dalla Corte territoriale.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo, per

Si osserva al riguardo che la nullità della sentenza, per violazione dei limiti del
giudizio di rinvio ex art.394 cpc, può utilmente essere sollevata in sede di
impugnazione di quella sentenza ai sensi dell’ art. 161 cpc, senza che a ciò osti
la mancata deduzione della questione nel giudizio di rinvio.
Il motivo è peraltro infondato.
E’ pacifico che l’eccezione di prescrizione dell’azione, già ritualmente
sollevata dalla Edelweiss nei gradi di merito, sia stata ritenuta assorbita dalla
Corte d’Appello di Venezia, la quale rigettò la domanda della odierna
ricorrente per carenza dei presupposti della rescissione , senza pronunciare
sull’eccezione medesima.
La Edelweiss fu dunque interamente vittoriosa in quel giudizio.
Da ciò consegue che, a fronte del ricorso per cassazione proposto dalla odierna
ricorrente, nessun effetto preclusivo discende dalla pronuncia di
inammissibilità del ricorso incidentale per cassazione della Edelweiss, come si
è visto interamente vittoriosa, in cui detta eccezione era stata, ad abundantiam,
riproposta.
La parte interamente vittoriosa nel giudizio di merito, che intende risollevare
questioni già prospettate in appello e non esaminate o ritenute assorbite dal
giudice, non ha infatti l’onere di proporre ricorso incidentale (Cass.
19366/2007; 23548/2012) ed anzi il ricorso incidentale se proposto è
inammissibile per carenza di interesse allorché proponga censure che non sono
dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a
questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole

novità della questione, sollevata dalla resistente.

assorbite: tali questioni riprendono efficacia e vigore con la cassazione della
sentenza di merito e si debbono ritenere riproposte dinanzi al giudice di rinvio
se non risulti una diversa volontà della parte (Cass.17201/2004).
Nell’ipotesi considerata, infatti, la mancanza di una pronuncia impedisce la
formazione del giudicato e, conseguentemente, rende la medesima domanda,

incontrando il limite dell’art. 394 comma 3 cpc.
Non può inoltre ritenersi che sussista l’onere di riproporre la medesima
questione mediante controricorso.
Infatti, non essendo il giudizio di legittimità (in considerazione della sua
struttura) assoggettato alla disciplina dettata per l’appello dall’art. 346 cod.
proc. civ. (Cass. 8537/2001) , se la sentenza impugnata abbia risolto, sia pure
implicitamente, in senso sfavorevole alla parte che poi risulti vittoriosa, una
questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell’avversario
impone a detta parte che intenda sottoporre all’esame della Corte la questione
stessa di proporre ricorso incidentale con riferimento alla sua soccombenza
teorica (Cass.7523/2015).
Laddove, invece, la sentenza, come nel caso di specie, non abbia pronunciato
su una determinata domanda o eccezione, non sussiste soccombenza, neppure
teorica, per la parte (interamente) vittoriosa: la stessa potrà dunque senz’altro
riproporre le medesime questioni nel giudizio di rinvio, indipendentemente
dalla riproposizione di esse nel controricorso, cui non può riconnettersi alcuna
efficacia di salvezza analoga a quella prevista dall’art. 346 cpc per il giudizio
di appello.
Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 384 e 394 cpc in relazione
all’art. 360 n.3) codice di rito, per non essersi il giudice di rinvio attenuto al
principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
Il motivo è infondato.

l’eccezione o la questione riproponibile innanzi al giudice di rinvio, non

La cognizione del giudice di rinvio, sul piano oggettivo, deve ritenersi
limitata alle questioni oggetto dei motivi di impugnazione formulati nel
giudizio di appello, conclusosi con la sentenza cassata, che continuano a
delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame, e
dall’altro, la formazione del giudicato interno (Cass.4096/2007).

prescrizione dell’azione era stata ritualmente sollevata dalla Edelweiss
nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata, e, poiché
nessuna pronuncia, neppure implicita, risulta resa in quel giudizio, non
sussiste alcuna preclusione alla riproposizione della questione nel
giudizio di rinvio, né può ritenersi che detta questione sia stata
implicitamente definita dalla pronuncia di cassazione con rinvio.
Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla rifusione
delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13 comma 1 quater Dpr
115 del 2002.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che
liquida in complessivi 7.200,00 €, di cui 200,00 € per rimborso spese vive ,
oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di
legge.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del
2002.

Orbene, nel caso di specie, come già evidenziato, l’eccezione di

Così deciso in Roma il 10 novembre 2017

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