Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2427 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2427 Anno 2014
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: MASSERA MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso 4870-2008 proposto da:
IMM POLO GIACOMO SAS 01336270242 in persona del suo
socio accomandatario e legale rappresentante Sig. POLO
GIACOMO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO
38, presso lo studio dell’avvocato DI MARIA FRANCO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013

BUCCI RAFFAELE giusta delega in atti;
– ricorrente –

2399
contro

VETTORAZZO GRAZIANO VTTGZN56P02A705G, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

1

Data pubblicazione: 04/02/2014

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAL PRA’
SERGIO giusta delega in atti;
SAGGIO

SRL

01336270242

in persona

del

legale

rappresentante Sig. GIUSEPPE BAGGIO, elettivamente

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
BRUSADIN SERGIO giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 417/2007 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 11/04/2007, R.G.N. 7/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO
MA5z)ERA;
udito l’Avvocato SERGIO BRUSADIN;
udito l’Avvocato EMANUELE COGLITORE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;

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domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

.1 – Con sentenza in data 22 marzo 2002 il Tribunale di
Bassano del Grappa rigettò la domanda proposta da Immobiliare
Polo Giacomo S.a.s., che aveva chiesto la condanna di Impresa
Baggio S.r.l. al risarcimento dei danni arrecati all’edificio

assenza di un contratto di appalto e per l’impossibilità di
ultimare la costruzione in corso di due fabbricati
bifamiliari; conseguentemente rigettò anche la domanda di
garanzia svolta dalla società convenuta nei confronti del
direttore dei lavori Graziano Vettorazzo.
.2 – Con sentenza in data l marzo – 11 aprile 2007 la Corte
d’Appello di Venezia rigettò sia l’appello principale della
Immobiliare Polo, sia l’appello incidentale della Baggio
S.r.l.
La Corte territoriale osservò per quanto interessa: lo scavo
praticato dalla Baggio era stata mera occasione del crollo, in
realtà causato dal lavoro di sottomurazione eseguito dalla
stessa Immobiliare Polo; questa avrebbe potuto tranquillamente
completare il secondo edificio bifamiliare; in definitiva la
società appellante non aveva assolto all’onere probatorio
imposto dalla responsabilità aquiliana.
.3 – Avverso la suddetta sentenza l’Immobiliare Polo Giacomo
S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre
motivi.

3

di sua proprietà a seguito dei lavori di scavo eseguiti in

La Baggio S.r.l. e il Vettorazzo hanno resistito con separati
controricorsi.
L’Immobiliare polo e il Vettorazzo hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

.1 – Ai ricorsi proposti contro le sentenze pubblicate a

febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura
civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le
disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del
decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena
di inammissibilità, nel modo li descritto e, in particolare,
nei casi previsti dall’art. 360, n. l), 2), 3) e 4,
l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la
formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso
previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di
ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione.
Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua
funzione, la norma indicata (art. 366-bis c.p.c.) va
interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione
e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli
indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la
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partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D. Lgs. 2

decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di
ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è
ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è
inammissibile, per violazione dell’art. 366-bis c.p.c., il

generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione
di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha
lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella
preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità,
imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di
sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva,
valutazione della avvenuta violazione della legge processuale
o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico-giuridica le
precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di
diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la
fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo
tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede
l’affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun
motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la
5

ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una

relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo
del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i
limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

applicazione degli artt. 2043 e 1223 c.c., 40 e 41 c.p. in
relazione alla mancata riconducibilità esclusiva del crollo
all’attività posta in essere dalla Baggio S.r.1; violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p. in relazione
all’esistenza di giudicato su taluni aspetti essenziali della
controversia; insufficiente motivazione della sentenza su un
punto essenziale della controversia.
Assume la ricorrente che le risultanze istruttorie avevano
dimostrato il contrario di quanto affermato dai giudici di
merito e cioè che lo scavo eseguito dal Baggio, peraltro senza
richiedere direttive alla proprietà e al direttore dei lavori,
era stata l’unica causa dell’evento di danno lamentato.
Aggiunge che la corresponsabilità del Baggio era stata
accertata dal giudice penale con sentenza passata in giudicato
e che la motivazione della sentenza impugnata non spiegava
compiutamente il percorso logico giuridico che le aveva
permesso di giungere ad escludere l’esistenza di un fatto
dannoso riconducibile all’operato del Baggio.
.2.1 – Il motivo in esame, contravvenendo al disposto
dell’art. 366, n. 4 c.p.c., contiene un pluralità di censure
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.2.1 – Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa

distinte, in quanto tratta congiuntamente il tema della
responsabilità del Baggio, con particolare riferimento al
nesso causale e quello degli effetti sul processo civile del
giudicato penale.
Entrambe le questioni vengono argomentate con espliciti

effettuato lo scavo, il giorno del crollo) e a documentazione
(la relazione del C.T.U., gli atti e le sentenza penali) nei
cui confronti non è stato rispettato l’art. 366, n. 6 c.p.c.
Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le
recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. III n.
22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a
seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, il
novellato art. 366, sesto comma c.p.c., oltre a richiedere la
“specifica” indicazione degli atti e documenti posti a
fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale
sede processuale il documento, pur individuato in ricorso,
risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi,
un documento prodotto in giudizio, postula che si individui
dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione
dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., anche che esso sia
prodotto in sede di legittimità.
In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda
dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da
parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto
dall’art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c. – di produrlo agli
7

riferimenti a questioni di fatto (quali l’epoca in cui venne

atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto
indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e
in quale fascicolo di parte si trovi il documento in
questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o
riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La

ricorso inammissibile.
Peraltro, la società ricorrente non dimostra di avere
sottoposto alla Corte territoriale il tema del giudicato
penale, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata.
Infine, il motivo sottopone all’esame della Corte il seguente
quesito plurimo: se il giudice di merito, nel giudicare una
controversia civile in materia di danni, può discostarsi
dall’accertamento dei fatti (nello specifico caso, l’accertata
corresponsabilità nella causazione del danno) così come già
accertati da precedente sentenza penale di condanna passata in
giudicato?; se, a fronte di quell’accertamento precedente, sia
sufficiente la motivazione addotta dalla Corte veneziana per
escludere la responsabilità del Baggio, che aveva agito
confessatamente solo “secondo la propria esperienza
• professionale”, nella causazione del danno de quo?; se l’avere
il Baggio agito ad una escavazione continua lungo tutto il
muro dell’edificio Montesco, non costituisca causa
sopravvenuta e sufficiente ad interrompere il nesso causale
fra l’intervento di sottomurazione del 1991 e il crollo del
2002?.
8

violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il

Quesiti siffatti non si prestano all’enunciazione di un
principio di diritto, fondato sulle norme indicate, che sia
decisivo per il giudizio e, nel contempo, di applicazione
generalizzata, risultano assolutamente generici e astratti, si
basano sulla conoscenza di elementi fattuali ignoti alla

di cui non attaccano specificamente l’affermazione cruciale
(lo scavo non sarebbe stato sufficiente a determinare da solo
l’evento), hanno carattere valutativo e non comprendono il
momento di sinesi necessario non solo per circoscrivere il
fatto controverso, ma anche per specificare in quali parti e
per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli
insufficiente.
.3.1 – Il secondo motivo lamenta insufficiente motivazione
della sentenza in relazione alla pretesa mancata prova del
danno in concreto lamentato.
Il riferimento è alla negata prova del danno per le perdute
chances.
.3.2 – La censura resta assorbita nella negata prova del nesso
causale (non può essere chiamato a risarcire un danno il
soggetto di cui è stata negata la partecipazione causale
all’evento che lo ha prodotto).
In ogni caso essa si rivela intrinsecamente inammissibile
perché implica accertamenti e valutazioni di merito, poggia su
documenti (ordinanza del sindaco, relazione del C.T.U.) nei
cui confronti non è stato rispettato l’art. 366, n. 6 c.p.c.,
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Corte, prescindono dalla motivazione della sentenza impugnata,

si conclude con un momento di sintesi che tale non è poiché si
limita a chiedere alla Corte di valutare se il ritardo
conseguente alla ordinanza sindacale di sospensione dei lavori
costituisca fonte di danno.
.4.1 – Il terzo motivo adduce insufficiente motivazione della

fra il danno lamentato e il crollo; violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 651 c.p.p. in relazione all’esistenza
di giudicato su taluni aspetti essenziali della controversia.
La ricorrente critica l’affermazione che ha escluso
l’esistenza del nesso causale fra il danno lamentato dalla
Polo e l’attività posta in essere dalla Baggio, in quanto i
danni sarebbero ascrivibili ad una scelta imprenditoriale
della Polo (la sospensione delle costruzioni programmate che,
secondo la Corte d’Appello, potevano essere portate a
compimento).
.4.2 – La censura, in parte ripetitiva della prima, non merita.
accoglimento per le medesime regioni lì indicate.
Ribadito quanto già argomentato in ordine al giudicato penale
e ai riferimenti alla C.T.U, la ricorrente non dimostra che la
• Corte territoriale abbia omesso di considerare elementi
fattuali che, se adeguatamente valutati, avrebbero dovuto
indurla a statuizione diversa.
Comunque essa si muove su un piano di merito e si conclude con
un quesito plurimo modellato su quello posto a corredo del
primo motivo.
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sentenza circa il preteso difetto di prova del nesso causale

.5 – Pertanto il ricorso è inammissibile. Sussistono giusti
motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra
la ricorrente e il Vettorazzo, considerato che nei confronti
di costui non è stata da essa formulata nessuna doglianza,
mentre nei confronti della Immobiliare Baggio esse seguono il

dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M.
140/2012, sopravvenuto a disciplinare i compensi
professionali.
P.Q.M.
ccort.5-72Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al

pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore
della Impresa Baggio, liquidate in complessivi C. 3.200,00, di
cui C. 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e le
compensa tra la ricorrente e Vettorazzo.
Roma 12.12.2013.
Il Presiden t

Esten ore.
(-)

1/

criterio della soccombenza. La liquidazione avviene come in

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