Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2427 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 03/02/2010), n.2427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.F., rappresentato e difeso dall’avv. CIARAMELLA

Anito ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Sciume’,

in Roma, Via Aniene 14;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in

carica, e l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore in

carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso la quale sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– intimati e controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Napoli 11 novembre 2002, n. 682, depositata il 14 gennaio 2003;

e sul ricorso rgn 19083/2007, proposto da:

Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e’ domiciliata

in Via dei Portoghesi 12, Roma;

– ricorrente –

contro

Cooperativa La Terra srl, di seguito “Societa’”, in liquidazione, in

persona del liquidatore, signor A.F.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Napoli 10 maggio 2006, n. 41/3/06, depositata il 15 maggio 2006;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 19

novembre 2009 dal Cons. Dott. Meloncelli Achille;

udito l’avv. Giuseppe Ciaramella, delegato, per il signor A.

F. e per la Cooperativa La Terra srl;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i

ricorsi;

viste le note d’udienza depositate dall’avv. Giuseppe Ciaramella

relativamente al ricorso rgn 19083/2007.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti introduttivi del giudizio di legittimita’.

1.1. Il ricorso rgn 4970/2004 del signor A.F..

1.1.1. Il 18 febbraio 2004 e’ notificato alle intimate autorita’ tributarie un ricorso del signor A.F. per la cassazione della sentenza della CTR di Napoli 11 novembre 2002, n. 682, depositata il 14 gennaio 2003, che ha respinto l’appello del contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Napoli n. 320/01/2001, che aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) dell’irpef 1991.

1.1.2. Il ricorso per Cassazione del contribuente e’ sostenuto con tre motivi d’impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con vittoria di spese.

1.2. Il controricorso delle autorita’ tributarie.

Il 29 marzo 2004 e’ notificato al signor A.F. il controricorso delle intimate autorita’ tributarie, le quali concludono per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Il 29 giugno 2007 e’ notificato alla Societa’ un ricorso dell’Agenzia per la cassazione della sentenza della CTR di Napoli 10 maggio 2006, n. 41/3/06, depositata il 15 maggio 2006, che ha accolto l’appello della Societa’ contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Napoli n. 128/06/2003, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della Societa’ contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) dell’Irpeg e dell’Ilor 1991.

2. Fatti di causa.

1. I fatti di causa relativi al ricorso del signor A. F. rgn 4970/2004.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il 23 dicembre 1997 l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casoria notifica al signor A.F. l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) dell’irpef 1991, con il quale si recuperano ad imposizione L. 4.025.770.000 di reddito imputatogli a seguito dell’accertamento nei confronti della Cooperativa agricola La Terra arl., della cui gestione il signor A. sarebbe l’unico ed incontrastato artefice, esercitando un’attivita’ economica sotto la copertura dell’ente mutualistico controllato;

b) il ricorso del contribuente e’ rigettato dalla CTP;

c) il suo appello e’, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per Cassazione con il ricorso rgn 4970/2004.

2. I fatti di causa relativi al ricorso dell’Agenzia rgn 19083/2007 a) sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l’Ufficio delle imposte dirette di Casoria adotta, nei confronti della Societa’, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) dell’Irpeg e dell’Ilor 1991, con il quale si determina il reddito d’impresa in L. 4.025.770.000;

b) il ricorso della Societa’ e’ dichiarato inammissibile dalla CTP per il mancato deposito, presso la Segreteria, dell’avviso di accertamento impugnato;

c) l’appello della Societa’ e’, invece, accolto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione con il ricorso dell’Agenzia rgn 19083/2007.

3. La motivazione delle sentenze impugnate.

3.1. La motivazione della sentenza della CTR di Napoli 11 novembre 2002, n. 682, depositata il 14 gennaio 2003, impugnata con il ricorso rgn 4970/2004 del signor A.F..

La sentenza della CTR di Napoli 11 novembre 2002, n. 682, depositata il 14 gennaio 2003, impugnata con il ricorso rgn 4970/2004 del signor A.F., e’ cosi’ motivata:

a) con riferimento al motivo d’appello, con il quale si ipotizza che i primi giudici avrebbero errato nel ritenere non applicabile nei confronti della Cooperativa il regime di esenzione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ex art. 10 e 14 perche’ non sarebbero stati superati i limiti previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 28 risulta che l’acquisizione del parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale attiene esclusivamente alla legittimita’ dell’avviso di accertamento nei confronti della Cooperativa, mentre nella fattispecie oggetto della controversia e’ l’accertamento nei confronti del signor A., quale esclusivo gestore in proprio delle attivita’ di tale Cooperativa, che e’ costituita e funzionate solo come paravento di tale gestione personale; l’appellante avrebbe, dovuto, quindi, provare la non veridicita’ di tale presupposto, che era stato accertato dalla Guardia di finanza con motivato e dettagliato processo verbale di constatazione del 10 giugno 1996, in contraddittorio con il signor A., che lo ha sottoscritto; il contribuente, senza esporre specifici motivi che possano indurre ad una valutazione diversa, ha prodotto copia della sentenza del GUP del Tribunale di Nola, nel quale era imputato di aver dichiarato per il 1991 un reddito di L. 0 contro un reddito accertato d’ufficio di L. 4.025.770.000: tale sentenza ha dichiarato il non luogo a procedere per estinzione del reato per prescrizione;

b) il contribuente ha contestato anche che l’Ufficio abbia assoggettato il reddito ad una doppia imposizione: una prima, ai fini irpeg ed ilor, nei confronti della Cooperativa; una seconda, ai soli fini Irpef, a suo carico; il motivo d’appello e’ infondato, perche’ il reddito contestato dev’essere attribuito solo al signor A., effettivo ed esclusivo gestore delle attivita’ fittiziamente fatte risalire alla Cooperativa; per evitare un’indebita duplicazione d’imposta, si afferma in via incidentale che l’Ufficio dovra’ tener conto, anche in sede di autotutela, di tale statuizione e nulla potra’ chiedere per irpeg ed ilor alla Cooperativa e dovra’ restituire quel che sia stato da essa riscosso.

3.2. La motivazione della sentenza della CTR di Napoli 10 maggio 2006, n. 41/3/06, depositata il 15 maggio 2006, impugnata con il ricorso rgn 19083/2007 dell’Agenzia.

La sentenza della CTR di Napoli 10 maggio 2006, n. 41/3/06, depositata il 15 maggio 2006, impugnata con il ricorso rgn 19083/2007 dell’Agenzia, e’ cosi’ motivata:

a) in via preliminare, si ritiene che il mancato deposito presso la Segreteria della CTP dell’avviso di accertamento impugnato non sia causa d’inammissibilita’ del ricorso introduttivo;

b) nel merito, non puo’ essere rimessa in discussione la natura mutualistica della Cooperativa in oggetto, considerato che risulta che la stessa abbia operato regolarmente fino al 13/4/94 e che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nell’ambito della propria funzione di controllo, non abbia mai contestato la legittimita’ del concesso beneficio esentivo D.P.R. n. 601 del 1973, ex artt. 10 e 14. Aggiungasi che l’avviso di accertamento … e’ da collegare al processo verbale di constatazione …, nel quale si fa riferimento ad accertamenti effettuati nei riguardi di altre Cooperative,… che hanno indubbiamente condizionato le risultanze del verbale … in questo caso l’attivita’ accertativa si sarebbe dovuta basare su elementi concreti di valutazione della situazione economica aziendale … che nella fattispecie non risultano presenti.

Infatti, la Guardia di Finanza ha espletato la sua attivita’ di verifica con l’acquisizione di prove testimoniali senza un esame approfondito delle scritture contabili e della documentazione esibita dalla parte.

4. L’ordinanza di rinvio a nuovo ruolo.

Nella camera di consiglio del 6 febbraio 2009 questa Sezione adotta un’ordinanza, con la quale, considerato che il ricorso rgn 4970/2004 e il ricorso 19083/2007 sono oggettivamente connessi, rinvia a nuovo ruolo la causa relativa al primo ricorso, perche’ essa sia trattata nella stessa udienza fissata per la causa relativa al secondo ricorso. In adempimento dell’ordinanza, nell’udienza odierna le due cause sono inserite nel ruolo rispettivamente con i numeri 18 e 22.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. La riunione preliminare dei due ricorsi.

I due ricorsi sono oggettivamente connessi e, ai sensi dell’art. 274 c.p.c. si riunisce d’ufficio il ricorso rgn 19083/2007 al ricorso rgn 4970/2004.

1. Il ricorso rgn 19083/2007 dell’Agenzia.

6. Il motivo d’impugnazione del ricorso rgn 19083/2007.

6.1. La censura proposta con il motivo d’impugnazione.

6.1.1. La rubrica del motivo d’impugnazione.

Il motivo d’impugnazione e’ preannunciato dalla seguente rubrica:

“Omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio: con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

6.1.2. La motivazione addotta a sostegno del motivo d’impugnazione Secondo la ricorrente Agenzia sarebbe doppiamente carente la motivazione che sorregge il ragionamento della CTR, secondo cui “non puo’ essere rimessa in discussione la natura mutualistica della Cooperativa in oggetto, considerato che risulta che la stessa abbia operato regolarmente fino al 13/4/94 e che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nell’ambito della propria funzione di controllo, non abbia mai contestato la legittimita’ del concesso beneficio esentivo D.P.R. n. 601 del 1973, ex artt. 10 e 14”:

1) da un lato, la CTR non ha minimamente considerato gli elementi contenuti nel pvc processo verbale di constatazione e dai quali risultava in modo inequivoco che la veste mutualistica fungeva solo da copertura ad una normale attivita’ imprenditoriale. Infatti, la mancata corrispondenza tra la varieta’ e la quantita’ di tabacco indicate nelle bollette riepilogative e i dati riportati nei libri ufficiali e nei bollettini di conferimento e di perizia, la falsita’ della firma dei conferimenti dei soci, l’incompatibilita’ tra i pagamenti per i conferimenti con un rapporto associativo e la certificazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale dimostrerebbero che la cooperativa La Terra non possiede i requisiti mutualistici e che essa era totalmente fittizia in quanto la sua attivita’ era riferibile esclusivamente al sig. A. F. che la utilizzava per conseguire aiuti comunitari e benefici fiscali.

L’omesso esame di tali elementi evidenziati dall’Ufficio e documentalmente provati denota le lacune e carenze della motivazione che sorregge l’impugnata sentenza;

2) dall’altro lato, la CTR «non ha spiegato le ragioni per cui le circostanze addotte dal contribuente (e cioe’ il fatto che la Cooperativa era ancora operativa sino al 13 aprile 1994 e il Ministero del Lavoro non aveva contestato i benefici D.P.R. n. 601 del 1973, ex artt. 10 e 14, erano sufficienti a dimostrare i requisiti mutualistici. Il vizio di motivazione … emerge altresi’ ove si consideri che secondo la C.T.R. la verifica della G.d.F. Guardia di finanza avrebbe interessato altre cooperative e solo indirettamente la contribuente, e che sarebbe completamente mancato l’esame della contabilita’. La verifica e’ stata svolta proprio nei confronti della Cooperativa La Terra, anche attraverso riscontri presso altri soggetti implicati nelle indagini della G.d.F., e le dichiarazioni dei terzi sono state confermate da riscontri documentali e dall’accurato esame della contabilita’.

6.1.3. La norma di diritto indicata dal ricorrente.

La ricorrente Agenzia indica, come norma fondante il suo motivo, quella secondo cui la sentenza dev’essere validamente motivata.

6.2. La valutazione della Corte del motivo d’impugnazione.

Il ricorso rgn 19083/2007 e’ diretto contro la sentenza della CTR di Napoli 10 maggio 2006, n. 41/3/06, depositata il 15 maggio 2006.

Esso, pertanto, e’ sottoposto al regime di ammissibilita’ previsto dall’art. 366 bis c.p.c. secondo il quale anche il motivo con cui si denunci un vizio di motivazione della sentenza impugnata deve concludersi con la formulazione di un quesito motivazionale omologo rispetto a quello prescritto per la denuncia dei vizi di legittimita’ (Corte di cassazione: 25 giugno 2009, n. 14986; 26 febbraio 2009, n. 4589; 18 giugno 2008, a 16528; 29 febbraio 2008, n. 5471; 4 febbraio 2008, n. 2652; 1 ottobre 2007, n. 20603).

Poiche’ il motivo addotto dall’Agenzia a sostegno del suo ricorso non si conclude con la formulazione di alcun quesito motivazionale, esso e’ inammissibile.

6.3. Valutazione conclusiva sul ricorso rgn 19083/2007.

La riconosciuta inammissibilita’ dell’unico motivo addotto comporta l’inammissibilita’ del ricorso.

2. Il ricorso rgn 4970/2004 del signor A.F..

7. Il primo motivo d’impugnazione.

7.1. La censura proposta con il primo motivo d’impugnazione.

7.1.1 La rubrica del primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione e’ preannunciato dalla seguente rubrica: violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35 con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

7.1.2. La motivazione addotta a sostegno del primo motivo d’impugnazione. Il contribuente sostiene, al riguardo, che la CTR, dopo essersi riservata di decidere sulla causa l’11 novembre 2002, avrebbe deciso senza sciogliere la riserva, cosicche’ la data di deliberazione dovrebbe farsi coincidere con quella del deposito. In ogni caso non esisterebbe alcuna prova che la sentenza sia stata deliberata entro il termine di trenta giorni dalla riserva. Non risulterebbe, inoltre, che la deliberazione sia stata adottata in Camera di consiglio, mancando nella sentenza sia la data sia il luogo della deliberazione.

7.1.3. La norma di diritto indicata dal ricorrente.

Il ricorrente indica, come norma fondate il suo motivo, quella secondo cui, la deliberazione della sentenza tributaria puo’ essere rinviata, ma dev’essere adottata entro il termine perentorio di trenta giorni.

7.2. La valutazione della Corte del primo motivo d’impugnazione.

Il motivo e’ inammissibile per irrilevanza per le ragioni qui di seguito esposte.

Si deve osservare, anzitutto, che il ricorrente parte dall’assunto che la CTR avrebbe deciso, l’11 novembre 2002, di riservarsi di decidere e di non essersi poi riunita entro trenta giorni, ma di aver deciso il giorno del deposito, cioe’ il 14 gennaio 2003. Inoltre, egli non adduce, a sostegno di questa ricostruzione dei fatti processuali, alcuna indicazione in osservanza dell’onere di autosufficienza del ricorso per Cassazione.

Di conseguenza, stando al testo della sentenza impugnata, se ne deduce che la trattazione della causa si e’ svolta in pubblica udienza l’11 novembre 2002 (pag. 1, margine destro, e pag. 2, riga 37, della sentenza d’appello) e che all’esito, ne e’ stata riservata la decisione (pagina 2, riga 37, della sentenza d’appello). Cio’ significa, anche se dopo il dispositivo e prima delle firme del relatore e del presidente, non e’ utilizzata la clausola del genere:

“Cosi’ deciso nella camera di consiglio dell’11 novembre 2002”, che il collegio, dopo aver svolto l’attivita’ istruttoria in sede di udienza pubblica e al termine della discussione (“all’esito”, appunto), si e’ riservato di decidere, volendosi con cio’ intendere, non che la Camera di consiglio, nella quale svolgere la fase deliberativa del procedimento, era rinviata per la riserva di decidere prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 35, comma 2 ma che il presidente ha usato una delle formule consuete per porre fine alla discussione, come “(la causa) sara’ decisa” o “il collegio si riserva di decidere”. Infatti, poiche’ nel frontespizio della sentenza si legge che la Sentenza n. 682 e’ stata pronunciata il: 11 NOV. 2002, si deve ritenere, in mancanza di prova documentale contraria, non fornita in alcun modo dal ricorrente, che, in ossequio al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 35, comma 1 il collegio giudicante, subito dopo la discussione in udienza pubblica … ha deliberato la decisione in segreto nella Camera di consiglio.

Se i fatti processuali devono essere cosi’ ricostruiti, la norma invocata, a parte la sua inesistenza nell’ordinamento giuridico italiano (vedansi, al riguardo, le sentenze di questa Corte: 31 marzo 2008, n. 8249; 3 agosto 2007, n. 17118; 3 aprile 2002, n. 4776), non potrebbe nemmeno essere applicata per la risoluzione della presente controversia, perche’ la fattispecie del caso in esame e’ diversa da quella ipotizzata dal ricorrente. L’irrilevanza della norma invocata come fondamento del motivo d’impugnazione determina l’inammissibilita’ della censura.

8. Il secondo motivo d’impugnazione.

8.1. La censura proposta con il secondo motivo d’impugnazione.

8.1.1. La rubrica del secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione e’ posto sotto la seguente rubrica:

violazione dell’art. 2697 c.c.; violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36; omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

8.1.2. La motivazione addotta a sostegno del secondo motivo d’impugnazione.

Secondo il contribuente la CTR fonderebbe il suo convincimento sul presupposto che egli sia l’esclusivo gestore delle attivita’ della Cooperativa, che verrebbe affermato sulla base solo del PVC e sull’asserita insufficienza delle tesi difensive. In senso contrario si sostiene che non potrebbe essere addossata al contribuente la prova di non essere cio’ che assume la controparte, Ne deriverebbe che la motivazione della sentenza sarebbe priva di ogni necessaria premessa e sarebbe, quindi, una motivazione solo apparente.

Inoltre, se la CTR ha affermato che oggetto della controversia e’, non la legittimita’ dell’avviso di accertamento nei confronti della Cooperativa, ma l’accertamento emesso nei confronti del signor A., quale esclusivo gestore in proprio dell’attivita’ della Cooperativa, essa avrebbe dovuto enunciare in concreto i fatti e le circostanze posti a fondamento della sua deliberazione.

Infine, la sottoscrizione del PVC non potrebbe in alcun modo legittimare la decisione della CTR, perche’ lo stesso giudice d’appello riconoscerebbe che la firma e’ stata apposta quale vicepresidente della Cooperativa al verbale redatto nei confronti della cooperativa. D’altra parte, il PVC non sarebbe assistito da pubblica fede, cosicche’ il giudice tributario dovrebbe sempre verificare la fondatezza degli accertamenti e di darne conto con adeguata motivazione.

8.1.3. La norma di diritto indicata dal ricorrente.

Il ricorrente indica due norme, come fondanti la sua censura plurima:

1) la prima e’ quella secondo cui chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; 2) la seconda e’ quella secondo cui la sentenza tributaria dev’essere validamente motivata.

8.2. La valutazione della Corte del secondo motivo d’impugnazione.

Si legge nella sentenza d’appello che il fatto che il signor A. aveva operato quale esclusivo gestore in proprio delle attivita’ della cooperativa, che veniva ritenuta costituita e funzionante unicamente quale paravento di tale gestione personale …

era stato accertato dalla Guardia di Finanza di Pomigliano d’Arco con motivato e dettagliato p.v.c. processo verbale di constatazione del (OMISSIS), in contraddittorio con esso A., sia pure qua vicepresidente della Cooperativa, che lo sottoscriveva. La CTR prosegue prendendo in esame la documentazione prodotta dal contribuente e concludendo per la sua inidoneita’ probatoria.

Cosi’ impostata la controversia, l’impugnazione in sede di legittimita’ richiede che la censura sia formulata in adempimento dell’onere di autosufficienza, ossia riproducendo testualmente quelle parti degli atti procedimentali amministrativi e degli atti del processo di merito che il ricorrente ritenga rilevanti per dimostrare l’esistenza dei vizi di motivazione denunciati e l’erroneita’ della sussunzione normativa dei fatti accertati operata dal giudice d’appello. Poiche’ la motivazione addotta a sostegno del secondo motivo d’impugnazione e’ priva dei requisiti dell’autosufficienza, la censura e’ inammissibile.

9. Il terzo motivo d’impugnazione.

9.1. La censura proposta con il terzo motivo d’impugnazione.

9.1.1 La rubrica del terzo motivo d’impugnazione.

Il terzo motivo d’impugnazione e’ presentato sotto la seguente rubrica: violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67; omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

9.1.2. La motivazione addotta a sostegno del terzo motivo d’impugnazione. Con questa censura si contesta la doppia imposizione dello stesso reddito sia nei confronti della Cooperativa sia nei confronti del ricorrente. Per la verita’ la CTR riconosce che la pretesa tributaria sarebbe stata duplicata, ma, invece di trame la conseguenza che l’accertamento emesso nei confronti del signor A. e’ illegittimo, insisterebbe nel ritenere che il reddito debba attribuirsi solo al signor A..

9.2. La valutazione della Corte del terzo motivo d’impugnazione.

Il terzo motivo d’impugnazione e’ inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in conseguenza dell’inammissibilita’ del ricorso rgn 19083/2007 enunciata nel 6.3 e del conseguente passaggio in giudicato della sentenza della CTR di Napoli 10 maggio 2006, n. 41/3/06, depositata il 15 maggio 2006, che, in accoglimento dell’appello della Societa’, ha annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) dell’irpeg e dell’ilor 1991, adottato nei suoi confronti.

10. Conclusioni.

10.1. Sui ricorsi.

Le precedenti considerazioni conducono alla dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso rgn 19083/2007 dell’Agenzia e al rigetto del ricorso rgn 4970/2004 del signor A.F..

10.2. Sulle spese processuali.

Quanto al ricorso rgn 19083/2007 dell’Agenzia nulla deve disporsi sulle spese a causa della mancata costituzione in giudizio dell’intimata Societa’, mentre, quanto al ricorso rgn 4970/2004 del signor A.F., si pongono a suo carico, in forza del principio di soccombenza, le spese processuali relative al giudizio di cassazione nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce il ricorso rgn 19083/2007 al ricorso rgn 4970/2004, dichiara inammissibile il ricorso rgn 19083/2007 dell’Agenzia e rigetta il ricorso rgn 4970/2004 del signor A.F., che e’ condannato al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 8.200,00 (ottomiladuecento/00), di cui Euro 8.000,00 (ottomila/00) per onorari, oltre agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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