Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2427 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. F.G. (c.f.: (OMISSIS)) Difeso da sè

medesimo ex art. 86 c.p.c.; elettivamente domiciliato in Roma, viale

Dei Parioli n. 50 presso l’vv. Fontanella Luigi;

– ricorrente –

contro

D.M. in proprio e n.q. di tutrice di D.

S.; D’.Si.; D.G.; tutte anche

nella qualità di eredi di L.R. e di D.E.

rappresentate e difese dall’avv. D’Alessandro Giuseppe, ed

elettivamente domiciliate presso quest’ultimo in Niscemi (CL) via

Cavour n. 76 e, ex lege, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, n. 62/05,

pubblicata il 04/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2010 dal consigliere Bruno BIANCHINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Russo

Rosario G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.R., agente in proprio e quale tutrice della figlia D.S., e le figlie M., Si. e D.G., tutte agenti anche come eredi di D. E., proposero opposizione avverso l’ingiunzione del Pretore di Gela di pagare L. 14.806.346 oltre interessi e spese, in favore dell’avv. F.G. che in tal modo aveva fatto valere il credito per prestazioni stragiudiziali rese in favore delle opponenti per la divisione, liquidazione ereditaria ed autorizzazione alla vendita della quota ereditaria di D.S., relativa all’attività commerciale esercitata dal defunto marito e padre delle opponenti, D.E.. A sostegno dell’opposizione dedussero che l’attività professionale del F. si sarebbe limitata a presentare due ricorsi al Giudice tutelare presso il Tribunale di Gela al fine di poter vendere la quota ereditaria dell’interdetta;

lamentarono altresì l’erroneità della base di calcolo al fine di determinare lo scaglione di tariffa esposta dal professionista all’ordine professionale per il visto di congruità. Conclusero perchè, considerato l’acconto di L. 3.000.000 che avevano già corrisposto, il debito fosse dichiarato estinto. L’avv. F. si costituì resistendo all’opposizione. Il Tribunale di Gela, pronunziando sentenza n 377/2000, accolse l’opposizione, ritenendo che, sulla base delle prove espletate, l’opposto non avesse fornito la dimostrazione di aver effettuato prestazioni professionali diverse dalla presentazione dei ricorsi al Giudice Tutelare. La Corte d’Appello di Caltanissetta, pronunziando sentenza n. 62/2005, respinse il gravame dell’avv. F., ritenendo esaustiva e motivata la sentenza del Tribunale. Contro tale decisione ha proposto ricorso in Cassazione il F., facendo valere due motivi e depositando memoria; si sono costituite con controricorso D. M., anche come tutrice della sorella S.;

Si. e D.G.: tutte anche quali eredi della madre L.R., deceduta nel corso del giudizio di opposizione, resistendo al ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Va preliminarmente esaminata l’eccezione di improcedibilità dell’opposizione e di formazione del giudicato preclusivo di ogni ulteriore indagine sul punto, sollevata dal ricorrente nelle memorie ex art. 378 c.p.c., sulla base della ritenuta applicazione alla fattispecie del termine dimidiato per la costituzione della parte opponente, giusta l’interpretazione dell’art. 645 c.p.c. contenuta nella sentenza n. 19.246/2010 delle Sezioni Unite di questa Corte.

2 – L’eccezione non è ammissibile in quanto contenuta per la prima volta nella memoria ex art. 378 c.p.c. e mai sollevata in precedenza;

sulla relativa questione deve ritenersi essersi formato giudicato implicito – avendo le parti ampiamente dedotto nel merito della debenza dei compensi richiesti in via monitoria nei precedenti gradi di giudizio – in quanto, pur se si ritenesse applicabile ratione temporis la interpretazione nomofilattica sopra richiamata – ((dovendosi doverosamente dar atto della recente proposizione della tesi che l’enunciazione di principi di diritto in contrasto con consolidati orientamenti contrari, assumerebbe rilievo cogente, al pari del mutamento della normativa applicabile alla fattispecie, solo per il futuro) – tuttavia la stessa dovrebbe essere coniugata con i principi di economia processuale e di ragionevole durata processo che comportano un’ applicazione in “senso restrittivo e residuale” del rilievo officioso in ogni grado e stato del processo delle questioni attinenti alla regolare costituzione del processo (cfr Cass. S.U. 24.883/2008 in materia di difetto di giurisdizione, cui adde Cass. S.U. 15.402/2010) al fine di verificare se, sulle stesse, si fosse formato giudicato implicito.

1 – Con il primo motivo il F. fa valere la “nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – omessa pronunzia” sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunziarsi: sia sulla congruità dell’acconto di L. 3.000.000 rispetto all’intero importo richiesto, sia sulle singole “voci” tariffarie richieste, sia infine sullo “scaglione” tariffario applicabile, essendosi limitata a dare atto che i testi indotti avevano confermato la tesi delle clienti:

che cioè la specifica attività professionale si sarebbe limitata alla presentazione e preparazione dei ricorsi per la liquidazione della quota ereditaria dell’interdetta.

1/a – Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, dal momento che la Corte territoriale, nell’accogliere l’opposizione, aveva affermato che l’allora opposto non aveva dimostrato di aver effettuato prestazioni diverse da quelle enunziate nell’opposizione: sarebbe allora stato onere dell’attuale ricorrente allegare al ricorso le specifiche voci tariffarie esposte nella richiesta di parere di congruità al Consiglio dell’Ordine e di specificare quali di esse (nei limiti dell’opera professionale riconosciuta dalla Corte distrettuale) non fossero state remunerate con il pagamento del quale si discute.

2 – Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'”omessa motivazione e violazione dell’art. 118 disp att. c.p.c. ed art. 132 c.p.c., n. 4 – art. 2729 cod. civ. – art. 360 c.p.c., n. 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalla parte – art. 360 c.p.c., n. 5″, sottolineando che sarebbero mancate, nella decisione della Corte territoriale, argomentazioni idonee a manifestare l’iter logico seguito per accogliere l’opposizione; sostiene altresì l’avv. F. che il giudice di appello avrebbe adottato una motivazione solo apparente esaminando le risultanze istruttorie.

Il motivo non è fondato.

2-a – Va innanzi tutto escluso, come invece sostenuto dal ricorrente (fol 9 del ricorso) che la Corte territoriale abbia adottato, nella valutazione delle prove, una motivazione per relationem, nel senso di un mero rinvio alle argomentazioni esposte nella sentenza del primo grado, essendo al contrario riscontrabile dalla lettura della sentenza di secondo grado, che la Corte di Appello riportò concisamente quanto dichiarato dai testi C. e M. al fine di limitare l’oggetto dell’incarico dell’avv. F. e su tale emergenza istruttoria basò la prozia decisione; in ogni caso poi il ricorrente non mette in relazione il vizio logico lamentato con la diversa interpretazione che una migliore analisi delle emergenze di causa avrebbe consentito e, quindi, con l’errore logico in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello, adottando una motivazione “per relationem”.

2-b – Rinviene poi il ricorrente un vizio di contraddittorietà nella motivazione – pur se erroneamente riconducendolo all’art. 360 c.p.c., n. 4 – là dove la Corte d’Appello, pur negando che il parere di congruità espresso dall’Ordine degli Avvocati di Gela potesse fornire la prova dell’oggetto dell’incarico professionale, avrebbe però fatto riferimento alla deposizione dei succitati testi C. e M. per sostenere che il mandato comprendeva proprio alle “voci” descritte nel parere di congruità.

2-c – Anche questo profilo di censura è inammissibile, dal momento che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, l’avv. F. ha omesso di riportare il testo completo della richiesta del parere di congruità e della delibera del Consiglio dell’Ordine al fine di una delibazione del vizio di cui si discute;

in secondo luogo neppure in astratto sarebbe stato riscontrabile il vizio di contraddittorietà della motivazione, dal momento che non era rinvenibile la pretesa elisione logica tra le varie proposizioni della motivazione, considerato che la sentenza di appello sottolineò (cfr. foll. 5/6) che il F. non aveva fornito la prova di aver prestato “alcuna particolare attività …in relazione alla cessione dell’azienda a terzi ed alla divisione dei proventi” (ibidem).

2-d – Deduce altresì il ricorrente la violazione dell’art. 2729 cod. civ. in quanto la Corte territoriale non avrebbe valutato esattamente le emergenze istruttorie – testimonianze; mandato professionale e perizia contabile di parte – dalle quali avrebbe potuto trarre il convincimento che l’ottenimento dal giudice tutelare dell’autorizzazione alla vendita della quota ereditaria dell’interdetta doveva necessariamente dirsi parte del più ampio mandato teso, come scopo finale, alla liquidazione dell’azienda.

2/e – Tale censura è inammissibile in quanto la valutazione delle prove rientra nel potere del giudice di merito e se la stessa – come sopra illustrato – è adeguatamente motivata, non può formare oggetto di rilievo in sede di legittimità.

2/f – Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, secondo quanto indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 1.300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA