Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24269 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INTERNATIONAL OIL POLLUTION COMPENSATION FUND 1971, con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini n. 27, presso

l’avv. SPERATI Alessandro, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avv. Nicola Balestra, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 104/06/05, depositata il 12 novembre 2005.

Udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del 27

ottobre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’Avvocato dello Stato Letizia Guida per i controricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per la cessazione della

materia del contendere.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’International Oil Pollution Compensation Fund 1971, ente di diritto internazionale con sede in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 104/06/05, depositata il 12 novembre 2005, con la quale è stata confermata la legittimità del provvedimento di diniego del rimborso dell’IVA – richiesto con istanza del 29 luglio 1998 – versata dall’ente per acquisto di servizi di assistenza e consulenza legale relativi all’esercizio delle sue funzioni istituzionali in dipendenza di procedure per limitazione della responsabilità civile per danni da fuoruscita di idrocarburi.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate hanno resistito con controricorso.

3. Successivamente alla proposizione del ricorso, la sentenza impugnata è stata revocata con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 103/32/07, depositata il 20 settembre 2007 (a sua volta oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle entrate), la quale ha accolto sia il ricorso per revocazione, sia, in sede di giudizio rescissorio, l’appello dell’Ente, riconoscendo il diritto al rimborso.

4. Il ricorrente ha depositato memoria, rilevando il venir meno della materia del contendere nel presente giudizio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A seguito della revocazione della sentenza impugnata e della pronuncia, in sede rescissoria, di accoglimento dell’appello del ricorrente, va rilevata la cessazione della materia del contendere, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente medesimo in ordine al presente ricorso, il quale va, pertanto, dichiarato inammissibile (cfr. Cass., Sez. un., n. 25278 del 2006 e Cass. n. 23515 del 2007).

2. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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